RC Professionale Ingegneri:assicura la tua attività
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La RC Professionale Ingegneri è obbligatoria?
L'obbligatorietà della RC Professionale ingegneri è prevista dal DPR 137 del 2012, la normativa citata è entrata in vigore il 13 luglio 2013 ed è diretta a ingegneri iscritti all'ordine degli ingegneri e che lavorano in modo autonomo e per gli studi associati. Questi ultimi non hanno l'obbligo di stipulare una polizza autonoma per ogni singolo professionista associato, infatti possono avere una polizza cumulativa. La stessa però copre solo le attività compiute dal singolo in nome e per conto dello studio associato, non copre invece le attività poste in essere al di fuori del rapporto associativo, per tali attività il professionista dovrebbe stipulare una polizza autonoma. Deve essere sottolineato che gli estremi della copertura assicurativa devono essere indicati nel contratto con cui il professionista si impegna a compiere un'attività per il committente. Se il professionista non ha copertura assicurativa può essere sanzionato dall'ordine a cui appartiene e, nei casi più gravi, può anche essere radiato e quindi gli può essere inibito l'esercizio dell'attività professionale.
Chi sono i soggetti assicurati?
- L'assicurazione professionale ingegnere copre il singolo libero professionista;
- In caso di Studio Associato sono assicurati i collaboratori, partners, e i soci esclusivamente per l’attività svolta per conto dello Studio Associato.
Cosa copre la RC Professionale Ingegneri?
La polizza professionale ingegneri copre i danni derivanti da attività svolte durante il proprio lavoro, ad esempio è possibile ottenere il risarcimento nel caso in cui l'ingegnere abbia commesso errori di progettazione. Nel caso in cui il professionista assuma anche il ruolo di direttore dei lavori, la compagnia deve rispondere anche per gli errori commessi in tale attività, ad esempio nel caso in cui abbia dato indicazioni non corrette ai lavoratori impegnati sul cantiere e da tali indicazioni sia derivato un danno al committente o a terzi.
La compagnia è tenuta a coprire i danni anche nel caso in cui ci sia stata una inosservanza delle regole sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dal punto di vista soggettivo sono coperti dalla polizza anche gli errori che dovessero dipendere da atti dei collaboratori del professionista e le spese legali che in seguito all'errore stesso dovessero rendersi necessarie.
Gli errori più comuni commessi dagli ingegneri sul lavoro sono:
- calcolo errato dell’altezza dei pilastri di un edificio industriale;
- presunte mancanze ascrivibili all’attività di direzione lavori;
- responsabilità in merito all’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
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Quali richieste di risarcimento copre la polizza?
La RC professionale ingegneri copre le richieste di risarcimento danni inoltrate nel periodo di vigenza della polizza assicurativa. In questo settore è molto importante parlare dell'elemento temporale, infatti è possibile che l'errore del professionista venga scoperto in un periodo molto successivo rispetto al momento in cui si è verificato il rapporto tra il professionista e l'ingegnere, questo ad esempio può capitare per gli errori di progettazione.
In tal caso colui che si ritiene risarcito deve comunque chiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazione che in quel determinato momento copre le responsabilità professionali del professionista. La polizza infatti può essere accompagnata da retroattività, quindi il professionista può chiedere alla compagnia di estendere la validità della polizza anche nel periodo antecedente rispetto alla data di sottoscrizione di questa, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad atti illeciti commessi durante il periodo di retroattività indicato nella polizza e non siano già note all'assicurato.
Polizza retroattiva o postuma
Il cliente che sceglie di inserire una clausola di retroattività, in questo caso copre anche i fatti che sono accaduti antecedentemente la stipula della polizza. La durata della retroattività dipende dalle parti ma, in assenza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni, nel premio base è inclusa una retroattività illimitata.
Esempi:
1. Il 10 novembre 2020 un Ingegnere iscritto all’ Ordine da 2 anni stipula un’assicurazione claims made comprensiva di retroattività.
L’assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate dal 10 novembre fino alla scadenza della polizza anche per errori avvenuti negli anni precedenti.
