13 mar 2019 | 2 min di lettura | Pubblicato da Daniela D.
Se la copertura RCA sta per scadere meglio affrettarsi a rinnovare o scegliere una nuova assicurazione auto, per non trovarsi mai a circolare senza essere in regola, con tutti i rischi del caso.
Facciamo il punto sulla questione, ricordando che il ritardo nel rinnovare la polizza è tollerato solo entro certi limiti.
Si è tornati recentemente a parlare di Codice della Strada in merito alle nuove norme che potrebbero essere introdotte nel 2019 e attualmente al vaglio della Commissione Trasporti. Già nel Decreto Fiscale di dicembre 2018 è però stato introdotto un inasprimento delle sanzioni per chi guida senza essere in regola con l’assicurazione. Per la guida senza assicurazione o con assicurazione scaduta la necessità di un’inversione di tendenza si fa sempre più urgente, considerata l’incidenza impressionante del fenomeno.
A chi sceglie deliberatamente di non rispettare quest’obbligo si aggiunge chi è semplicemente in ritardo con la sottoscrizione e il pagamento del premio e sottovaluta il rischio di questa dimenticanza. Esistono infatti per legge 15 giorni di tolleranza rispetto alla data di scadenza della polizza, ma terminato questo periodo scattano le sanzioni al primo accertamento, che raddoppiano in caso di recidiva. Ripetere lo stesso errore ed essere colti per la seconda volta senza assicurazione può arrivare a costare 6.792 euro, con la sospensione della patente e il fermo del mezzo come sanzione accessoria.
Il periodo di tolleranza, durante il quale è ancora possibile circolare a polizza scaduta senza commettere un’infrazione e con la copertura RCA ancora attiva, inizia il giorno delle scadenza del premio indicato da contratto e arriva alle 23.59 del quindicesimo giorno da questa data. Dal minuto successivo non si è più in regola, l’automobilista è sanzionabile secondo la normativa vigente. Si può ottenere una riduzione della sanzione se si provvede a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla fine del periodo di tolleranza, oppure se entro 30 giorni dalla stessa data l’auto viene demolita, in base quanto stabilito dall’articolo 193 del Codice della Strada e dall’articolo 1901 del Codice Civile.
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