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Annullamento dei contratti di gas e luce: 5 cose da sapere

energia luce gas guide annullamento dei contratti energetici

Le 3 cose da sapere:

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    Come avviene: tutti i contratti possono essere rescissi in qualunque momento

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    Tempistiche: invio richiesta di annullamento entro 40 giorni

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Sei stanco delle telefonate a raffica o hai paura di ritrovarti un cambio di fornitore non richiesto? Non sei solo: la liberalizzazione del mercato energetico ha innegabilmente portato maggiore concorrenza e disponibilità di tariffe luce e gas convenienti, ma ha anche aperto la strada a pratiche commerciali aggressive e, talvolta, scorrette.

Dal telemarketing insistente agli agenti porta a porta che usano tattiche ingannevoli, i consumatori si trovano spesso in una posizione vulnerabile, rischiando di firmare contratti non vantaggiosi o, peggio, subendo attivazioni di luce e gas mai autorizzate. Ecco 5 cose che devi sapere per proteggerti!

Energia: confronta le tariffe
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Sommario

1. Come recedere da un contratto di fornitura energetica

Aspetto Dettagli
Possibilità di recesso Tutti i contratti di luce e gas possono essere rescissi in qualunque momento, sia nel libero mercato sia nella maggior tutela.
Libertà del cliente Il cliente può sempre stipulare un nuovo contratto e chiudere quello precedente. Il vecchio venditore non può opporsi.
Tempistiche di recesso Il vecchio venditore deve completare la procedura entro la fine del mese successivo a quello della ricezione della comunicazione. Esempio_: comunicazione ricevuta il 2 gennaio → completamento entro il 28/29 febbraio.
Comunicazione del recesso È effettuata dal nuovo operatore subito dopo la firma del contratto.
Diritto di ripensamento Se il contratto è stato stipulato fuori dai locali commerciali, il nuovo venditore deve attendere 14 giorni prima di comunicare il recesso al vecchio fornitore.

Tutti i contratti di fornitura di luce e gas possono essere rescissi in qualunque momento da parte di un cliente, sia che si trovi in regime di libero mercato sia che si trovi in regime di maggior tutela. Se un cliente trova infatti un’offerta più vantaggiosa o più adatta alle proprie esigenze, è sempre libero di stipulare un nuovo contratto e chiudere il contratto quello precedente. In nessun caso il vecchio venditore si può opporre alla scelta del cliente.

Per il normale recesso da un contratto e il passaggio a un nuovo venditore, la legge impone al vecchio venditore un tempo massimo entro il quale deve completare la procedura. Il tempo massimo prescritto è la fine del mese successivo a quello nel quale riceve la comunicazione. Per esempio, se il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione il 2 gennaio, ha tempo fino alla fine di febbraio per completare il passaggio.

Per agevolare ulteriormente l’utente, la legge prevede che la comunicazione del recesso sia effettuata dal nuovo operatore, che procede appena possibile dopo la firma del nuovo contratto. Se il contratto è stato stipulato fuori dai locali commerciali del venditore, il nuovo venditore deve aspettare quattordici giorni, per dare al cliente la possibilità di ripensarci (il cosiddetto diritto di ripensamento). Trascorso questo termine, il nuovo venditore può inviare la comunicazione del recesso al vecchio venditore.

Recedere un contratto è semplice e sempre gratuito: devi solo stipulare nuovo contratto con il nuovo fornitore.

2. Cosa sono i contratti non richiesti

Un contratto non richiesto è un contratto di fornitura di energia che il cliente non ha mai stipulato o che il cliente ritiene di aver stipulato solo perché vittima di una pratica commerciale scorretta da parte dell’agente di vendita.

I casi più tipici sono i contratti strappati al cliente con l’insistenza o con un comportamento aggressivo, oppure con la parlantina e le lusinghe. Si tratta in generale di contratti che a mente lucida il cliente si rende conto di non volere o le cui condizioni non sono state spiegate correttamente o completamente.

Per la legge, possono rientrare nella categoria dei contratti non richiesti solo quei contratti che sono o sarebbero stati conclusi in luoghi diversi dagli uffici commerciali del venditore. In altre parole, possono essere contratti non richiesti tutti quelli fatti al telefono, o con il porta a porta, o fermando i potenziali clienti per strada o in un centro commerciale.

