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Sinistro stradale su luogo privato: l'assicurazione copre i danni?

28 feb 2020 | 4 min di lettura | Pubblicato da Giusy Iorlano

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In Italia la responsabilità civile dei veicoli copre solo se l'incidente avviene durante la circolazione stradale su "strade pubbliche o a queste equiparate". Nel caso di incidente verificatosi su una strada o all’interno di un parcheggio privato, dunque, é possibile agire unicamente nei confronti del responsabile del sinistro. Per l'Europa, invece l'assicurazione copre il danno a prescindere dal contesto della circolazione stradale.

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Incidente stradale su luogo privato e Normativa italiana

Ma andiamo per ordine e, per cercare di fare chiarezza, partiamo dalla normativa italiana.

È indispensabile, innanzitutto, distinguere tra aree private, quali ad esempio il giardino di un’abitazione, e quelle in cui si verificano condizioni di traffico paragonabili a strade pubbliche.

Nel primo caso si tratta di aree in cui è possibile anche sostare, ma a cui non è consentito l’accesso al pubblico. Zone in cui le compagnie assicurative non sono tenute a garantire la copertura assicurativa e, in caso di incidenti, saranno i soggetti a risarcire/coprire i danni causati. Nel secondo caso, ovvero parcheggi in cui è consentito l’accesso al pubblico ed adibiti al normale traffico veicolare, le cose cambiano completamente.

Questi ultimi, infatti, sono soggetti alle norme del Codice della Strada e all’articolo 2054 del Codice Civile, oltre all’assicurazione obbligatoria. È il caso, ad esempio, dei parcheggi delle zone antistanti i garage oppure di zone nelle quali si effettuano operazioni di carico e scarico merci. Pertanto in tutti gli spazi il cui accesso è aperto a un numero indistinto di persone, vengono applicate le norme sulla RC auto e sul risarcimento danni. Questo andrà corrisposto ogni volta in cui l’area privata sia di uso pubblico.

Che si tratti di parcheggi privati o di supermercati, delimitati o meno, con accesso libero o regolamentato da sbarre, interrato o a cielo aperto, tali aree sono dunque assoggettate oltre alle regole del codice della strada e all’articolo 2054 del codice civile, che disciplina la colpevolezza nella responsabilità per danni conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore, anche all’assicurazione obbligatoria (legge n.990 del 1969).

Il discorso si complica se l’incidente avviene in aree private.

Per la normativa europea, infatti, il danno è riferito a "ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale". Per la legge europea, dunque, l'assicurazione copre il danno provocato dall'uso del veicolo, a prescindere dal contesto della circolazione stradale.

Sinistro stradale in area privata: il caso giudiziario italiano

Il caso è stato sollevato nella causa sulla tragica morte di Daniele Peresano, il bimbo di 16 mesi schiacciato nel 2008 dalle ruote del camper guidato dal nonno nel cortile privato della sua abitazione, ad Anzano, frazione di Cappella Maggiore in provincia di Treviso.

Il nodo del contendere è semplice: l'assicurazione deve risarcire i familiari della vittima oppure no?

Saranno ora le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a dover decidere, una volta per tutte, se la legge italiana dovrà conformarsi a quella europea stabilendo se, in caso di incidente avvenuto in uno spazio privato, l'assicurazione sia tenuta a risarcire il danno provocato in quanto responsabile civile del conducente.

I giudici hanno, comunque, già sottolineato le enormi ripercussioni che l'eventuale recepimento della normativa europea potrebbe avere nel nostro Paese. Se l'assicurazione, infatti, dovesse "essere parametrata a ogni uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale", sottolineano, ci sarebbero inevitabili "ricadute" dal punto di vista dell'economia generale. "Per un verso - osservano i giudici - prospettiva di un incremento finale dei premi assicurativi, per l'altro di lettura di questi come redistribuzione sociale dei costi dei sinistri, nell'ottica di una più compiuta tutela delle vittime".

Il Collegio pone quindi alle Sezioni Unite il seguente quesito: "Se l'articolo 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale".

Se fosse applicata anche in Italia l'interpretazione europea, dovrebbero essere oggetto di copertura assicurativa i muletti che lavorano negli stabilimenti, i fuoristrada, le moto quando percorrono strade private.

La legge italiana, come detto, prevede che l'assicurazione non sia tenuta a versare un solo euro ai familiari della vittima in quanto copre i danni solo quando il sinistro si verifica su strade pubbliche o a queste equiparate. Quella europea non pone limiti: l'assicurazione copre i danni dall'uso del veicolo a prescindere dal contesto della circolazione stradale.

Incidente stradale su luogo privato: il caso giudiziario europeo

Il precedente esiste già. La Corte di Giustizia europea, con una sentenza del 2014 in merito a un incidente in un cortile privato in Slovenia (un trattore in retromarcia finì per ferire una persona), aveva ribadito il principio giuridico secondo cui qualunque circolazione di un veicolo rientra nella nozione stessa di uso del veicolo. Si attende ora l’ultima parola della Suprema Corte a Sezioni Unite che, dopo undici anni di cause giudiziarie, decideranno una volta per tutte le sorti di questo processo.

E di tutti quelli con le stesse caratteristiche. In sostanza, dovranno decidere se allineare o meno la normativa italiana a quella europea in tema di risarcimento danno auto.

Autore
foto Giusy Iorlano

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.

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