21 ago 2018 | 2 min di lettura | Pubblicato da Daniela D.
Come la maggior parte dei professionisti iscritti a un albo gli psicologi sono tenuti a stipulare una RC professionale in base a decreto 137/2012, obbligatoriamente a partire dal 2014. Questo vale sia per i liberi professionisti che per chi esercita in uno studio associato. Qualche dettaglio in più per chi sta per intraprendere la professione e deve regolare questo punto.
Una RC professionale, qualunque sia l’attività svolta, ha un ritorno pratico e utile molto importante, che la rende consigliabile al di là degli obblighi previsti dalla legge. Un’assicurazione di questo tipo infatti aiuta ad affrontare incidenti, causati da distrazioni, imperizia, errori nello svolgimento dell’attività, che possono avere conseguenze molto gravi anche dal punto di vista economico, per il risarcimento del danno e per le eventuali spese legali per difendere le proprie ragioni in tribunale. Nel caso di uno psicologo, rientrano nella copertura assicurativa i danni conseguenti a errori e negligenze nell’utilizzo di strumenti di diagnosi, in caso di attività riabilitative in comunità e nel corso delle attività di psicoterapia. Lo psicologo assicurato deve essere iscritto all’albo ed essere autorizzato allo svolgimento dell’attività. Non rientrano generalmente tra gli eventi protetti dall’assicurazione la somministrazione di farmaci durante l’attività di psicoterapia.
Per quanto riguarda la durata della polizza, può dipendere dai singoli contratti e prevedere o meno il tacito rinnovo, elemento che va sempre verificato per garantirsi la possibilità di inviare disdetta in tempi utili se si decide di rivolgersi a un’altra compagnia per un nuovo contratto. Una Rc professionale psicologi può prevedere da contratto un periodo di retroattività, che va ad ampliare nel tempo la copertura rendendola attiva per sinistri provocati prima della sottoscrizione ma denunciati nel periodo di validità della polizza. Per essere accolte in sostanza le richieste di risarcimento devono sempre pervenire durante il periodo di validità della polizza e fare riferimento a un danno commesso in tale periodo o precedentemente, in base alla retroattività prevista dalla copertura.
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