3. Come recedere da un contratto di fornitura energetica non richiesto

Aspetto Dettagli
Diritto di ripensamento Dopo la firma di una proposta irrevocabile per cambiare venditore, il cliente ha 10 giorni per annullare il contratto senza spiegazioni o penali.
Caso di passaggio non richiesto Se il cliente non si accorge di aver firmato e il passaggio avviene, è prevista una procedura di ripristino per tornare al vecchio venditore.
Requisito per la procedura La procedura è applicabile solo se il nuovo venditore non richiesto è iscritto nell’elenco delle società aderenti su base volontaria.
Esito della procedura Se il reclamo viene accolto o lo Sportello del consumatore ne conferma la validità, il venditore non richiesto deve fornire le informazioni per il rientro del cliente.
Gestione delle bollette Il venditore non richiesto deve stornare le bollette emesse e sostituirle con altre calcolate secondo le condizioni della maggior tutela, escludendo la componente di commercializzazione e vendita.

Dal momento in cui firma una proposta irrevocabile per cambiare venditore, un cliente ha in ogni caso 10 giorni per esercitare il proprio diritto di ripensamento e bloccare tutti gli effetti del contratto senza bisogno di dare spiegazioni o pagare penali, indipendentemente dal fatto che il contratto fosse richiesto o meno.

Se però il passaggio al venditore non richiesto è già avvenuto, magari perché il cliente non si era proprio reso conto di aver firmato un nuovo contratto, allora è prevista una procedura di ripristino, che serve a far tornare il cliente con il proprio vecchio venditore.

Questa procedura può essere applicata solo se il nuovo venditore, quello non richiesto, è iscritto nell’apposito elenco delle società che aderiscono su base volontaria a questa procedura. In questo caso il venditore non richiesto, se accoglie il reclamo del cliente o se lo Sportello del consumatore verifica che il rigetto del reclamo non è fondato, fornisce tutte le informazioni necessarie per consentire il ritorno del cliente al più presto alle condizioni di fornitura precedenti.

Per il periodo in cui ha effettivamente fornito il cliente, il venditore non richiesto che aderisce alla procedura di ripristino deve stornare le bollette che ha eventualmente emesso ed emetterne di nuove applicando ai consumi del periodo le condizioni del servizio di maggior tutela, per di più scontando al cliente la componente relativa a commercializzazione e vendita.

Se i venditori non aderiscono alla procedura di ripristino e si rifiutano di collaborare in buona fede con l’Autorità, puoi ricorrere all’Autorità giudiziaria.

4. Tempi di applicazione

Il cliente vittima di un contratto non richiesto deve anzitutto rivolgersi al venditore non richiesto, inviando un reclamo. L’invio deve avvenire entro 40 giorni dalla consegna della lettera di conferma oppure dalla ricezione della chiamata di conferma.

Se non hai ricevuto la lettera o la telefonata hai 30 giorni dalla data di scadenza della bolletta inviata dal venditore non richiesto per agire.

Nel reclamo il cliente deve includere copia della lettera di conferma o copia della bolletta, per velocizzare la procedura. Se poi il venditore non richiesto non risponde nel giro di 40 giorni, allora il cliente può fare una segnalazione allo Sportello per il consumatore, che chiede al fornitore non richiesto conto della sua condotta.

Un aspetto molto importante della procedura è che in caso di reclamo per contratto non richiesto, il venditore non richiesto non può chiedere al distributore la sospensione della fornitura per morosità, fino alla conclusione della controversia. In questo modo il cliente non può essere ricattato o diventare ulteriormente vittima di ritorsioni da parte del venditore non richiesto.

5. Recesso da parte dei venditori

Al pari del cliente, anche il venditore può recedere dal contratto di fornitura. L’unica differenza è che i tempi prescritti sono più lunghi: il venditore deve comunicare la propria decisione per iscritto con almeno 6 mesi di anticipo. I termini decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il cliente riceve la comunicazione del recesso. Per esempio, se un cliente riceve la comunicazione di recesso il 2 gennaio, il venditore può recedere solo dall’1 di agosto.

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