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Mai sentito parlare del disconoscimento del sinistro? Eppure negli ultimi tempi questo strumento viene adottato sempre di più dalle aziende assicurative che in questo modo cercano di proteggersi dai falsi sinistri stradali.

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E' indubbio, difatti, che molti guidatori cercano di effettuare ai danni delle compagnie assicurative delle vere e proprie truffe. Truffe, che nella maggior parte dei casi comportano un risarcimento ingiusto. Per evitare che questo accada, l'azienda assicurativa può disconoscere il sinistro, ovvero ritenerlo falso o invalido ai fini del risarcimento.

Come avviene la procedura di disconoscimento? In una maniera molto facile. Innanzitutto, viene invitato un esperto in grado di indagare sull'accaduto per stabilire la realtà o meno del fatto stesso. Questo esperto è chiamato in causa come una terza parte, ovvero che non difende gli interessi di nessuna delle parti chiamate in causa. Come egli agisce? In una maniera molto semplice da capire: come un giudice. Si tratta, in effetti, di un professionista in grado di svolgere una completa attività d'indagine come normalmente accade per un qualsiasi crimine.

Egli può raccogliere le testimonianze, verificare i documenti medici, parlare con coloro che sono stati coinvolti nel fatto e così via. I limiti alle sue azioni sono pochi e sono dettati principalmente dalla legge. Egli, difatti, non può ottenere le prove dell'avvenuto oppure del NON avvenuto sinistro con metodi illegali, in quanto renderebbero nulla la validità delle prove stesse.

E dopo? Una volta che le prove sono pronte per essere esaminate con i relativi documenti, il professionista chiamato in causa può presentarle all'azienda di assicurazione. Quest'ultima le esamina e quindi decide se effettuare il risarcimento oppure negare tale possibilità. Nel secondo caso l'azienda deve spiegare le proprie ragione ed esporre i motivi per cui il risarcimento è stato negato. Il cliente, da parte sua, può comunque presentare un ricorso per giusta causa esponendo le proprie ragioni sull'accaduto.

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Guide sulle assicurazioni

pubblicato il 2 ottobre 2024
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