23 ago 2019 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
Quando si parla ditacito rinnovo nelle assicurazioni bisogna fare subito un distinguo.
Se da qualche anno non è più consentito nei contratti di assicurazione RC auto e moto, è tuttora previsto nelle altre polizze (vita, salute, RC professionale, danni diversi dalla RC auto, ecc.), anche se ogni contratto può presentare condizioni specifiche.
Discorso leggermente diverso per le garanzie accessorie della RC auto e moto, che sono state oggetto di un’importante modifica nel DDL Concorrenza del 2017.
Ricapitolando: dal 2013, con efficacia retroattiva, è stata formalizzata l’abolizione del tacito rinnovo nelle polizze RC auto. L’art. 170-bis comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private prevede infatti che il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale […] e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato. L’assicurato, prima della scadenza e comunque non oltre i 15 giorni di tolleranza, deve quindi provvedere a stipulare una nuova polizza con la stessa compagnia o con un’altra a sua scelta.
Il tacito rinnovo, ovvero il rinnovo automatico del contratto assicurativo salvo disdetta del cliente 30 o 60 giorni prima della scadenza, è invece previsto in tutte le altre tipologie di assicurazione (tranne le coperture aggiuntive RC auto di cui parleremo a breve). Non è obbligatorio, nel senso che possono esserci per esempio polizze salute o polizze RC professionale che non prevedono il tacito rinnovo, ma questo dipende dalla politica commerciale di ciascuna compagnia. Attenzione: le polizze poliennali che spesso le compagnie propongono ai clienti in cambio di uno sconto, escludono la possibilità di disdetta per almeno cinque anni. Prima di aderirvi, legandosi di fatto per non meno di 5 anni alla stessa compagnia, è opportuno quindi valutare l’effettiva convenienza dello sconto.
Per quanto riguarda infine le garanzie aggiuntive della RC auto, (furto e incendio, kasko, infortuni al conducente, eventi atmosferici, ecc.) fino all’entrata in vigore del DDL Concorrenza 2017 contemplavano sempre il tacito rinnovo, ma da allora le cose sono cambiate e oggi sono previste due diverse opzioni: 1) nelle polizze aggiuntive sottoscritte contestualmente alla RC auto, sia nello stesso contratto che con contratto a parte, non è più possibile il tacito rinnovo; 2) nelle polizze accessorie stipulate insieme al finanziamento o l’acquisto di un’auto nuova rimane possibile il tacito rinnovo.
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