4 dic 2023 | 4 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.
Problemi con il prestito personale ed i finanziamenti online, costi in salita per le cause da gestire fuori dall’aula dei tribunali. Mentre per le controversie relative all’acquisto di servizi o prodotti nell’Ue, arriva il registro dell’Adr (la conciliazione fuori dal tribunale). E’ entrato in vigore il 15 novembre 2023 il decreto del ministero della giustizia 150/2023 che recepisce le indicazioni di riforma, dopo 13 anni, della mediazione. Tra le novità un elenco dei costi della mediazione legato a differenti criteri come l’indennità del primo incontro di mediazione e la creazione di un albo di organismi Adr che offrono il servizio per le cause in Ue, accanto agli elenchi già previsti dalla normativa nel corso del tempo.
Un provvedimento corposo di 49 articoli. Le disposizioni specificano i requisiti di cui si dovranno dotare gli organismi e i mediatori per iscriversi al registro, i presupposti legati alla formazione e l’aggiornamento della formazione continua. Una delle principali novità è legata alla creazione di una sezione ad hoc, la sezione speciale Adr per quei soggetti, organismi abilitati a gestire le mediazioni nelle controversie sia nazionali sia transfrontaliere previste e disciplinate dal codice del consumo (articoli 140 ter e segg, dlgs 28/2023). Controversie, per intenderci, legate a problemi con l'acquisto di un prodotto o servizio, avvenuto sia online o in un negozio.
Cos’è la mediazione. Riportando le definizione all’inizio del decreto in questione si deve intendere mediazione l’ attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Mentre l’organismo Adr è l’organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, quelle per acquisto di beni e servizi anche al di fuori dei locali commerciali in ambito dell’Ue. Per le controversie transfrontaliere del credito al consumo: l’impegno è quello di svolgere procedure di mediazione per la risoluzione, anche in via telematica.
Il decreto, come si è detto in precedenza, rinnova la materia dei costi della mediazione e viene introdotta una aggiornata tabella ministeriale delle spese secondo un diverso criterio di determinazione basato sulla distinzione e sull’applicazione delle tre seguenti voci: spese di avvio, indennità di primo incontro e indennità di mediazione (art. 30).
La novità assoluta è quella di una indennità che dovrà essere corrisposta al termine del primo incontro di mediazione. Insieme quindi alle spese di avvio della procedura, chi aderisce o presenta istanza dovrà versare all’organismo che opera la mediazione l’indennità di primo incontro, prevista in tre diversi importi secondo scaglioni di valore (art. 28 comma 4), modulati sia tra minimo e massimo sia a seconda che trattasi di mediazione volontaria, delegata o condizione di procedibilità. Il regolamento fissa anche il tempo da dedicare alla mediazione. Il primo incontro non dovrà durare meno di due ore con la possibilità di estendere nell’ambito della stessa giornata e alla conclusione dell’incontro si potrà compilare o il verbale di accordo o quello negativo, infine una terza strada potrà essere individuata in un incontro a data successiva e il verbale dovrà riportare queste indicazioni.
Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi: € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00 ; € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato; Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio; € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
Le novità sono diventate operative per le cause incardinate dal 15 novembre 2023 anche se è stato previsto un regime transitorio. Chi è già iscritto nei registri alla data di entrata in vigore e quindi al 15 novembre e ha presentato al ministero la richiesta per permanere negli elenchi entro il 30 aprile avrà l’obbligo di adeguamento dei requisiti. Non solo, una volta adeguati i requisiti dovranno poi inviare il nuovo regolamento con le modifiche entro i 15 agosto 2024. L’obbligo di formazione per i mediatori consiste in una frequenza di corsi teorici pratici nelle materie indicate dal provvedimento.
Per chi eroga il servizio di mediazione diventano 80 le ore dedicate oltre la partecipazione al tirocinio in affiancamento a un mediatore, c’è anche la rimodulazione della distribuzione delle ore tra moduli teorici e pratici con una valutazione finale. I mediatori già iscritti dovranno partecipare infine a corsi che prevedano anche esercitazioni sul campo, laboratori ( 18 ore nel biennio salvo per chi tratta la materia transfrontaliera, internazionale e in tema di consumatori per cui sono previste altre 10 ore con valutazione finale).
Giornalista professionista dal 2004 e vicecaporedattore per ItaliaOggi, scrive del Fisco in ogni sua forma. Ha fatto incursioni su Classcnbc e Tgcom per raccontare le novità di manovra di bilancio, sanatorie fiscali e storie di elusione.
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