25 set 2017 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
Con la recente approvazione del Ddl Concorrenza dopo un lunghissimo iter parlamentare, è stata introdotta un'importante novità che riguarda l'assicurazione RC professionale: l'obbligo di ultrattività decennale nelle polizze per responsabilità civile derivante da attività professionale.
In particolare, è previsto che nelle condizioni generali delle polizze assicurative venga d'ora in poi inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi, e riferite a fatti dovuti alla responsabilità che si è verificata nel periodo di operatività della copertura.
In altre parole, le polizze RC professionale dovranno contenere una garanzia postuma con la quale la compagnia assicuratrice si impegna ad accettare la richiesta di risarcimento anche dopo la scadenza della polizza stessa, a patto che il reclamo faccia riferimento a danni che abbiano avuto origine nel periodo di vigenza della polizza stessa.
La previsione di ultrattività si applica anche alle polizze assicurative già in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. In questo caso, su richiesta dell'assicurato e ferma restando la libertà contrattuale delle parti, le compagnie di assicurazione potranno proporre al richiedente la rinegoziazione del contratto secondo le nuove condizioni di premio.
È opportuno precisare che le polizze RC professionale non devono necessariamente avere il periodo di ultrattività postuma decennale, ma che il regolamento contrattuale ne garantisca comunque la possibilità: l'ultrattività diventa quindi una copertura accessoria che i singoli assicurati potranno decidere di sottoscrivere o meno, pagandone il relativo costo.
Ricordiamo infine che il Ddl Concorrenza 2017 ha stabilito pure che i professionisti hanno l'obbligo di comunicare ai clienti un dettagliato preventivo relativo alla prestazione professionale richiesta, con precisa indicazione dei costi articolata per voci di spesa. Il preventivo va consegnato in forma scritta o digitale.
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