6 set 2023 | 3 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
A causa degli eventi alluvionali che negli ultimi mesi hanno colpito l’Italia come forse mai in passato, è capitato molto spesso che un albero sia caduto su una o più auto, provocandone il danneggiamento o perfino la completa distruzione.
La domanda che ci facciamo è dunque questa: in casi del genere c’è la possibilità di ottenere un risarcimento? Chi paga i danni se un albero cade su un’auto?
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In linea di massima, se un albero danneggia un’auto (non necessariamente l’albero intero, il danneggiamento può derivare anche dalla caduta di un solo ramo), la responsabilità ricade sul proprietario dell’area su cui si trovava l’albero caduto.
Nello specifico l’art. 2051 del Codice civile stabilisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Ovviamente bisogna individuare il proprietario dell’area sulla quale è avvenuto il sinistro: se l’albero si trovava sulla pubblica via allora il responsabile è il Comune, se la strada era urbana, oppure la Regione, la Provincia o l’Anas se la strada era extraurbana. Se invece l’albero si trovava in un’area privata, la responsabilità non può che essere del proprietario o del gestore dell’area.
È possibile ottenere un risarcimento per i danni procurati da un albero caduto su un’auto in una strada pubblica se si riesce a dimostrare la cattiva manutenzione delle autorità locali (Comune, Regione, Provincia, ecc.). Qualora si verifichi un evento del genere, il danneggiato deve inviare una diffida all’ente proprietario, tramite raccomanda a/r, contenente la descrizione del sinistro con l’ora e il luogo dove è avvenuto, le foto, gli estremi del veicolo danneggiato e del proprietario e l’entità del danno, nonché, eventualmente, il rapporto dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto e la denuncia alle Forze dell’ordine.
Tuttavia, ed è bene sottolinearlo subito, se la caduta è derivata da un evento atmosferico eccezionale, potrebbe risultare difficile ricevere un indennizzo perché il Comune o altro ente proprietario potrebbe invocare il 'caso fortuito' citato dall’art. 2051 c.c. o il principio di 'forza maggiore'.
Nel caso in cui la caduta dell’albero si verifichi in una proprietà privata (anche le autostrade sono private o, comunque, date in gestione a enti privati), il responsabile nonché destinatario di un’eventuale richiesta di risarcimento danni diventa il proprietario della stessa, sempre con la modalità della diffida.
Ricordiamo che se un ramo sporgente da una proprietà privata cade su un’auto parcheggiata su suolo pubblico, la responsabilità ricade naturalmente sul proprietario dell’area privata (sempre che non dimostri il 'caso fortuito').
Però la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20448/2014, ha riconosciuto l’ammissibilità della responsabilità solidale tra il proprietario dell’area privata e l’ente pubblico (Comune, Regione, Provincia, ecc.) se quest’ultimo ha peccato di omissione nei controlli, non avendo per esempio intimato al proprietario di procedere con la manutenzione degli alberi presenti nella sua proprietà privata.
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