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RC Professionale Medici: assicura la tua attività

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La RC Professionale Medici è obbligatoria?

Tutti i medici iscritti all’Albo della professione, a partire dal 15 agosto 2014, sono obbligati, secondo la normativa sulle assicurazioni, a sottoscrivere una polizza medico per la Responsabilità Civile Professionale.

L'obbligo, già introdotto in via generale per tutti i professionisti dal D.P.R. 137/2012, è stato specificamente regolamentato e rafforzato per il settore sanitario dalla cosiddetta Legge Gelli-Bianco. Di recente, l'impianto normativo è stato completato con il decreto attuativo che definisce i requisiti minimi delle polizze.

I soggetti obbligati sono:

  • I medici che esercitano la professione in qualità di libero professionista indipendente, sia per l’attività extra moenia che intra moenia.
  • I medici che esercitano la professione in qualità di dipendente, consulente o collaboratore di strutture ospedaliere pubbliche o private, di cliniche o di qualsiasi altro istituto autorizzato alla prestazione di servizi sanitari o di supporto agli stessi.
  • Le strutture Sanitarie e Sociosanitarie (Pubbliche e Private): Devono essere provviste di copertura assicurativa (o di analoghe misure di assunzione diretta del rischio, la cosiddetta auto-ritenzione) per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera. Questa polizza copre i danni cagionati dal personale (medico e paramedico) operante a qualsiasi titolo all'interno della struttura.

Cosa copre la RC Professionale Medici?

Rischio copertoEsempio di errore professionaleTutela prevista
Medico Dipendente di Struttura
Pubblica- Errata o tardiva diagnosi
- Errore terapeutico o
chirurgico
- Omessa vigilanza sul
paziente
- Violazione di linee guida e
protocolli
- Errata prescrizione
farmacologica- Copertura per azione di
rivalsa e responsabilità
amministrativa per colpa
grave ai sensi della Legge
24/2017
- Attività intramoenia
- Responsabilità derivante
da incarichi organizzativi o
di coordinamento
Medico Dipendente in Struttura
Privata o Accreditata- Errore diagnostico o
terapeutico
- Complicanze derivanti da
procedure sanitarie
- Omessa acquisizione del
consenso informato
- Omessa vigilanza o
monitoraggio del paziente
- Errori nella
documentazione clinica- Copertura per azione di
rivalsa della struttura
sanitaria o
dell’assicuratore in caso di
colpa grave ai sensi della
Legge 24/2017
- Copertura per attività
svolta presso strutture
private o convenzionate
- Responsabilità derivante
da incarichi organizzativi o
di coordinamento
Medico in Libera Professione presso
strutture sanitarie pubbliche,
accreditate o private e/o di Medico
convenzionato S.S.N;- Errata diagnosi o terapia
- Errori durante visite,
trattamenti o interventi
- Omessa informazione o
consenso informato
- Inadeguata gestione clinica
del paziente
- Contestazioni per attività
ambulatoriale, domiciliare
o specialistica- Copertura della
responsabilità civile
professionale verso terzi
per colpa lieve e grave
- Copertura per richieste di
risarcimento avanzate
direttamente dal paziente
- Copertura per attività
extramoenia e libero-
professionale

La polizza medici protegge l'assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi durante il periodo di validità della polizza, in conseguenza di errori professionali commessi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. In caso di sinistro, le spese legali di assistenza e di difesa dell'assicurato sono coperte dall'assicurazione per medici entro il limite del 25% del massimale scelto.

L'assicurazione RC professionale medici è assoggettata al regime “Claims Made”, tradotto in italiano “a richiesta fatta”, che garantisce all’assicurato che il sinistro venga attivato nel momento della richiesta. Le polizze con questo tipo di regime rendono indenne l’assicurato da richieste di risarcimento ricevute e denunciate durante il periodo di copertura dell’assicurazione anche per fatti colposi, errori od omissioni accaduti entro il periodo di retroattività stabilito in fase di stipula della polizza professionale.

L’assicurato è tutelato anche nel caso in cui la struttura, la clinica o l’istituto a cui presta la propria opera si rivalga contro di lui ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi.

Come la maggior parte delle polizze professionali di responsabilità civile questa assicurazione è a copertura “All Risk”, per cui tutela l’assicurato da tutti i rischi potenziali della professione medica tranne quelli espressamente menzionati nel contratto di stipula al paragrafo “Esclusioni”.

Di seguito troviamo alcuni esempi di errori o negligenze che i medici potrebbero commettere:

  • scorretta o non tempestiva diagnosi della patologia del paziente;
  • errori di compilazione della cartella clinica;
  • mancato riconoscimento di un’emergenza chirurgica;
  • errori nella prescrizione della terapia;
  • errori durante attività chirurgiche invasive.

