9 lug 2018 | 3 min di lettura | Pubblicato da Daniela D.
L’assicurazione casalinghe, o meglio l’assicurazione per infortuni domestici INAIL, è stata istituita dalla legge 493/1999 per tutelare in caso di incidente chi si occupa in maniera continuativa ed esclusiva della cura dell’abitazione e dei componenti del nucleo familiare. È tuttora obbligatoria per le categorie che rispondono ai requisiti stabiliti. Un ripasso per capire chi deve provvedere ad assicurarsi e in che modo deve procedere.
Quando si parla di assicurazione casalinghe si tende a pensare a una specifica e ristretta categoria, in realtà l’assicurazione per infortuni domestici INAIL interessa una fascia piuttosto ampia di persone.
Sono tenuti ad assicurarsi contro gli infortuni domestici uomini e donne tra i 18 e i 65 anni che effettuano, gratuitamente, abitualmente e in forma esclusiva, lavori domestici all’interno dell’abitazione di residenza del nucleo familiare. Rientrano nell’obbligo quindi anche gli studenti residenti fuori sede che si occupano della casa in cui abitano, i ragazzi dai 18 anni in su in attesa di impiego e che nel frattempo lavorano alla cura della casa e dei familiari in forma esclusiva, i pensionati sotto i 65 anni di età, chi è in mobilità e in cassa integrazione guadagni, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno senza occupazione, per concludere con i lavoratori stagionali o a tempo determinato, che pagano il premio a inizio anno e sono così protetti nei periodi di inattività lavorativa.
L’assicurazione una volta sottoscritta copre sia l’ambito domestico (inclusi giardini, cantine, terrazzi, spazi comuni se si abita in condominio), sia le attività in residenze temporanee (ad esempio in una casa per le vacanze, purché in Italia). Non c’è un limite al numero di componenti assicurabili all’interno della stessa famiglia. Sono esclusi dall’obbligo i lavoratori socialmente utili, i titolari di borsa lavoro, i tirocinanti, chi lavora part-time e i religiosi. Sono assicurati a carico dello Stato coloro cha hanno un reddito lordo annuo non superiore a 4.648,11 euro e contestualmente non superano, a livello di nucleo familiare, i 9.296,22 euro lordi l’anno di reddito. Chi rientra nella fascia di esenzione deve dichiararlo con autocertificazione.
L’assicurazione funziona in base a un premio di 12,91 euro l’anno, da corrispondere obbligatoriamente in un’unica soluzione entro il 31 gennaio tramite apposito bollettino postale o PagoPa. Per chi rientra nelle categorie d’obbligo e non si assicura è prevista una sanzione proporzionale agli anni di mancato pagamento ma non superiore al valore del premio. Per le persone regolarmente assicurate la liquidazione del danno è prevista solo per incidenti avvenuti durante le occupazioni domestiche e tali da provocare un’invalidità permanente pari o superiore al 27%. Dal 2006 è incluso il caso morte. La liquidazione avviene nella forma di una rendita diretta mensile, da 186,17 euro a 1.292,90 euro in proporzione al grado di invalidità permanente riportata. In caso di morte dell’assicurato è previsto inoltre per la famiglia un assegno funerario di 2.136,50 euro.
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