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Assicurazioni auto: risarcimenti ai pedoni coinvolti nei sinistri, i passi da seguire

7 nov 2015 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele Dambra

assicurazioni news assicurazione e risarcimento ai pedoni

Il risarcimento in ambito assicurazioni auto riguarda non soltanto i conducenti e i passeggeri del veicolo, ma anche i pedoni che restano coinvolti in un sinistro stradale con una vettura. Un’eventualità niente affatto remota, visto che secondo gli ultimi dati ACI-Istat nel 2014 hanno purtroppo perso la vita sulle strade italiane ben 578 pedoni (+4,9% rispetto al 2013) e i feriti sono stati addirittura 22.310.

Nella stragrande maggioranza dei casi la colpa degli incidenti tra automobilisti e pedoni ricade sempre sui primi: lo scorso anno, infatti, solo il 3,7% dei sinistri è stato causato dal comportamento scorretto di coloro che hanno attraversato la strada distrattamente o senza rispettare le regole. Ma anche qualora si verifichi uno di questi rari episodi, la normativa europea e quella italiana tendono a tutelare lo stesso il pedone in quanto utente debole della strada, non riconoscendogli la totale responsabilità ma addebitandogli solo il concorso di colpa e quindi il diritto a un risarcimento, seppur inferiore.

Detto questo, vediamo quali sono i passi che un pedone coinvolto in un sinistro stradale deve seguire per ottenere il giusto risarcimento dall’assicurazione della controparte.

  • Innanzitutto tocca al pedone l’onere della prova: deve cioè dimostrare il danno subito nell’incidente raccogliendo la relativa documentazione medica (referti, diagnosi, ricevute delle spese mediche, ecc.).
  • Successivamente deve inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del conducente, indicando l’esatta portata del danno. La compagnia può accertare i danni contestati inviando a casa del richiedente un proprio medico legale.
  • Entro 90 giorni dalla richiesta la compagnia è tenuta per legge a formulare un’offerta di risarcimento.
  • Se il richiedente rifiuta l’offerta, ritenendola inadeguata, deve obbligatoriamente tentare la strada della “negoziazione assistita”, che consiste in una trattativa tra gli avvocati delle parti per cercare un accordo. Se entro 3 mesi l’accordo non viene trovato, può rivolgersi al giudice di pace o a quello civile.
  • Infine, nei casi (purtroppo piuttosto frequenti) in cui non si riesca a identificare l’auto che ha provocato l’incidente o se il conducente risulta non assicurato, il pedone coinvolto nel sinistro può comunque ottenere il risarcimento rivolgendosi al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che è tenuto a riconoscere il danno interamente. In questo caso la richiesta va inoltrata presso una delle compagnie assicuratrice designate periodicamente dall’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
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