Assicurazione per giovani medici e specializzandi

Per i giovani medici neolaureati e iscritti all'Albo rimane l'obbligo di stipulare una polizza professionale, che tenga conto delle peculiarità del caso. Infatti, soprattutto a inizio carriera, il rischio di compiere qualche errore involontario è decisamente maggiore, anche se si lavora come medico sostituto o in Guardia Medica. Le tutele comprese nella polizza sono generalmente le stesse di una normale assicurazione per medici, e la necessità di avere una copertura completa è ancor più evidente data la breve esperienza del giovane medico.

Anche gli specializzandi sono soggetti agli stessi obblighi legislativi, sia che lavorino come dipendenti in una struttura sanitaria sia che esercitino la libera professione. In quanto iscritti all'Albo da meno di 3 anni, i medici specializzandi sono considerati soggetti ad alto rischio, poiché sono esposti quotidianamente a possibili incidenti involontari che riguardano la salute del paziente e non hanno ancora maturato sufficiente esperienza nella professione.

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Quali richieste di risarcimento copre la polizza?

La polizza RC Professionale Medici, che opera in regime Claims Made, rimborsa solamente le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l’assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che siano conseguenti ad atti illeciti commessi durante il periodo di validità della copertura (retroattività inclusa), e non siano già noti all'assicurato al momento della stipula del contratto.

La retroattività dell'assicurazione per medici varia in base alle esigenze dell’assicurato e comporta un cambiamento nel premio assicurativo. La durata della copertura è variabile da 1 a 5 anni.

Di seguito alcuni esempi per capire meglio come funziona l'assicurazione per medici:

  • Il 7 aprile 2016 un medico iscritto all’Albo da 2 anni stipula una polizza RC Professionale con retroattività 2 anni. L’assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate dal 7 aprile 2016 fino alla scadenza della polizza per atti illeciti commessi in passato, ma non oltre la data del 7 aprile 2014. La polizza prevede il tacito rinnovo, perciò la copertura proseguirà oltre la scadenza del primo anno di contratto, a meno che il cliente non scelga esplicitamente di interromperla.
  • Il 7 aprile 2016 un medico iscritto all’Albo da 15 anni stipula una polizza RC Professionale con 5 anni di retroattività, e successivamente riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito compiuto nel 2012. La polizza RC medici copre questa richiesta di risarcimento perché relativa ad atti illeciti commessi all'interno del periodo di retroattività.
  • Il 7 aprile 2016 un medico cessa la sua attività e non rinnova la sua assicurazione che aveva periodo di retroattività quinquennale. Dopo qualche anno riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso nel 2012. La richiesta di risarcimento verrà accolta se e solo se l’assicurato avrà continuato a pagare, di anno in anno, il 75% del premio corrisposto per l’annualità precedente, per tutti gli anni intercorsi dalla data di cessazione dell’attività fino alla data della richiesta di rimborso. L’assicurato dovrà quindi chiedere l’estensione annuale della polizza, che potrà essere rinnovata annualmente secondo le percentuali descritte nel paragrafo precedente. La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.

Esclusioni

La polizza medici è di tipo “All risk” per cui copre ogni tipo di sinistro non elencato esplicitamente nel paragrafo “Esclusioni” del contratto.

Esempi di richieste di risarcimento non coperte dalla polizza sono:

  • atti illeciti commessi da un medico non iscritto all’Albo Professionale o autorizzato ad esercitare le attività coperte dalla polizza;
  • atti illeciti di cui l’assicurato era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza prima della sottoscrizione della polizza;
  • atti illeciti commessi prima della decorrenza del periodo di retroattività;
  • azioni od omissioni commesse con dolo;
  • impiego di farmaci somministrati o prescritti per scopi non terapeutici;
  • violazioni dell’obbligo del segreto professionale;
  • insufficienza del consenso informato, obbligazioni di natura fiscale, ingiuria e diffamazione, discriminazione, mobbing, molestie e abusi, radiazioni provenienti da trasmutazioni nucleari o da accelerazione di particelle atomiche, etc.

Per avere l’elenco dettagliato delle esclusioni ti consigliamo di prendere visione del fascicolo informativo alla sezione ESCLUSIONI.

I massimali sono modulabili in base alle esigenze dell’assicurato, sono disponibili le seguenti varianti:

  • 1.000.000 €
  • 2.000.000 €
  • 3.000.000 €

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi Paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.

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