Annullamento dei contratti di gas e luce: 5 cose da sapere

La liberalizzazione del mercato dell’energia negli ultimi anni ha aperto le porte alla concorrenza. Le società che forniscono tariffe luce e gas convenienti si sono moltiplicate e spesso hanno fatto ricorso a pratiche commerciali piuttosto aggressive.
Agenti di vendita porta a porta, banchetti di vendita nelle piazze e nei centri commerciali, telefonate a tutte le ore del giorno: si fa ricorso praticamente a ogni sistema per concludere nuovi contratti. Col risultato che a volte i consumatori si trovano ad aver stipulato contratti che poi non vogliono o, peggio, si ritrovano con un cambio di fornitore che non hanno mai richiesto. La legge però tutela i consumatori e offre loro gli strumenti per proteggersi.
Sommario
- Come recedere da un contratto di fornitura energetica
- Cosa sono i contratti non richiesti
- Come recedere da un contratto di fornitura energetica non richiesto
- Tempi di applicazione
- Recesso da parte dei venditori
1 Come recedere da un contratto di fornitura energetica
Tutti i contratti di fornitura di luce e gas possono essere rescissi in qualunque momento da parte di un cliente, sia che si trovi in regime di libero mercato sia che si trovi in regime di maggior tutela. Se un cliente trova infatti un’offerta più vantaggiosa o più adatta alle proprie esigenze, è sempre libero di stipulare un nuovo contratto e chiudere il contratto quello precedente. In nessun caso il vecchio venditore si può opporre alla scelta del cliente.
Per il normale recesso da un contratto e il passaggio a un nuovo venditore, la legge impone al vecchio venditore un tempo massimo entro il quale deve completare la procedura. Il tempo massimo prescritto è la fine del mese successivo a quello nel quale riceve la comunicazione. Per esempio, se il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione il 2 gennaio, ha tempo fino alla fine di febbraio per completare il passaggio.
Per agevolare ulteriormente l’utente, la legge prevede che la comunicazione del recesso sia effettuata dal nuovo operatore, che procede appena possibile dopo la firma del nuovo contratto. Se il contratto è stato stipulato fuori dai locali commerciali del venditore, il nuovo venditore deve aspettare quattordici giorni, per dare al cliente la possibilità di ripensarci (il cosiddetto diritto di ripensamento). Trascorso questo termine, il nuovo venditore può inviare la comunicazione del recesso al vecchio venditore.
2 Cosa sono i contratti non richiesti
Un contratto non richiesto è un contratto di fornitura di energia che il cliente non ha mai stipulato o che il cliente ritiene di aver stipulato solo perché vittima di una pratica commerciale scorretta da parte dell’agente di vendita.
I casi più tipici sono i contratti strappati al cliente con l’insistenza o con un comportamento aggressivo, oppure con la parlantina e le lusinghe. Si tratta in generale di contratti che a mente lucida il cliente si rende conto di non volere o le cui condizioni non sono state spiegate correttamente o completamente.
Per la legge, possono rientrare nella categoria dei contratti non richiesti solo quei contratti che sono o sarebbero stati conclusi in luoghi diversi dagli uffici commerciali del venditore. In altre parole, possono essere contratti non richiesti tutti quelli fatti al telefono, o con il porta a porta, o fermando i potenziali clienti per strada o in un centro commerciale.
3 Come recedere da un contratto di fornitura energetica non richiesto
Dal momento in cui firma una proposta irrevocabile per cambiare venditore, un cliente ha in ogni caso 10 giorni per esercitare il proprio diritto di ripensamento e bloccare tutti gli effetti del contratto senza bisogno di dare spiegazioni o pagare penali, indipendentemente dal fatto che il contratto fosse richiesto o meno.
Se però il passaggio al venditore non richiesto è già avvenuto, magari perché il cliente non si era proprio reso conto di aver firmato un nuovo contratto, allora è prevista una procedura di ripristino, che serve a far tornare il cliente con il proprio vecchio venditore.
Questa procedura può essere applicata solo se il nuovo venditore, quello non richiesto, è iscritto nell’apposito elenco delle società che aderiscono su base volontaria a questa procedura. In questo caso il venditore non richiesto, se accoglie il reclamo del cliente o se lo Sportello del consumatore verifica che il rigetto del reclamo non è fondato, fornisce tutte le informazioni necessarie per consentire il ritorno del cliente al più presto alle condizioni di fornitura precedenti.
Per il periodo in cui ha effettivamente fornito il cliente, il venditore non richiesto che aderisce alla procedura di ripristino deve stornare le bollette che ha eventualmente emesso ed emetterne di nuove applicando ai consumi del periodo le condizioni del servizio di maggior tutela, per di più scontando al cliente la componente relativa a commercializzazione e vendita.
4 Tempi di applicazione
Il cliente vittima di un contratto non richiesto deve anzitutto rivolgersi al venditore non richiesto, inviando un reclamo. L’invio deve avvenire entro 40 giorni dalla consegna della lettera di conferma oppure dalla ricezione della chiamata di conferma.
Nel reclamo il cliente deve includere copia della lettera di conferma o copia della bolletta, per velocizzare la procedura. Se poi il venditore non richiesto non risponde nel giro di 40 giorni, allora il cliente può fare una segnalazione allo Sportello per il consumatore, che chiede al fornitore non richiesto conto della sua condotta.
Un aspetto molto importante della procedura è che in caso di reclamo per contratto non richiesto, il venditore non richiesto non può chiedere al distributore la sospensione della fornitura per morosità, fino alla conclusione della controversia. In questo modo il cliente non può essere ricattato o diventare ulteriormente vittima di ritorsioni da parte del venditore non richiesto.
5 Recesso da parte dei venditori
Al pari del cliente, anche il venditore può recedere dal contratto di fornitura. L’unica differenza è che i tempi prescritti sono più lunghi: il venditore deve comunicare la propria decisione per iscritto con almeno 6 mesi di anticipo. I termini decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il cliente riceve la comunicazione del recesso. Per esempio, se un cliente riceve la comunicazione di recesso il 2 gennaio, il venditore può recedere solo dall’1 di agosto.
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