Polizza vita: chi la eredita?
11 ago 2021 | 4 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.

Le polizze vita piacciono sempre di più agli italiani. Sarà stata la pandemia da Coronavirus o la maggiore voglia di ‘sicurezza’, fatto sta che nel 2021 hanno riscosso un grande successo nel nostro Paese. E la conferma arriva proprio dagli ultimi dati dell’Ania, l’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici, secondo cui negli ultimi 10 anni i premi sono passati da 81,1 a 106 miliardi di euro con una crescita che ha superato il 30% con una incidenza sul Pil del ben 6%.
A questi numeri, poi, si aggiungono quelli dell’Ivass, l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, che accendono i riflettori sui primi tre mesi del 2021, registrando, appunto, un trend in aumento sullo stesso 2020 (+10,8%).
Ma cos’è la polizza vita?
Si tratta di un contratto che viene stipulato, appunto, tra un sottoscrittore di una polizza e l’assicurazione. Quest’ultima si impegnerà a restituire, a fronte del pagamento di un premio, una determinata somma di denaro in caso di morte o invalidità permanente grave della persona assicurata. Dunque, la polizza vita, possiamo dire che è uno strumento di ‘generosità’ da parte di chi la sottoscrive perché si pensa ad un sostegno economico per i nostri cari. Ma, appunto, in caso di morte, chi la eredita? E come verrà diviso l’indennizzo nel caso di più eredi? In materia di polizze vita possono sorgere, purtroppo, in caso di morte del contraente diverse criticità per cui il consiglio è sempre quello di individuare, sin dalla stipula, in modo specifico chi sarà il beneficiario dell’indennizzo o, in caso di più beneficiari, la quota dell’indennità da trasmettere.
Proprio perché si tratta di una materia controversa sono intervenute diverse recenti sentenze della Corte di Cassazione sul tema stabilendo che in presenza di più eredi, l’indennizzo assicurativo dovrà essere diviso in parti uguali tra gli eredi se non vi è stata una indicazione diversa da parte dello stipulante.
Chi sono gli eredi legittimi?
Si tratta di coloro che il codice civile individua come, appunto, gli aventi diritto a succedere al patrimonio del defunto. Dunque, in assenza di testamento è la legge stessa che individua già gli eredi testamentari le cui quote varieranno in base al grado di parentela e al numero degli eredi. Si parla di successione legittima quando, in assenza di testamento, l’eredità spetta al: coniuge, ai figli, ai genitori o fratelli e sorelle, ai parenti di gradi successivi, allo Stato.
Ovviamente, in caso di presenza del coniuge e dei figli tutti gli altri familiari saranno esclusi dall’eredità. In caso di polizze vita, spesso e volentieri, il sottoscrittore indica come beneficiari proprio gli eredi legittimi. Quasi sempre, però, in modo generico, senza indicare il nome e, soprattutto, la quota loro spettante. Di qui i problemi che spesso sorgono perché, anche se gli eredi concorrono all’eredità con percentuali diverse, in caso di polizza l’indennizzo verrà diviso in parti uguali e non, appunto, in proporzione delle quote ereditarie. A ciò le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono arrivate con sentenza n. 11421 del 2021 stabilendo, appunto, che riguardo le polizze sulla vita non si applicano le ‘normali’ regole sulla successione perché si tratta di un atto inter vivos “con cui si attribuisce un diritto di credito che trova la propria fonte nel contratto, quindi non si applicano le disposizioni sulla comunione ereditaria”.
Se il beneficiario della polizza muore prima cosa succede?
In questo caso, se il sottoscrittore della polizza non dispone diversamente, l’assicurazione sarà ripartita a favore degli eredi del premorto in base alla quota che gli sarebbe spettata.
In caso di quota legittima come funziona?
Polizze vita e legittima, anche in questo caso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza 3263 del 2016 sottolineando che le assicurazioni sulla vita si possono configurare come delle ‘donazioni indirette’ da parte di chi ha sottoscritto la polizza a favore del beneficiario. L’oggetto della donazione, ovviamente, saranno i premi pagati. Dunque, anche con le polizze vita c’è il rischio di ledere la quota di legittima. Le lesione della legittima si ha quando uno o più eredi ricevono una quota di eredità inferiore a quella minima loro spettante. Nonostante le polizze vita non rientrino nell’asse ereditario, i premi versati (e non il capitale maturato) potranno entrare a far parte del ‘patrimonio riunito’ e, dunque ,si può rischiare di ledere le quote della legittima. I legittimari lesi potranno conteggiare i premi versati nella massa ereditaria trattandosi di donazioni indirette.
Polizza vita e rinuncia all’eredità
L’eredità, come sappiamo, può essere accettata o anche rifiutata. Ma cosa succede se rinunciamo all’eredità ma siamo anche beneficiari di una polizza vita? Eredità ed assicurazione viaggiano su binari differenti. Quindi, il diritto al pagamento dell’indennizzo è un diritto autonomo rispetto a quello previsto per la successione. Il contratto di assicurazione è un atto tra vivi e, dunque, estraneo alla successione (tranne come abbiamo visto in caso di lesione della legittima). La polizza, infine, è bene ricordarlo, ha tra le sue peculiarità giuridiche quelle di essere impignorabile, non sequestrabile ed esente dal pagamento delle imposte di successione.

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.
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