Diritti e vincoli dei clienti per l'assicurazione mutuo
16 ott 2018 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.

Tutti sanno in cosa consiste un'assicurazione mutuo, ma in pochi forse conoscono con esattezza i diritti e i vincoli dei mutuatari che si trovano a dover sottoscrivere la polizza a difesa dell'investimento fatto per l'acquisto della casa.
E, per ironia della sorte, il primo diritto riguarda proprio la facoltà di non stipularla!
Proprio così: sebbene fortemente consigliata, e in qualche caso persino imposta, l'assicurazione mutuo (quella copertura che tutela dagli imprevisti che possano mettere e rischio il saldo delle rate) non è obbligatoria ma facoltativa. Il mutuatario, a rischio e pericolo suo e dei suoi familiari, può decidere di farne a meno, scommettendo sulla propria longevità e sulla propria… fortuna.
Ma non sarebbe una scelta saggia: il saldo del mutuo può durare infatti alcuni decenni e la polizza serve a evitare che un evento inaspettato, compresa la morte del titolare (ma anche la perdita del lavoro, una calamità naturale, un'invalidità permanente o temporanea), gravi improvvisamente sulle persone a lui care come la moglie e i figli, che per tanti motivi potrebbero non essere in grado di onorare il pagamento delle rate.
Quindi l'assicurazione del mutuo, anche se facoltativa, va fatta e la banca che eroga il finanziamento ha la facoltà di proporre al cliente almeno tre preventivi di polizze, di cui due devono essere di compagnie assicurative che non hanno alcun legame con la banca stessa. Il mutuatario ha però il diritto di rifiutare tutte le proposte della banca, se non le trova soddisfacenti, scegliendo un polizza di suo gradimento, sempre che rispetti i requisiti minimi stabiliti dall'istituto di credito.
Il cliente ha diritto pure al recesso dal contratto della polizza mutuo entro 60 giorni dalla sua stipula, ed è tenuto a conoscere l'ammontare della provvigione percepita dalla banca per la sua opera di intermediazione con la compagnia di assicurazione.
È opportuno infine rammentare che il premio della polizza, a discrezione dell'assicurato, può essere pagato in una sola soluzione oppure mediante le canoniche rate mensili (in alternativa semestrali o annuali), che si vanno a sommare all'importo della rata del mutuo.
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