25 mag 2018 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
Qualora si presenti la necessità di procedere con la disdetta dell'assicurazione casa, bisogna ovviamente tener conto delle condizioni previste dal contratto e dalla normativa vigente, perché non sempre si ha la possibilità di recedere dalla polizza prima del tempo.
Vediamo i casi in cui è prevista la disdetta.
Com'è noto, l'assicurazione casa è un prodotto assicurativo multirischio che serve a proteggere la propria famiglia e i propri beni dagli eventi che potrebbero verificarsi all'interno o all'esterno dell'abitazione, o a coprire i danni causati ad altre persone dalla stessa casa. Fino al 2007 la disdetta assicurazione casa non era neppure prevista, ma con l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Bersani sono cambiate molte cose.
Il decreto ha stabilito infatti che, se lo ritiene opportuno, il titolare di una polizza casa ha tutto il diritto di disdire il contratto, pur con modalità o limitazioni diverse a seconda del tipo di assicurazione (con o senza tacito rinnovo, oppure annuale o poliennale). Ecco qualche esempio.
In caso di scadenza annuale di un'assicurazione casa senza tacito rinnovo, l'estinzione del contratto avviene naturalmente, senza necessità di inviare alcuna disdetta. Se invece è previsto il tacito rinnovo, la richiesta di disdetta va solitamente inviata entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del contratto. Per quanto riguarda invece le polizze poliennali, dipende tutto dalla data della stipula: un'assicurazione casa poliennale sottoscritta prima del 3 aprile 2007 si può disdire solo se sono stati pagati almeno 3 anni di premio, altrimenti vale la regola dei 60 giorni. In ogni caso è sempre meglio seguire la regola del buon senso che raccomanda di leggere con estrema attenzione le condizioni di disdetta e recesso presenti in ciascun contratto.
La richiesta di disdetta della polizza casa va fatta mediante lettera raccomandata A/R, Pec, fax o con consegna a mano nella sede della compagnia assicurativa.
Occhio infine alle eccezioni: la disdetta di un'assicurazione casa stipulata con l'erogazione del mutuo non è mai possibile prima dell'estinzione del mutuo stesso (in realtà certe volte questa possibilità viene concessa, ma solo dietro pagamento del capitale residuo).
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