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Conti: il bonifico parlante, cos'è e come si fa

6 giu 2023 | 5 min di lettura | Pubblicato da Giusy Iorlano

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Se siete in possesso di un conto corrente vi sarete trovati sicuramente ad effettuare bonifici: soprattutto se si è alle prese con dei lavori di ristrutturazione legati al Superbonus o, comunque, dovete accedere ad altre agevolazioni fiscali dovrete utilizzare una nuova tipologia di bonifico, diversa da quella ordinaria. Stiamo parlando del bonifico “parlante”. Vediamo di cosa si tratta, come funziona e, soprattutto, come va effettuato nei pagamenti alle imprese che stanno effettuando i lavori senza incorrere in errori ed evitare problemi che potrebbero non farci accedere ai bonus o alle detrazioni previste.

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Il bonifico ordinario e quello parlante: ecco le principali differenze

La principale differenza tra un bonifico ordinario e uno parlante è che nel primo caso sono necessari meno dettagli e saranno sufficienti, oltre alla data, il nome, il cognome e l’indirizzo della persona a cui è destinato. Ovviamente sarà necessario anche il codice Iban di chi deve ricevere la somma di denaro e la causale che riporterà la motivazione per cui l’importo viene versato.

Il secondo  tipo di bonifico, invece, è detto “parlante” proprio perché dice qualcosa in più rispetto all’ordinario, ci consente, cioè, di tracciare sia i dati del destinatario che quelli del contribuente che ha sostenuto le spese e dovrà essere necessariamente utilizzato nel momento in cui vengono eseguiti dei lavori edilizi o per accedere ai bonus e alle detrazioni fiscali previsti dal Governo.

Attenzione: questa del bonifico parlante è l’unica modalità valida affinchè gli enti pubblici, come l’Agenzia delle Entrate, possano avere tutte le informazioni necessarie per consentire l’accesso ai bonus per i lavori di riqualificazione energetica o alle opere di ristrutturazione eseguite quindi è importante compilarlo correttamente. Vediamo come.

Come compilare correttamente il bonifico parlante

Questo tipo di bonifico può essere effettuato sia online che offline recandosi di persona presso la filiale della propria banca o il proprio ufficio postale.

La caratteristica principale del bonifico parlante è quella di permettere all’arrivo in banca o alle Poste, il prelievo della ritenuta d’acconto dell’8%.

Attenzione, però, perché a differenza di un bonifico ordinario vanno inserite oltre alle informazioni già indicate anche altre quali: il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale o la partita Iva di chi ha eseguito gli interventi; la causale del versamento che dipenderà dalla tipologia di intervento. In particolare, in quest’ultimo caso, bisognerà inserire con attenzione le indicazioni specifiche sulla norma riguardante l’intervento effettuato, specificando se si tratta di ecobonus (risparmio energetico), ristrutturazioni edilizie, interventi antisismici, superbonus, colonnine ricarica, bonus barriere architettoniche 75%, etc. E’ consigliabile, inoltre, inserire anche i riferimenti della relativa fattura in modo da poter individuare il documento specifico. In questo modo si potrà provare all’Agenzia delle Entrate di aver sostenuto la spesa secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento.

Il bonifico parlante, invece, non è necessario per il pagamento delle spese ammesse al bonus mobili e quelle ammesse al bonus verde. Per il primo, infatti, il pagamento potrà essere effettuato anche con bonifico ordinario o carta di credito/debito (non sono ammessi assegni o contanti).

Per il bonus verde, invece, sono ammessi tutti i tipi di pagamento tracciabili, quindi anche l’assegno e, anche in questo caso, non serve il bonifico parlante. Non è ammesso, ovviamente, il pagamento in contanti.

Cosa fare in caso di errore

Ma cosa succede se, per sbaglio, l’acquirente dovesse utilizzare per il pagamento un bonifico ordinario invece di un bonifico parlante?

Su questo l’Agenzia delle Entrate è stata molto chiara: il bonifico ordinario non è ammesso ai fini della detrazione delle spese sostenute. Dunque, in caso di errore si potrebbe rischiare di perdere il diritto ad ottenere le detrazioni previste. Per evitare problemi, però, l’Agenzia delle Entrate è andata incontro ai contribuenti che ora possono percorrere due strade in caso di errore.

Una possibilità potrebbe essere quella della ripetizione del pagamento. Ciò significa che occorrerà, se possibile, annullare il pagamento oppure farsi restituire la somma dal fornitore per poter così avere la possibilità di ripetere nuovamente il bonifico parlante nel modo corretto; dopodiché si può ripetere il pagamento, utilizzando il bonifico parlante nella giusta modalità, così da poter accedere alle detrazioni.

La seconda possibilità è, invece, quella di farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio dell’impresa che ha effettuato i lavori, che attesti la corretta contabilizzazione del ricavo. Questa opzione si può scegliere quando non è possibile ripetere il bonifico parlante per “salvare” la detrazione. A chiarirlo è stata la stessa Agenzia delle Entrate con la risposta n. 214 del 14 febbraio 2023. Si tratta di una strada “eccezionale”, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, ammessa nel caso in cui non sia possibile ripetere correttamente il bonifico, per fare in modo che il cittadino non perda le detrazioni che gli spettano per legge a causa di un mero errore formale.

Nel documento è necessario che l’impresa dichiari che “le somme sono state correttamente contabilizzate per la determinazione del reddito d’impresa”.

Inoltre, il documento dovrà riportare il nome della società, la partita Iva, il codice fiscale e i dati (nome e cognome) del suo rappresentante. Inoltre dovrà contenere i dati della fattura e il bonifico errato. Inoltre, la dichiarazione dovrà essere firmata dal fornitore e dovrà essere consegnata dal contribuente che intende ottenere la detrazione nel momento della dichiarazione dei redditi insieme alla fattura e al bonifico.

E’ bene evidenziare che gli errori nella causale del bonifico, invece, non pregiudicano l’accesso alle detrazioni fiscali. In questo caso il diritto al bonus non sarà compromesso. Si pensi al caso in cui,  ad esempio, si deve indicare la causale del bonus ristrutturazione 50% ed invece si indica quella dell’ecobonus ordinario. In questa situazione il contribuente non perde il diritto a godere del bonus ristrutturazione.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

Ovviamente questa modalità non esclude errori, motivo per cui l’Agenzia delle Entrate può comunque effettuare ulteriori legittimi controlli in caso di dubbi, anche in presenza della dichiarazione sostitutiva.

Autore
foto Giusy Iorlano

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.

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