Rimborso addizionale provinciale energia: cosa dice la Giurisprudenza
7 gen 2026 | 5 min di lettura | Pubblicato da Eleonora D'angelo

Ti è stata addebitata una voce di spesa poco chiara in bolletta? Potrebbe trattarsi dell’addizionale provinciale energia, un tributo anticipato dal fornitore e, successivamente, addebitato ai consumatori nelle bollette. Di recente, però, questo onere è stato dichiarato illegittimo e può essere rimborsato.
Proprio su questo argomento, sono intervenute la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, riconoscendo ai consumatori il diritto al rimborso. Facile.it, sito che confronta le offerte luce e gas, ti spiega cosa dice la giurisprudenza e come tutelare i tuoi diritti.
Sommario
Cos’è l’addizionale energia
L’addizionale provinciale energia era un’imposta presente nella bolletta luce, un tributo applicato sui consumi con lo scopo di integrare l'accisa sull'energia elettrica, prevista dal Testo Unico delle Accise.
È stata istituita dall’articolo 6 del Decreto-Legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla Legge 27 gennaio 1989, n. 20 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale”), insieme all’addizionale comunale. La ridisciplina, invece, è avvenuta con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che ha recepito la direttiva europea 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici.
Lo scopo dell’imposta era quello di incrementare le risorse finanziarie degli Enti locali, in particolare delle Province, nell’ambito della finanza locale e regionale. Tuttavia, la giurisprudenza più recente, in particolare alcune sentenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, hanno ritenuto che la destinazione del gettito non soddisfacesse i requisiti di “finalità specifica” richiesti dal diritto europeo. Pertanto, l’addizionale provinciale sull’energia elettrica è stata abrogata con decorrenza 1° gennaio 2012.
A quanto ammontava il tributo
La norma relativa all’addizionale, prevedeva che per ogni kilowattora (kWh) di consumo di energia elettrica fosse dovuta una addizionale all’accisa, con una quota destinata alle Province italiane.
La base imponibile era il consumo di energia elettrica fino a 200.000 kWh al mese per ogni utenza con potenza ≤200 kW (venivano escluse le forniture domestiche di primo allaccio sotto soglie specifiche ed erano presenti altre eccezioni).
L’addizionale provinciale era determinata in misura fissa per quantità di energia consumata, e non in percentuale sul prezzo dell’energia. In concreto, l’importo era stabilito in euro per ogni 1.000 kWh consumati. La legge fissava un intervallo di valori entro il quale ciascuna Provincia poteva stabilire l’aliquota applicabile:
- importo minimo: 9,30 euro per 1.000 kWh (pari a 0,00930 euro per kWh);
- importo massimo: 11,40 euro per 1.000 kWh (pari a 0,01140 euro per kWh).
Tutte le Province potevano quindi determinare, ogni anno, l’importo dell’addizionale energia entro tali limiti.
I soggetti obbligati al versamento
La legge stabiliva che l'addizionale fosse dovuta dai soggetti obbligati all’accisa sull’energia elettrica, come stabilito dall’art. 53 del Testo Unico delle accise (Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
In base alla norma, “soggetti obbligati” erano i fornitori di energia elettrica, ovvero le imprese fornitrici, i distributori o i grossisti. Nella prassi, però, questi ultimi applicavano il tributo in bolletta ai propri clienti - ai consumatori finali - e lo versavano alla Provincia in acconto mensile entro il 16 di ogni mese, con conguaglio l’anno successivo.
In sintesi, non erano i consumatori finali a versare l’addizionale alle Province, bensì i fornitori, che poi esercitavano il diritto di rivalsa fatturando il tributo nelle bollette inviate ai propri clienti.
Anche se per legge la responsabilità tributaria era dei fornitori, nella pratica commerciale questi ultimi la addebitavano come voce a parte, inserendola fra i vari oneri fiscali contenuti nella fattura energetica.
L’addizionale energia in bolletta
Nelle bollette energetiche, l’addizionale era presente nella sezione dedicata alle accise e alle imposte sul consumo. Perciò, a partire dalla sua entrata in vigore e fino alla sua abolizione, il tributo compariva accanto all’accisa statale sull’energia elettrica e all’Iva applicata sulle imposte.
Oggi, chi volesse verificare se gli è stato applicato e in che misura, deve recuperare le bollette fino al 31 dicembre 2011 e cercare la voce “addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica”, oppure diciture equivalenti (ad esempio “addizionale provinciale accise”), in base al fornitore di riferimento e al formato della fattura. Tale voce rappresenta un importo in aggiunta rispetto all’accisa statale, riferito al consumo di energia elettrica.
Controllare se l’imposta è stata pagata è importante perché, secondo la giurisprudenza recente, potrebbe essere stata percepita indebitamente. In questi casi, i consumatori che dimostrano di averla versata tramite le bollette potrebbero avere diritto ad un rimborso da parte del fornitore di energia elettrica, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa attuale.
Illegittimità dell'addizionale energia: le principali sentenze
Negli ultimi anni, diverse sentenze hanno chiarito l’illegittimità dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, applicata fino al 31 dicembre 2011.
La più importante è la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la norma istitutiva dell’addizionale (art. 6 del D.L. 511/1988, come modificato dal D.Lgs. 26/2007). Per la Suprema Corte, il tributo era incompatibile con il diritto dell’Unione europea, laddove non aveva una finalità specifica, come richiesto dalla direttiva europea sulle accise. Il gettito era infatti destinato in modo generico alle Province, senza uno scopo individuabile.
La Corte di Cassazione, invece, con la sentenza n. 13742 del 2025, ha riconosciuto al consumatore finale che abbia corrisposto l’addizionale in bolletta il diritto al rimborso, qualificando tale tributo come una somma versata in assenza di una valida base giuridica e ammettendo, conseguentemente, il diritto alla ripetizione nei confronti del fornitore.
A chi spetta il rimborso e come richiederlo
La restituzione del tributo dichiarato illegittimo spetta ai consumatori finali (privati, famiglie, professionisti o imprese) che hanno pagato tale voce nelle bollette nel periodo in cui era applicata, cioè fino al 31 dicembre 2011.
Anche se l’addizionale era formalmente dovuta dal fornitore, le ultime sentenze hanno chiarito che, avendo il costo inciso direttamente sui clienti, questi ultimi possono chiederne il rimborso direttamente al fornitore, ottenendo indietro le somme pagate tramite l’azione di ripetizione di indebito, prevista dall’art. 2033 del codice civile.
Per ottenere il rimborso è necessario:
- recuperare le bollette del periodo interessato, verificare la presenza della voce relativa all’addizionale provinciale;
- quantificare tutti gli importi pagati;
- inviare una richiesta formale di rimborso al fornitore, allegando copia delle bollette.
In caso di diniego o mancata risposta, l’alternativa è rivolgersi ad un avvocato e valutare un’azione giudiziaria, anche, eventualmente, unendosi ad una delle numerose class action che riguardano il tributo.

Eleonora D'Angelo, romana ma residente in Sardegna, si è laureata in Giurisprudenza all'Università Roma Tre nel 2013.
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