Il Testo Unico Bancario raccoglie tutta la normativa su attività bancarie e creditizie
Il Testo Unico Bancario raccoglie tutta la normativa su attività bancarie e creditizie
Esistono sistemi di garanzia dei depositi per livello di copertura e rimborso
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Confronta le varie tipologie di conto e scegli quella più adatta alle tue esigenze
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Esiste una normativa che regolamenta il settore bancario relativamente ai prodotti destinati al consumatore finale. Di seguito, le principali disposizioni in materia, spiegate in maniera semplice.
Conosciuto anche come Testo Unico Bancario delle leggi in materia bancaria e creditizia, il Decreto legislativo n. 385/1993 raccoglie tutta la normativa riguardante le attività bancarie e creditizie. Il Testo si compone di otto Titoli principali (Autorità creditizie, Banche, Vigilanza, Disciplina delle crisi, Soggetti operanti nel settore finanziario, Trasparenza delle condizioni contrattuali dei rapporti con i clienti, Altri controlli, Sanzioni) e sostituisce tutta la disciplina in materia bancaria in vigore sino al momento dell’approvazione del Decreto.
Il Decreto ha recepito la direttiva europea 2009/14/CE che ha reso omogenee le norme a tutela dei risparmiatori nei Paesi dell’Eurozona. Il documento fissa in 100mila euro per risparmiatore e per ogni banca la soglia di garanzia per i depositi bancari in caso di insolvenza delle banche e in 20 giorni lavorativi il temine massimo per il rimborso del deposito alla clientela. La copertura dei rimborsi è assicurata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi al quale devono aderire obbligatoriamente tutti gli istituti che hanno come forma giuridica la Società per Azioni. Il Fondo è coordinato dalla Banca d’Italia.
Con il D.P.R. n. 642/1972 è stata introdotta per la prima volta in Italia la disciplina dell’imposta di bollo, imposta indiretta sui consumi che sottintende l’esistenza di un documento o atto o registro in forma scritta.
Converte il Decreto n.201/2011 recante le ‘Disposizioni per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici’. In particolare, per quanto riguarda il rapporto tra banche e risparmiatori, regola l’apertura di credito e sconfinamento dei conti correnti e modifica le norme sull’Imposta di bollo da applicare sugli estratti conto bancari, postali e sui rendiconti dei libretti al portatore.
Contiene i chiarimenti sulle modifiche alla disciplina dell’Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni relative ai prodotti
finanziari e detta le modalità di versamento dell’imposta stessa.
Fornisce chiarimenti e risposte ai quesiti riguardanti l’Imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari.
La Banca d’Italia ha predisposto una guida per i consumatori che descrive le principali caratteristiche del conto corrente: come si sceglie, come si gestisce, come si chiude, quali sono i costi, le tipologie e quali sono i diritti della clientela. La Guida è scaricabile dal sito della Banca d’Italia.
Entrato in vigore il 23 ottobre 2005, il Decreto ha introdotto nuove norme a tutela del consumatore. Il documento si suddivide in sei capitoli (disposizioni generali e finalità con i diritti dei consumatori e relative definizioni; regolamento degli ambiti in materia di educazione, informazione, aspetti commerciali, pubblicità e relative definizioni; contratti di consumo; sicurezza dei prodotti e loro qualità; ruolo delle associazioni dei consumatori, disposizioni finali). In particolare, l’art. 140 bis del decreto fissa le norme dell’azione di classe (class action) a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 21/2014 è stata attuata la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Tra le novità introdotte dal Decreto, il diritto del consumatore ad avere maggiori informazioni precontrattuali nei contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali e il diritto del ripensamento esercitabile entro i 14 giorni e non più 10. In mancanza di un’adeguata e preventiva informazione al consumatore sul diritto al ripensamento, il termine per il recesso è inoltre salito a 12 mesi, mentre al venditore si danno 14 giorni di tempo (dai precedenti 30) per restituire gli importi pagati. Il consumatore è invece tenuto a restituire il bene entro 14 giorni e non più 10 come previsto in origine. Il Decreto vieta anche l’applicazione di somme aggiuntive per gli acquisti effettuati con il bancomat o con la carta di credito e sulla tariffa telefonica su linee dedicate dai venditori al consumatore in caso di vendite dirette (a domicilio o porta a porta) o a distanza come nel caso delle vendite via Internet.
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