L'obbligatorietà della RC Professionale ingegneri è prevista dal DPR 137 del 2012, la normativa citata è entrata in vigore il 13 luglio 2013 ed è diretta a ingegneri iscritti all'ordine degli ingegneri e che lavorano in modo autonomo e per gli studi associati. Questi ultimi non hanno l'obbligo di stipulare una polizza autonoma per ogni singolo professionista associato, infatti possono avere una polizza cumulativa. La stessa però copre solo le attività compiute dal singolo in nome e per conto dello studio associato, non copre invece le attività poste in essere al di fuori del rapporto associativo, per tali attività il professionista dovrebbe stipulare una polizza autonoma. Deve essere sottolineato che gli estremi della copertura assicurativa devono essere indicati nel contratto con cui il professionista si impegna a compiere un'attività per il committente. Se il professionista non ha copertura assicurativa può essere sanzionato dall'ordine a cui appartiene e, nei casi più gravi, può anche essere radiato e quindi gli può essere inibito l'esercizio dell'attività professionale.
La polizza professionale ingegneri copre i danni derivanti da attività svolte durante il proprio lavoro, ad esempio è possibile ottenere il risarcimento nel caso in cui l'ingegnere abbia commesso errori di progettazione. Nel caso in cui il professionista assuma anche il ruolo di direttore dei lavori, la compagnia deve rispondere anche per gli errori commessi in tale attività, ad esempio nel caso in cui abbia dato indicazioni non corrette ai lavoratori impegnati sul cantiere e da tali indicazioni sia derivato un danno al committente o a terzi.
La compagnia è tenuta a coprire i danni anche nel caso in cui ci sia stata una inosservanza delle regole sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dal punto di vista soggettivo sono coperti dalla polizza anche gli errori che dovessero dipendere da atti dei collaboratori del professionista e le spese legali che in seguito all'errore stesso dovessero rendersi necessarie.
Gli errori più comuni commessi dagli ingegneri sul lavoro sono:
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La RC professionale ingegneri copre le richieste di risarcimento danni inoltrate nel periodo di vigenza della polizza assicurativa. In questo settore è molto importante parlare dell'elemento temporale, infatti è possibile che l'errore del professionista venga scoperto in un periodo molto successivo rispetto al momento in cui si è verificato il rapporto tra il professionista e l'ingegnere, questo ad esempio può capitare per gli errori di progettazione.
In tal caso colui che si ritiene risarcito deve comunque chiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazione che in quel determinato momento copre le responsabilità professionali del professionista. La polizza infatti può essere accompagnata da retroattività, quindi il professionista può chiedere alla compagnia di estendere la validità della polizza anche nel periodo antecedente rispetto alla data di sottoscrizione di questa, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad atti illeciti commessi durante il periodo di retroattività indicato nella polizza e non siano già note all'assicurato.
Il cliente che sceglie di inserire una clausola di retroattività, in questo caso copre anche i fatti che sono accaduti antecedentemente la stipula della polizza. La durata della retroattività dipende dalle parti ma, in assenza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni, nel premio base è inclusa una retroattività illimitata.
Esempi:
1. Il 10 novembre 2020 un Ingegnere iscritto all’ Ordine da 2 anni stipula un’assicurazione claims made comprensiva di retroattività.
L’assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate dal 10 novembre fino alla scadenza della polizza anche per errori avvenuti negli anni precedenti.
2. Il 10 novembre 2020 un Ingegnere rinnova una polizza claims made attiva da 7 anni e qualche mese dopo riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso 8 anni prima.
L’assicurazione tutela l’assicurato da questa richiesta di risarcimento perché in caso di rinnovo il periodo di retroattività coincide con i precedenti anni di polizza assicurativa.
3. Il 10 novembre 2020 un Ingegnere termina l’attività lavorativa e non rinnova la sua assicurazione claims made. Successivamente riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso nel 2015.
La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.
L' RC Ingegneri non copre le richieste di risarcimento derivanti da:
Il costo dell'assicurazione professionale ingegneri dipende dall'entità di massimale e franchigia. Il contraente può scegliere tra diverse opzioni di massimale che partono da un minimo di 250.000 Euro. Le franchigie differiscono a seconda del fatturato e sono pari a:
L’assicurazione vale per le attività professionali svolte nell’ Unione Europea, Città del Vaticano e San Marino.
Il costo di un'assicurazione ingegneri dipende da numerose variabili, come per qualunque altra polizza la compagnia di assicurazione fa un calcolo approssimativo e in base a quanto ritiene rischioso assicurare un determinato soggetto propone un preventivo. Tra i fatti da considerare vi sono:
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