Quando la difesa professionale diventa essenziale: RC Professionale per architetti e ingegneri
10 ott 2025 | 3 min di lettura | Pubblicato da Alessandro d.

L’esercizio delle professioni tecniche (progettazione, direzione lavori, consulenze strutturali) comporta rischi concreti: un errore, una dimenticanza normativa, una valutazione mal calibrata possono costare caro, non solo in termini reputazionali, ma anche economici. È qui che entra in gioco l’assicurazione di Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale): una copertura che protegge l’operato dell’architetto o dell’ingegnere da richieste di risarcimento danni provocati da imperizia, negligenza o omissioni nel proprio lavoro.
Professioni tecniche, le indicazioni dell'IVASS
Secondo le linee guida stabilite dall’IVASS, la polizza RC Professionale deve essere esercitata con imprese autorizzate al ramo 13 "Responsabilità civile generale", e deve rispettare massimali minimi di copertura. A partire dal 9 ottobre 2024, per ciascun sinistro è richiesto un massimale non inferiore a € 1.564.610, mentre la copertura annua complessiva deve arrivare almeno a € 2.315.610. Questo adeguamento risponde ai nuovi parametri europei fissati dal regolamento delegato UE n. 2024/896, imponendo standard più alti per la protezione dei committenti.
Non solo una tutela personale
Le assicurazioni RC Professionali per architetti e ingegneri non si limitano a proteggere il singolo iscritto all’albo, ma estendono la copertura anche agli studi associati e alle società di ingegneria di cui fanno parte. In questi casi, la polizza interviene sia a tutela dei professionisti individuali sia dell’organizzazione nel suo complesso, coprendo le responsabilità che possono derivare da errori commessi dai soci, dai collaboratori o da altri professionisti che operano sotto la stessa ragione sociale.
Questa estensione è particolarmente rilevante per studi strutturati che gestiscono incarichi complessi. Si pensi, ad esempio, a uno studio di ingegneria civile impegnato nella progettazione di un ponte: se un errore di calcolo dovesse compromettere la sicurezza dell’opera, la responsabilità ricadrebbe non solo sul singolo tecnico, ma anche sull’intero studio. In casi come questi, la polizza RC Professionale garantisce una protezione patrimoniale indispensabile sia per il professionista coinvolto sia per la società che lo rappresenta.
Cos'è incluso e cosa no
La copertura RC Professionale garantisce il rimborso dei danni patrimoniali cagionati a terzi – danneggiamenti materiali, perdite finanziarie, errori progettuali – e le spese legali necessarie per la difesa in sede civile. Di contro, non sono coperti atti dolosi, errori intenzionali, sanzioni penali o amministrative, e generalmente non rientrano nella polizza i danni causati da attività non specificate o lavori svolti prima della decorrenza della copertura, salvo che non sia prevista una clausola di retroattività.
Da cosa dipende il costo della RC Professionale
Il costo della polizza può variare sensibilmente in funzione del volume di incarichi, del profilo di rischio, del massimale scelto e della presenza di estensioni come la retroattività postuma. Dai documenti informativi del settore tecnico emerge che costi di intermediazione attorno al 16% sono normalmente previsti in polizze tecniche per architetti e ingegneri. Alcune condizioni della polizza prevedono franchigie elevate (es. 15.000-20.000 euro) sui sinistri, che incidono sul premio netto che il professionista effettivamente versa.
Per il professionista tecnico, l’RC Professionale non è un optional: è un strumento essenziale per tutelarsi in un contesto dove le responsabilità sono alte e le conseguenze di un errore possono riverberarsi su clienti, terzi e lo stesso patrimonio personale.
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