Dal 15 agosto 2014 i Medici iscritti all’Albo della professione sono tenuti, secondo la normativa sulle assicurazioni, a sottoscrivere una polizza medico di Responsabilità Civile Professionale: l’obbligo è stato introdotto con il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 e successivamente modificato con il D.L. 69 del 21 giugno 2013.
La Polizza Medici protegge l'assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi durante il periodo di validità della polizza, in conseguenza di errori professionali commessi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. In caso di sinistro, le spese legali di assistenza e di difesa dell'assicurato sono coperte dall'assicurazione per medico entro il limite del 25% del massimale scelto.
L'assicurazione RC professionale medici è assoggettata al regime “Claims Made”, tradotto in italiano “a richiesta fatta”, che garantisce all’assicurato che il sinistro venga attivato nel momento della richiesta. Le polizze con questo tipo di regime rendono indenne l’assicurato da richieste di risarcimento ricevute e denunciate durante il periodo di copertura dell’assicurazione anche per fatti colposi, errori od omissioni accaduti entro il periodo di retroattività stabilito in fase di stipula della polizza professionale.
L’assicurato è tutelato anche nel caso in cui la struttura, la clinica o l’istituto a cui presta la propria opera si rivalga contro di lui ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi.
Come la maggior parte delle polizze professionali di responsabilità civile questa assicurazione è a copertura “All Risk”, per cui tutela l’assicurato da tutti i rischi potenziali della professione medica tranne quelli espressamente menzionati nel contratto di stipula al paragrafo “Esclusioni”.
Di seguito troviamo alcuni esempi di errori o negligenze che i medici potrebbero commettere:
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La polizza RC Professionale Medici, che opera in regime Claims Made, rimborsa solamente le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l’assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che siano conseguenti ad atti illeciti commessi durante il periodo di validità della copertura (retroattività inclusa), e non siano già noti all'assicurato al momento della stipula del contratto.
La retroattività dell'assicurazione per medici varia in base alle esigenze dell’assicurato e comporta un cambiamento nel premio assicurativo. La durata della copertura è variabile da 1 a 5 anni.
Esempi:
1. Il 7 aprile 2016 un medico iscritto all’Albo da 2 anni stipula una polizza RC Professionale con retroattività 2 anni.
L’assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate dal 7 aprile 2016 fino alla scadenza della polizza per atti illeciti commessi in passato ma non oltre la data del 7 aprile 2014. La polizza prevede il tacito rinnovo, perciò la copertura proseguirà oltre la scadenza del primo anno di contratto, a meno che il cliente non scelga esplicitamente di interromperla.
2. Il 7 aprile 2016 un medico iscritto all’Albo da 15 anni stipula una polizza RC Professionale con 5 anni di retroattività, e successivamente riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito compiuto nel 2012.
La polizza rc medici copre questa richiesta di risarcimento perché relativa ad atti illeciti commessi all'interno del periodo di retroattività.
3. Il 7 aprile 2016 un medico cessa la sua attività e non rinnova la sua assicurazione che aveva periodo di retroattività quinquennale. Dopo qualche anno riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso nel 2012.
La richiesta di risarcimento verrà accolta se e solo se l’assicurato avrà continuato a pagare, di anno in anno, il 75% del premio corrisposto per l’annualità precedente, per tutti gli anni intercorsi dalla data di cessazione dell’attività fino alla data della richiesta di rimborso. L’assicurato dovrà quindi chiedere l’estensione annuale della polizza che potrà essere rinnovata annualmente secondo le percentuali descritte nel paragrafo precedente.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.
La polizza è di tipo “All risk” per cui copre ogni tipo di sinistro non elencato esplicitamente nel paragrafo “Esclusioni” del contratto.
Esempi di richieste di risarcimento non coperte dalla polizza sono:
Per avere l’elenco dettagliato delle esclusioni ti consigliamo di prendere visione del fascicolo informativo alla sezione ESCLUSIONI.
I massimali sono modulabili in base alle esigenze dell’assicurato, sono disponibili le seguenti varianti:
L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.
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