28 ago 2020 | 4 min di lettura | Pubblicato da Giorgia N.
Tutti coloro che hanno un contratto di fornitura gas che arriva tramite le reti di distribuzione urbana gode di un’assicurazione contro gli incidenti provocati da guasti o malfunzionamenti. Si tratta una vera propria polizza che copre da incidenti come incendi, scoppi o esplosioni provocati da dispersioni o fughe di gas. Nell’assicurazione sono inclusi anche gli infortuni per casi d’intossicazione e asfissia.
La polizza copre tutti i danni provocati da un evento che interessa l’impianto "a valle" del contatore gas, quindi a partire dal contatore fino all'abitazione, indipendentemente dalla causa, inclusi i suicidi o i tentati suicidi. E' una polizza praticamente gratuita per gli utenti (il costo per ogni singolo contratto è di 0,5950 euro all’anno) che copre fino a:
Le tutele non scattano automaticamente in caso di incidente, per questo è importante sapere dell’esistenza della polizza gratuita. In caso di incidente il cliente deve comunicare l'evento al Comitato italiano gas compilando il modulo di denuncia che si trova sul sito del CIG, oppure inviando una lettera.
Per le informazioni relative alla copertura assicurativa c'è invece:
Se invece è il cliente a notare un guasto, allora può chiedere l’intervento immediato della società di distribuzione. Il distributore in molti casi è un soggetto diverso dal venditore, cioè la compagnia con cui è stato stipulato il contratto di fornitura, ma il numero verde del pronto intervento è presente su tutte le bollette ed è gratuito 24 ore su 24, e ogni impresa distributrice è tenuta per legge a mettere a disposizione uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati al servizio.
La pratica è gratuita, ma richiesta può essere attivata solo in caso specifici, e cioè se c’è una dispersione di gas, se si nota un’interruzione della fornitura o qualche irregolarità, oppure se c’è un danno nella rete di distribuzione o agli impianti. Le tempistiche di intervento in questi casi sono abbastanza stretti: il personale incaricato deve presentarsi sul luogo al massimo entro 60 minuti dalla telefonata, anche se il servizio telefonico si avvale di un risponditore automatico.
Se il problema riguarda invece la pressione del gas, ogni cliente può richiedere alla società la verifica della pressione di fornitura. Questa volta la domanda va indirizzata alla ditta venditrice, che la inoltra a sua volta al distributore territorialmente competente entro 2 giorni lavorativi.
Il distributore ha quindi 10 giorni di tempo per effettuare la verifica e comunicare l'esito al venditore, che inoltrerà l'esito al cliente entro 2 giorni lavorativi. Se poi per lentezze o altre cause imputabili al distributore e quindi non di "forza maggiore" l'esito della verifica viene comunicato oltre il tempo previsto, il cliente domestico ha diritto a un indennizzo automatico di 35 euro.
lnoltre, la compagnia non può addebitare alcun costo al cliente, e nei casi meno complessi – quando si tratta di intervenire su stabilizzatori o riduttori di pressione - è tenuta a ripristinare i valori corretti della pressione in 1 giorno.
Va detto, però, che se il distributore dovesse accertare che non c’è nessuna anomalia nella pressione, il costo della pratica sarà a carico del cliente. Le tariffe sono pubblicate generalmente sul sito web di ogni distributore. In ogni caso, se la precedente verifica della pressione sullo stesso punto di riconsegna è stata effettuata da più di cinque anni solari, la società non può addebitare un importo superiore a 30 euro.
E se si interrompe l’erogazione del gas? Se l’interruzione è programmata, dovuta cioè a lavori e interventi sulla rete, i distributori devono avvisare i clienti interessati con almeno tre giorni lavorativi di anticipo. Inoltre, perché resti traccia della comunicazione, deve essere indicata la data di pubblicazione del preavviso, la data, l'ora e la durata prevista per l'interruzione.
Il mancato rispetto di queste norme, come spiega la delibera dell’Authority 574/2013/R/gas, è ammesso solo per le interruzioni dovute a cause di forza maggiore, come calamità, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi, oppure per ragioni imputabili al cliente (per esempio se questi non si fa trovare all’appuntamento con il distributore per eventuali sopralluoghi o interventi).
Al di fuori di questo casi è previsto un indennizzo automatico al cliente finale, che deve essere corrisposto anche tramite la ditta venditrice (quindi anche in bolletta) e va da un minimo di 35 euro a un massimo di 140 euro. Il cliente non ha però diritto alla somma se non è in regola con i pagamenti.
Pugliese trapiantata in Emilia, giornalista professionista dal 2005, laurea in filologia romanza e master in giornalismo all’Università di Bologna.
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