2. Il 10 novembre 2020 un Ingegnere rinnova una polizza claims made attiva da 7 anni e qualche mese dopo riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso 8 anni prima.
L’assicurazione tutela l’assicurato da questa richiesta di risarcimento perché in caso di rinnovo il periodo di retroattività coincide con i precedenti anni di polizza assicurativa.
3. Il 10 novembre 2020 un Ingegnere termina l’attività lavorativa e non rinnova la sua assicurazione claims made. Successivamente riceve una richiesta di risarcimento per un atto illecito commesso nel 2015.
La richiesta di risarcimento può essere accolta dall’assicurazione: la polizza infatti garantisce validità postuma se la richiesta è stata avanzata successivamente alla scadenza per eventi manifestatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.
La validità postuma della polizza è prevista anche in caso di morte o pensionamento dell’assicurato, sempre se comunicati subito o entro 15 giorni dalla scadenza della polizza. È escluso il caso di licenziamento.
Esclusioni
L' RC Ingegneri non copre le richieste di risarcimento derivanti da:
- errori commessi prima della data di inizio della polizza e di cui l’assicurato era a conoscenza;
- errori commessi da un assicurato non iscritto all’Ordine degli Ingegneri;
- frode o atto doloso commesso dall’ assicurato;
- beni o prodotti venduti o forniti da parte dell’assicurato dei suoi sub-appaltatori;
- possesso, proprietà o utilizzo da parte o per conto dell’assicurato di terreni, fabbricati, barche, aeromobili, navi o veicoli a propulsione meccanica;
- contratti nei quali l’assicurato agisce come appaltatore edile;
- opere di alto rischio come ferrovie, funivie, gallerie, dighe e opere subacquee;
- inosservanza di obblighi volontariamente assunti dall’assicurato contrattualmente, obbligazioni di natura fiscale , insolvenza o fallimento, danni corporali o materiali, ingiuria e diffamazione, etc.;
Massimali e franchigie
Il costo dell'assicurazione professionale ingegneri dipende dall'entità di massimale e franchigia. Il contraente può scegliere tra diverse opzioni di massimale che partono da un minimo di 250.000 Euro. Le franchigie differiscono a seconda del fatturato e sono pari a:
- 1.000 Euro per fatturati inferiori e uguali a 100.000 Euro;
- 2.000 Euro per fatturati superiori a 100.000 Euro e inferiori a 200.000 Euro;
- 3.000 Euro per fatturati da 200.000 Euro a 300.000 Euro.
Limiti territoriali
L’assicurazione vale per le attività professionali svolte nell’ Unione Europea, Città del Vaticano e San Marino.
Quanto costa l'assicurazione professionale ingegneri?
Il costo di un'assicurazione ingegneri dipende da numerose variabili, come per qualunque altra polizza la compagnia di assicurazione fa un calcolo approssimativo e in base a quanto ritiene rischioso assicurare un determinato soggetto propone un preventivo. Tra i fatti da considerare vi sono:
- in primo luogo il massimale, la normativa prevede minimo 250.000 euro, ma ogni professionista può scegliere di aumentare il valore massimale della propria polizza;
- la possibilità di inserire delle franchigie che fanno diminuire il premio da versare. La franchigia è una porzione di danno che verrebbe liquidata direttamente dal professionista;
- un altro elemento importante nel calcolo del premio da versare è l'età del professionista, infatti un giovane ingegnere appena iscritto all'albo avrà un premio maggiore da pagare rispetto a un collega che lavora da molti più anni;
- oltre all'età viene valutato anche il profilo professionale dell'assicurato, se lo stesso ha già avuto molteplici richieste di risarcimento dovrà probabilmente pagare un premio più elevato;
- infine devono essere considerate le clausole opzionali, infatti se si decide di inserire la retroattività, o clausola Claims Made, il premio sarà più alto e dipende dalla durata della retroattività. La stessa cosa vale nel caso in cui si inseriscano delle clausole di ultrattività.
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