Il 28 dicembre 1999 sulla Gazzetta ufficiale è stata pubblicata la legge 493/1999, intitolata "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni ed istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici".
Questo decreto sancisce l'obbligatorietà della stipula di un'assicurazione contro gli infortuni che potrebbero occorrere in casa per chi, appunto, lavora in ambito domestico. Poiché si tratta di un obbligo, è prevista una multa per chi non paga questo premio. È una legge rivolta alle persone di ambedue i sessi, che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti, che come lavoro si prendono cura della casa e della loro stessa famiglia e che svolgano tali mansioni in modo continuativo, abituale ed esclusivo – cioè non abbiano alcun altro impiego.
La legge spiega anche in che cosa consista l'ambito domestico: non è solo l'appartamento o la casa in sé e per sé, ma all'ambito domestico appartengono anche tutte le pertinenze dell'abitazione, ovvero ad esempio la soffitta, il giardino, la cantina e via discorrendo. Viene contemplato anche il caso in cui non si tratti di una soluzione abitativa indipendente ma, al contrario, sia afferente ad un condominio: in questo caso, quindi, sono considerate parti dell'abitazione anche tutti gli spazi comuni, come ad esempio l'androne piuttosto che l'ascensore o il pianerottolo. Infine, godono di copertura assicurativa anche le case scelte per le vacanze e le dimore temporanee: l'unica condizione è che si trovino in Italia e non all'estero.
Tradizionalmente, quest'assicurazione viene collegata alla figura della casalinga, perché è di solito quella che esercita la professione della cura della famiglia e dell'ambiente domestico; tuttavia non è così limitante la questione: la legge 493/1999 dichiara che devono stipulare questo contratto, in via obbligatoria, anche altre categorie di persone. Vediamo quali:
La quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa vale solo per i periodi di non lavoro: ciò avviene perché il premio non è frazionabile. Qualora una persona non potesse pagare l'assicurazione poiché in difficoltà economica, la sua quota verrà coperta dallo Stato: in questa categoria rientrano persone che hanno un reddito inferiore ai 4.648,11 euro annui e che vivono in un nucleo familiare che abbia un reddito annuo inferiore ai 9.296,22 euro. La normativa stabilisce anche quali categorie di persone non si devono assicurare. Tra di esse rientrano i minorenni e gli over 65, i lavoratori socialmente utili, i titolari di una borsa lavoro, coloro che frequentano tirocini e corsi di formazione, i lavoratori part time e coloro che svolgono una professione religiosa (preti, suore, frati ecc).
Confronta le migliori offerte di assicurazioni on line su Facile.it e risparmia fino a 500€ sulla polizza auto. Bastano 3 minuti!
Scopri tutte le risorse di Facile.it sui temi più importanti e d'attualità del settore assicurativo.
Scopri le informazioni e i prodotti delle compagnie del mercato italiano.
Lun-Sab 9:00-20:00
Il servizio di intermediazione assicurativa di Facile.it è gestito da Facile.it Broker di assicurazioni S.p.A. con socio unico, broker assicurativo regolamentato dall'IVASS ed iscritto al RUI in data 13/02/2014 con numero B000480264 • P.IVA 08007250965 • PEC
Il servizio di mediazione creditizia per i mutui e per il credito al consumo di Facile.it è gestito da Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. con socio unico, iscrizione Elenco Mediatori Creditizi OAM numero M201 • P.IVA 06158600962
Il servizio di comparazione tariffe (luce, gas, ADSL, cellulari, conti e carte) ed i servizi di marketing sono gestiti da Facile.it S.p.A. con socio unico • P.IVA 07902950968