9 gen 2023 | 5 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.
Sono sempre di più i veicoli che circolano in Italia ma sono stati immatricolati e/o assicurati all’estero. È l’effetto della globalizzazione che ha, inevitabilmente, influenzato anche il mondo delle RC auto. Spesso preferite a quelle italiane perché più convenienti, le assicurazioni estere sono sempre più numerose e sulle nostre strade è sempre più alto il numero di veicoli in circolazione con targhe straniere. Inevitabilmente cresce il rischio di un incidente provocato da o con uno di questi mezzi.
Tutti gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero che circolano in Italia, dal 21 marzo 2022, e cioè in seguito alle recenti modifiche al Codice della Strada, devono essere iscritti al Reve (Registro Veicoli Esteri), così da ottenere l’immatricolazione italiana dell’autoveicolo estero.
In base alle nuove norme, introdotte dall’articolo 93 bis del nuovo Codice della Strada, un veicolo con targa estera non può circolare oltre l’anno su suolo italiano, pena una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 85 euro ad un massimo di 338 euro. Inoltre, chi è residente in Italia da più di 90 giorni ( e non più 60 giorni come invece era stato stabilito in precedenza), non può circolare con targa straniera sulle nostre strade, pena una multa da 400 a 1.600 euro con ritiro del documento di circolazione.
La registrazione al Reve sarà a carico di chi utilizza il mezzo e va richiesta agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (il Pra) o tramite lo Sta (Sportello telematico dell’automobilista).
Se il conducente del veicolo immatricolato all’estero risiede in Italia, ma non è il proprietario del mezzo (perché, ad esempio, lo ha preso a noleggio a lungo termine, o con un contratto di leasing o di comodato), insieme ai documenti di circolazione rilasciati dallo Stato estero, deve portare con sé un documento sottoscritto dall’intestatario del veicolo dal quale risulti per quanto tempo e a che titolo lo sta utilizzando.
A tale scopo sarà valido il contratto di leasing, noleggio o comodato, con una data certa. E’ prevista una multa da 250 a mille euro per chi circola senza il documento richiesto nel comma 2 dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Inoltre, quest’ultima sanzione aumenta da un minimo di 712 euro fino ad un massimo di 3.558 euro (più ritiro dalla circolazione) se il titolo e la durata della disponibilità del veicolo non sono registrati al Pra nei casi richiesti.
Sono diverse le deroghe previste, ad esempio per il personale delle forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari, per i cittadini che risiedono nel comune di Campione d’Italia, per il personale militare e civile dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero. Ancora, le disposizioni dell’art. 93-bis comma 2 non si applicano ai conducenti che risiedono in Italia da oltre 60 giorni che guidano veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino.
Premesso ciò, cosa bisogna fare in caso di incidente con veicolo con targa estera?
Come per qualsiasi altro tipo di sinistro che coinvolge due veicoli, sarà necessario compilare il CID, cioè il modulo di Constatazione amichevole di Incidente, valido anch’esso in tutta l’Unione Europea e in Svizzera, e utile per raccogliere i dati necessari alla gestione dell’incidente, contattando eventualmente i vigili urbani per essere guidati nella compilazione.
Poi dovremo rivolgersi alla nostra assicurazione per ottenere il rimborso del danno subito e qui la procedura è leggermente più complessa perchè bisogna inoltrare una richiesta di risarcimento all’UCI (l'Ufficio Centrale Italiano), che opera appositamente per gestire incidenti con un’auto straniera, sia in Italia che all’estero. La richiesta potrà essere inoltrata tramite raccomandata a/r a questo indirizzo: UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 Milano. In alternativa, si potrà inviare una mail PEC all’indirizzo uci@pec.ucimi.it.
Per la richiesta di risarcimento si deve utilizzare un apposito modello, che potrà essere scaricato anche online dal sito dello stesso UCI, da compilare con i seguenti dati:
Se l’incidente ha provocato danni a persone, sarà necessario, inoltre, indicare per quest’ultime l’età, l’entità delle lesioni, l’attività e il reddito, il certificato medico dell’avvenuta guarigione clinica. Il modello deve essere inviato all’Ufficio Centrale tramite raccomandata a/r o PEC (Posta Elettronica Certificata).
L'UCI, dopo aver ricevuto la richiesta, dovrà provvedere ad incaricare della procedura di liquidazione la compagnia italiana che gestisce tutte le questioni relative all’impresa assicurativa estera (la società che offre la copertura all’auto con targa straniera).
La compagnia italiana dovrà predisporre una perizia per valutare le responsabilità e i danni: questa assicurazione avrà tre mesi di tempo (o 90 giorni), dal momento in cui riceve tutti i documenti, per formulare un’offerta di risarcimento al danneggiato oppure per comunicargli i motivi che l’hanno portata a non formulare l’offerta.
Se i dati forniti non permettono, però, di individuare in modo chiaro la compagnia assicurativa dell’auto straniera, l’UCI avrà bisogno di più tempo per poter svolgere ulteriori accertamenti nello Stato di immatricolazione del veicolo, con un termine di sei settimane per la risposta.
In caso di veicolo non assicurato si potrà richiedere il risarcimento tramite il Fondo Garanzia Vittime della Strada. In questo caso, la richiesta dovrà essere inviata alla CONSAP (la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), l’ente gestore del Fondo, che a sua volta nominerà una compagnia per occuparsi del sinistro.
Il Fondo interverrà solo in caso di lesioni personali particolarmente gravi, dunque per il solo risarcimento delle lesioni fisiche e non per i danni materiali nel caso in cui il veicolo straniero non viene identificato.
Giornalista professionista, Giusy Iorlano è laureata in Scienze politiche presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma con una tesi in studi strategici.
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