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Pubblicato il 25-11-2025 | Aggiornato il 24-05-2026 | 5 min di lettura | Pubblicato da
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Giusy Iorlano
professionista della legge

Nel mondo delle professioni intellettuali – avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, consulenti, medici – la parola “assicurazione” evoca spesso un misto di doveri e incertezze. Gli studi professionali, soprattutto quelli composti da più persone, si trovano sempre più spesso a confrontarsi con domande che in passato non ci si poneva: serve una polizza? È obbligatoria? Copre il singolo professionista o anche lo studio? È necessaria l’assicurazione Inail (cioè quella dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) o basta la responsabilità civile?

A complicare il quadro ci sono forme organizzative diverse - studio individuale, studio associato, società tra professionisti - che comportano regole differenti. E negli ultimi anni la giurisprudenza è stata chiamata più volte a chiarire questi dubbi.
Proprio per questo, capire come funziona l’assicurazione per gli studi professionali è diventato fondamentale non solo per rispettare gli obblighi previsti dalla normativa, ma anche per lavorare con serenità e proteggere la propria attività.

RC professionale: trova la migliore

Sommario

Che cosa si intende davvero per “assicurazione dello studio professionale”

In realtà, quando parliamo di assicurazione degli studi professionali parliamo di due mondi diversi. Il primo riguarda la responsabilità civile professionale, quella copertura che interviene quando un cliente subisce un danno a causa di un errore, un’omissione o un’imprecisione nello svolgimento dell’incarico. È la polizza più conosciuta, e negli ultimi anni è diventata un requisito fondamentale per praticamente tutte le professioni ordinistiche.

Il secondo riguarda invece la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, quindi la copertura Inail. È una forma di assicurazione che di solito associamo ai lavoratori dipendenti, ma che in alcune situazioni può riguardare anche chi lavora in autonomia o in forma associata.
La distinzione è importante perché RC e Inail non rispondono allo stesso scopo e, soprattutto, non sono obbligatorie per gli stessi soggetti.

La responsabilità civile professionale: una certezza per quasi tutti

Oggi la RC professionale è di fatto imprescindibile. La gran parte delle categorie professionali ha introdotto l’obbligo di stipulare una polizza per esercitare regolarmente la professione. Non si tratta di un vezzo normativo: è la risposta al crescente livello di complessità del lavoro e alle aspettative, sempre più elevate, dei clienti.

Un errore di calcolo in un progetto, una scadenza mancata, un’interpretazione non corretta di una norma possono avere conseguenze economiche pesanti. E se lo studio è composto da più persone, la responsabilità può coinvolgere tutti, anche per attività svolte da un collaboratore.

Non stupisce, quindi, che molti studi scelgano polizze collettive, in grado di coprire in maniera uniforme tutti i professionisti. Altre preferiscono lasciare libertà ai singoli. L’importante è che la copertura sia adeguata alla dimensione dello studio e alla natura delle attività svolte.

Inail e studi professionali: la questione più delicata

Se per la RC professionale l’obbligo è chiaro, molto diversa è la situazione dell’Inail. L'obbligo assicurativo Inail è sicuramente previsto per artigiani e lavoratori autonomi dell’agricoltura che svolgono attività a rischio.
La legge che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni è il D.P.R. 1124/1965, un testo pensato in un’epoca in cui gli studi professionali erano realtà molto più semplici rispetto a quelle odierne.

Per anni ci si è chiesti se l’attività dei professionisti associati fosse assimilabile a quella dei soci lavoratori delle società. La risposta non è mai stata scontata: da un lato c’era l’Inail, che tendeva a interpretare la legge in senso estensivo; dall’altro gli studi professionali, che rivendicavano la peculiarità della loro forma associativa. Dopo vari contenziosi, la questione è arrivata più volte in Cassazione, che negli anni ha delineato un orientamento sempre più netto.

L’ultima parola della Cassazione: l’ordinanza n. 4473 del 20 febbraio 2024

Con l’ordinanza n. 4473/2024, la Cassazione ha ribadito in modo chiaro che gli studi professionali associati non sono obbligati a iscrivere i propri membri all’Inail.
La Corte ha ricordato che la legge individua in modo tassativo i soggetti che devono essere assicurati: tra questi non compaiono gli associati di uno studio professionale. Una associazione tra professionisti, infatti, non è una società, non produce reddito d’impresa e non presuppone alcun rapporto di dipendenza tra i suoi membri. Ognuno mantiene autonomia e identità professionale, pur condividendo mezzi e organizzazione.

Di conseguenza, non ha fondamento l’idea – talvolta sostenuta in passato – che il semplice fatto di lavorare insieme e di coordinarsi nella gestione quotidiana possa trasformare lo studio associato in una “società di fatto”, facendo scattare l’obbligo assicurativo.

La Cassazione ha richiamato anche precedenti pronunce, tra cui la sentenza n. 30428/2019, arrivando alla stessa conclusione: se il legislatore vorrà estendere l’obbligo di assicurazione agli studi associati, dovrà farlo con una norma esplicita. Fino ad allora, l’Inail non può applicare l’obbligo per analogia.

Cosa significa tutto questo per gli studi professionali

La prima conseguenza è chiara: uno studio associato non deve iscrivere i suoi membri all’Inail, a meno che non impieghi personale dipendente o collaboratori che svolgano attività equiparabili al lavoro subordinato.
La seconda è più sottile, ma altrettanto importante: l’assenza di un obbligo non significa assenza di rischio.
Gli studi professionali moderni sono ambienti complessi, dinamici, spesso tecnologicamente avanzati. L’errore umano è solo una delle possibili fonti di responsabilità. Ci sono accessi ai locali, documenti sensibili da gestire, attrezzature utilizzate quotidianamente, spostamenti presso cantieri o tribunali, attività svolte per conto di clienti, con rischi che non riguardano solo la sfera professionale ma anche quella operativa.

Non sorprende quindi che sempre più professionisti scelgano di affiancare alla RC anche altre coperture: infortuni personali, tutela legale, polizze per la conduzione dello studio, coperture informatiche. In assenza dell’obbligo Inail, queste soluzioni possono rappresentare una protezione preziosa. Nulla toglie che il libero professionista associato può comunque scegliere di aderire volontariamente all’assicurazione Inail, se lo desidera. Ciò che è certo è che le valutazioni sono sempre più ampie e spesso personalizzate.

Autore
foto Giusy Iorlano

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.

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