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Credito al consumo, dall’Europa un freno al sovraindebitamento

Pubblicato il 09-01-2024 | Aggiornato il 21-05-2026 | 4 min di lettura | Pubblicato da
cristina bartelli
Cristina Bartelli
parola esperto prestiti credito al consumo

Il credito al consumo verso nuove regole. Più tutela per prestiti personali, microprestiti e per i pagamenti rateali su internet (Buy now, pay later). Obiettivo delle disposizioni è combattere il fenomeno del sovraindebitamento.

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E’ stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 ottobre la direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE. Una revisione radicale dunque per le regole comunitarie in tema di credito al consumo. Il processo di adeguamento non sarà immediato ma è importante iniziare a prendere confidenza con le novità davvero molteplici del nuovo diritto del credito al consumo.

La road map di recepimento indica che gli stati membri avranno tempo fino al novembre del 2025 per recepire nei propri ordinamenti le regole comunitarie che dovranno entrare in vigore entro l’anno successivo il 2026.

Oltre l’ampliamento delle tutele dei consumatori, la direttiva rafforza l’accesso alle informazioni per i mutuatari, la pubblicazione di comunicazione delle offerte di pagamento rateale più chiare e l’imposizione di regole per chi offre piani di crediti di effettuare analisi di rischio creditizio più puntuali.

Si prende atto, si legge nel preambolo (considerando) della direttiva, che Il credito offerto ai consumatori è cambiato e si è diversificato notevolmente negli ultimi anni. Sono comparsi nuovi prodotti di credito, in particolare nell'ambiente online, e il loro impiego continua a svilupparsi. Questo ha comportato incertezza del diritto per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2008/48/CE a tali nuovi prodotti. Ecco quindi l’obiettivo della nuova formulazione della direttiva 2023/2225 che cancella la precedente direttiva del 2008.

Rientrano nell’applicazione della direttiva contratti con una forbice di importo molto ampia. Sono ricompresi i contratti di credito a breve termine ad alto costo definiti quelli il cui ammontare è inferiore alla soglia minima di 200 euro e i crediti la cui soglia massima arriva a 100 mila euro (la precedente disposizione si fermava a 75 mila euro). Inoltre rientrano nella tutela offerta dalla direttiva anche contratti di credito per una cifra superiore ai 100 mila euro per i quali non è stata concessa una ipoteca o da altra garanzia analoga sui beni immobili o da altro diritto connesso ai beni immobili.

La direttiva offre un primo elenco di contratti per cui si estende la protezione:

  • i contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto;
  • i contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito deve essere rimborsato entro un mese;
  • i contratti di credito senza interessi e senza altre spese;
  • i contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;
  • i crediti senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;
  • i crediti che devono essere rimborsati entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;

In questi casi ultimi tre casi però la direttiva prevede deroghe al sistema informativo, agli annunci pubblicitari, informazioni precontrattuali e informazioni contrattuali, al fine di evitare oneri inutili per i creditori, tenendo conto delle specificità del mercato e delle particolari caratteristiche di tali contratti di credito, come la loro durata più breve, garantendo nel contempo un livello più elevato di protezione dei consumatori.

New entry come detto i sistemi «Compra ora, paga dopo». Per la definizione che ne dà il legislatore europeo sono quei contratti “in virtù dei quali il creditore accorda un credito al consumatore al fine esclusivo di acquistare merci o servizi da un fornitore o prestatore, che sono nuovi strumenti di finanziamento digitali che consentono ai consumatori di effettuare acquisti e di saldarli col tempo, sono spesso senza interessi e senza altre spese e dovrebbero pertanto essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva”.

La direttiva sul punto compie un ragionamento un po’ articolato. Si sostiene che talune dilazioni di pagamento, nel cui ambito un fornitore di merci o prestatore di servizi concede al consumatore tempo per pagare le merci o i servizi senza interessi o altre spese, fatta eccezione per spese limitate in caso di ritardi di pagamento conformemente al diritto nazionale, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, a condizione che non vi siano terzi, come ad esempio nei sistemi «Compra ora, paga dopo», che offrano un credito per la merce o il servizio e che il pagamento debba essere interamente eseguito entro un termine limitato di 50 giorni dalla consegna della merce o dalla prestazione del servizio”.

Per quanto concerne taluni grandi fornitori di merci o prestatori di servizi online che hanno accesso a una vasta clientela, sono ricomprese nella tutela in quanto tali grandi fornitori o prestatori online, considerata la loro capacità finanziaria e la loro possibilità di indurre i consumatori ad acquisti impulsivi e potenzialmente a un consumo eccessivo, potrebbero altrimenti offrire dilazioni di pagamento in misura molto ampia, senza alcuna garanzia per i consumatori, e indebolire la concorrenza leale con altri fornitori di merci o prestatori di servizi.

Autore
cristina bartelli

Giornalista professionista dal 2004 e vicecaporedattore per ItaliaOggi, scrive del Fisco in ogni sua forma. Ha fatto incursioni su Classcnbc e Tgcom per raccontare le novità di manovra di bilancio, sanatorie fiscali e storie di elusione.

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