13 lug 2016 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
In vista delle ferie è meglio informarsi su cosa prevede la normativa in tema di assicurazione per case vacanze, affittacamere e bed & breakfast, ovvero le maggiori e più diffuse strutture ricettive extra alberghiere, disciplinate dal Codice del Turismo varato con il decreto legislativo 79/2011. Le informazioni sono rivolte soprattutto ai proprietari di tali strutture, dato il costante aumento di coloro che decidono di lanciarsi nell'attività turistica affittando case e appartamenti per le vacanze.
La legge prevede che la stipula della polizza assicurativa sulla responsabilità civile per le strutture ricettive extra alberghiere, definite come case vacanze, affittacamere e bed & breakfast, è obbligatoria per in gran parte delle regioni italiane. Non a caso la prima cosa da fare quando si intraprende l’attività è la presentazione in via telematica della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) a cui vanno allegati i documenti necessari per la completa definizione della pratica e che, nella maggior parte dei casi, includono anche l'assicurazione casa.
Fatta questa necessaria premessa, il buon senso suggerisce di sottoscrivere una polizza di responsabilità civile anche dove non sia obbligatoria: le strutture ricettive extra alberghiere sono ormai assimilabili a dei piccoli hotel e di conseguenza presentano rischi simili a quelli riscontrabili nella classica attività alberghiera. Potrebbe perciò accadere che un cliente subisca un incidente all’interno della struttura o arrechi danno a terzi nella conduzione del fabbricato, oppure che succedano spiacevoli e costosi imprevisti che potrebbero danneggiare l’immobile (pensiamo per esempio a un incendio o alla rottura dei tubi dell'acqua). Diventa quindi fondamentale stipulare una polizza che tuteli gli ospiti e allo stesso tempo protegga la struttura di cui si è proprietari.
Ovviamente la maggior parte delle compagnie assicurative mette a disposizione un'ampia gamma di coperture che prevedono non solo la responsabilità civile, in molti casi obbligatoria, ma anche altre garanzie facoltative come incendio, acqua condotta, occlusione condutture e rigurgito scarichi, ricerca del guasto, fenomeni elettrici, gelo, oltre all'assistenza abitazione e persona.
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