Nuove regole per “acquista ora, paga dopo”: più trasparenza e tutela del consumatore nel credito al consumo
26 set 2025 | 5 min di lettura | Pubblicato da Cristina B.

Acquista ora e paga dopo, in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori. E non solo, la disciplina del credito al consumo si aggiorna ai nuovi strumenti più tecnologici e immediati, avendo come obiettivo una maggior tutela del consumatore, arricchendo il set di informazioni, puntando alla consapevolezza al momento della firma dei contratti e a una maggiore responsabilizzazione degli operatori.
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Il processo di aggiornamento prende le mosse dall’approvazione, a giugno, della legge di delegazione europea 2024 (L.91/25) che, tra gli interventi da mettere in campo, ha previsto anche l’attuazione della Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2) sul credito ai consumatori.
Cos’è la direttiva 2023/2225 (CCD2)
Una direttiva, come detto, che introduce un'estensione dell'ambito di applicazione (anche ai contratti "buy now, pay later"), una maggiore trasparenza e informazioni più dettagliate, un rafforzamento della valutazione del merito creditizio su richiesta del cliente, senza il ricorso a algoritmi o intelligenza artificiale, e potenziamento di educazione e consulenza finanziaria.
L’Italia non ha perso tempo per l’approvazione: il 4 settembre 2025 si è chiusa la consultazione, da parte del ministero dell’economia, del testo di decreto legislativo con le regole attuative. Ora, una volta raccolti i pareri degli operatori, il decreto dovrà essere approvato in consiglio dei ministri.
I punti caratterizzanti della direttiva sul credito al consumo
Sono 4 le direttrici principali dell’intervento europeo:
- estendere la tutela del consumatore, ampliando l’ambito di applicazione della precedente direttiva del credito al consumo del 2008, facendo così rientrare anche le nuove categorie di contratto di “microprestiti” come quelli buy now pay later;
- garantire che si abbia un facile accesso a tutte le informazioni e si sia informati sul costo totale del credito;
- stabilire norme pubblicitarie più rigorose per ridurre il credito abusivo ai consumatori sovra-indebitati e misure efficaci contro i prezzi eccessivi;
- imporre, a chi eroga il credito, procedure di valutazione del merito creditizio, al fine di valutare se i consumatori sono in grado di far fronte al debito contratto rimborsando il loro credito.
La Direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2) e i tempi di attuazione
L’Europa si era già dotata di una regolamentazione sul credito al consumo che attualmente faceva da quadro normativo di riferimento: la Direttiva 2008/48/CE.
Gli stati, tra cui l’Italia, dovranno recepire le disposizioni entro il 20 novembre 2025, le disposizioni dovranno essere applicate a decorrere dal 20 novembre 2026. Come detto, il ministero dell’economia ha già messo in consultazione una bozza di provvedimento attuativo e ora si è nella fase di revisione delle disposizioni alla luce dei commenti degli operatori coinvolti nella consultazione. Fintanto che comunque non diventeranno definitive le nuove norme, con approvazione e pubblicazione in gazzetta ufficiale, la direttiva resterà in vigore per tutti i contratti di credito stipulati prima del 20 novembre 2026 fino alla loro estinzione.
I punti di intervento
Nel documento di consultazione messo on line, dal ministero dell’economia, si ricorda che il legislatore europeo ha adeguato la normativa Ue ai recenti sviluppi tecnologici, che vedono l’affermarsi di nuove forme di concessione del credito al consumo, anche online, sia d nuovi prodotti finanziari sia di operatori. Inoltre, in un’ottica di rafforzamento della tutela dei consumatori, la CCD2 si applica anche alle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni o servizi (alle quali sono riconducibili taluni modelli di cd. buy now, pay later), ad eccezione di alcune casistiche caratterizzate da minor rischiosità per il consumatore. Anche i fornitori di beni o prestatori di servizi che concedono dilazioni di pagamento sono sottoposti al regime di abilitazione/registrazione e vigilanza.
Nuova soglia di applicazione per prestiti fino a 100 mila euro
Nel decreto, come indicato dalla direttiva, si ha una nuova soglia massima di credito al consumo su cui applicare le diposizioni, si passa dai precedente 75 mila euro a 100 mila euro senza più una soglia minima che in precedenza era di 200 euro. In questo modo si fa spazio alle forme di dilazioni di pagamento di piccolo taglio. Rientreranno poi nuove forme contrattuali come la locazione finanziaria se previsto obbligo o opzione di acquisto; in valutazione, per l’Italia, l’inserimento delle carte di debito differito (previsto dalla direttiva).
Supplemento di riflessione per le carte di debito differito
In particolare per queste forme di pagamento, le indicazioni del ministero rimandano a approfondimenti sulla possibilità di esercitare le opzioni con riferimento alle carte in questione. Pertanto, al momento, lo schema di decreto non prevede disposizioni specifiche al riguardo ma sul punto, si rivolgono al mercato dei quesiti volti a supportare il legislatore nelle valutazioni circa l’esercizio o meno delle opzioni.
Nel perimetro anche il finanziamento collettivo (Crowfounding)
Rientra il finanziamento tramite “crowdfunding” rivolto ai consumatori (finanziamento collettivo); crediti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale con importo totale superiore a € 100.000, se non garantiti da un’ipoteca o da altro diritto connesso a beni immobili; scoperto o sconfinamento su conto corrente, se la somma da rimborsare è superiore al saldo positivo del conto.
Trasparenza e Informativa
Maggiore chiarezza, messaggi informativi più trasparenti e immediati sia nelle pubblicità sia nelle fasi precontrattuali. Le informazioni non dovranno essere ingannevoli con formule che possano indurre in errore il consumatore soprattutto riguardo aspettative circa costo del credito o disponibilità. Come per i pacchetti di sigarette, potrebbero arrivare degli alert di consapevolezza sul fatto che il denaro in prestito non è denaro regalato. L’obiettivo è quello di scoraggiare fenomeni di sovraindebitamento nella fascia debole della popolazione.
Valutazione del merito creditizio
Non ci sarà un accesso libero dei creditori alle banche dati ma solo ove necessario. E’ questo il principio indicato nello schema di recepimento della direttiva da parte dell’Italia. È previsto un più dettagliato sistema di valutazione del merito creditizio. I consumatori avranno il diritto di richiedere e ottenere l'intervento umano qualora la valutazione sia basata, in tutto o in parte, su sistemi automatizzati. Di base prima di erogare il credito resta la valutazione di merito creditizio che parte dai dati relativi al reddito, alle spese e alle circostanze finanziarie e economiche. Si specifica che le informazioni sono raccolte da fonti interne o esterne incluso lo stesso consumatore, mentre è espressamente specificato che i social network non sono considerati fonte esterna.
Educazione e consulenza finanziaria
Saranno implementate misure di educazione finanziaria e servizi di consulenza sul debito, soprattutto per i consumatori in condizioni di fragilità economica.

Giornalista professionista dal 2004 e vicecaporedattore per ItaliaOggi, scrive del Fisco in ogni sua forma. Ha fatto incursioni su Classcnbc e Tgcom per raccontare le novità di manovra di bilancio, sanatorie fiscali e storie di elusione.
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