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30 set 2024 | 5 min di lettura | Pubblicato da Cristina Bartelli

colleghi di lavoro alla scrivania studiano dati

Dal primo ottobre le pmi potranno beneficiare di un finanziamento della durata di cinque anni di importo uguale all’investimento, con tassi vantaggiosi e differenziati per struttura di impresa. Si tratta della nuova Sabatini capitalizzazione, una agevolazione del ministero delle imprese e made in Italy pensata e aggiornata per le pmi. I nuovi schemi di domanda e dichiarazione dovranno essere inviati a partire dal primo ottobre. Ecco tutte le novità.

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La circolare di luglio che fissa il calendario

Con un documento di prassi, una circolare, il ministero delle imprese, a luglio, ha riorganizzato gli incentivi per le piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, e fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento “Nuova Sabatini Capitalizzazione”, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell’agevolazione.

La circolare definisce, in particolare, le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:

  • 5% per le micro e piccole imprese;
  • 3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

L’agevolazione Sabatini

La misura agevolativa, Sabatini, è messa a disposizione dal ministero delle imprese e del made in Italy per agevolare l’accesso al credito delle imprese. L’impianto originario dell’agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing i macchinari le attrezzature i beni strumentali, hardware e software e tecnologie digitali .

Cos'è la nuova Sabatini capitalizzazione

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini")è l’agevolazione messa a disposizione dal ministero delle imprese e del made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese, recenti interventi normativi ne hanno ampliato il perimetro introducendo sostegno anche alla maggiore patrimonializzazione delle imprese. Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

Chi finanzia e cosa

Le banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., riconoscono finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui finanziamenti erogati.

L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing).

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96) fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

  • di durata non superiore a 5 anni
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari
  • 3,575% per gli investimenti 4.0
  • 3,575%  per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).

Il contributo del Ministero, per le PMI impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento, ai sensi dell’articolo 21, del decreto-legge n. 34/2019, è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 5% per le micro e piccole imprese
  • 3,575% per le medie imprese

La procedura di richiesta è telematica e si perfeziona attraverso la compilazione di moduli predisposti dal ministero e forniti sul sito dello stesso al seguente link:

Allegato 1BIS Capitalizzazione_24.06.2024_rev18072024_DEF.docx (mimit.gov.it)

Allegato 2BIS_Richiesta erogazioni_RU_Capitalizzazione_24.06.2024_rev18072024_DEF.docx (mimit.gov.it)

Il processo di capitalizzazione

La circolare prevede degli step che le pmi dovranno seguire per l’ aumento del capitale. Ecco l’elenco in sintesi, ricordando che queste caratteristiche devono essere rispettate, pena l’improcedibilità della domanda:

➢ la delibera di aumento di capitale sociale

a) deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;

b) deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;

c) non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale;

d) l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento;

e) l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento

f) l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile;

g) l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse;

➢ l’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo;

➢ la PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto;

➢ il versamento della quota dell’aumento di capitale non versato, secondo i termini e le modalità previste dalla circolare e dal decreto capitalizzazioni.”

Autore
cristina bartelli

Giornalista professionista dal 2004 e vicecaporedattore per ItaliaOggi, scrive del Fisco in ogni sua forma. Ha fatto incursioni su Classcnbc e Tgcom per raccontare le novità di manovra di bilancio, sanatorie fiscali e storie di elusione.

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