Responsabilità professionale dei medici, il punto sul ddl Gelli
20 feb 2017 | 3 min di lettura | Pubblicato da Daniela D.

Entro fine febbraio è attesa l’approvazione definitiva del ddl Gelli, disegno di legge che mira a introdurre nuove disposizioni in materia di responsabilità professionale dei medici e più in generale del personale sanitario operante nel pubblico e nel privato. Facile.it ha fatto il punto della situazione per vedere cosa cambia alla luce della nuova norma che, a quanto risulta da un'indagine dello stesso comparatore, sta già sortendo i primi effetti visto che il 19,2% di chi ha richiesto informazioni su un'assicurazione professionale è un medico. Ecco cosa cambia con il nuovo ddl.
- RC Professionale obbligatoria per medici e strutture del Servizio Sanitario Nazionale
In materia di assicurazioni, l’articolo 10 della nuova normativa ribadisce l’obbligatorietà di una copertura RC professionale per i medici, secondo quanto già avviato dalla riforma delle professioni che dal 2012 ha progressivamente esteso l’obbligo a tutti i liberi professionisti iscritti a un albo ad eccezione dei giornalisti. Nello stesso articolo viene inoltre sottolineato l’obbligo di assicurarsi per tutte le aziende legate al Servizio Sanitario Nazionale, incluse le strutture e gli enti privati che operano in regime autonomo o di accreditamento.
- Ridimensionata la responsabilità del medico
Al fine dichiarato di limitare i casi di medicina difensiva, nell’interesse generale del medico e del paziente, il disegno di legge modifica in modo sostanziale il concetto di responsabilità civile del professionista. Resta infatti da una parte invariata la responsabilità civile della struttura sanitaria, chiamata a rispondere, anche tramite l’assicurazione obbligatoria, dei danni causati al paziente e a dimostrare che non si sia verificato un caso di malasanità, mentre la responsabilità del medico operante viene ridimensionata. L’articolo 7 specifica infatti che è la struttura sanitaria a rispondere delle condotte dolose o colpose del professionista che opera al suo interno, anche se non in qualità di dipendente, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.
- Altre novità
Il ddl Gelli alleggerisce inoltre la responsabilità penale del medico, che dovrà rispondere di omicidio colposo o lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave, ossia in caso si dimostri abbia agito contro le linee guida stabilite dall’Istituto Superiore di Sanità e le buone pratiche clinico-assistenziali.
Per abbreviare i tempi di risoluzione delle controversie viene introdotto l’obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di proporre in tribunale un caso di responsabilità medica.
Chi ha subito un danno può procedere alla richiesta di indennizzo diretto sia presso l’ente ospedaliero che presso il medico o in ultimo direttamente presso la compagnia assicuratrice della struttura o del professionista. Il disegno di legge promuove l’introduzione di un Fondo di Garanzia che intervenga nel risarcimento dei pazienti in caso di massimali assicurativi inadatti al rimborso di quanto dovuto o in altri casi di insolvenza della compagnia assicuratrice.
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