5 lug 2017 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
Panico tra i consumatori per la notizia secondo cui il Ddl Concorrenza stava per reintrodurre il tacito rinnovo della polizza auto, cancellando di fatto una norma che ha contribuito ad abbattere le tariffe dell'assicurazione obbligatoria, ma dopo alcuni giorni di estrema confusione si è scoperto che non era vero e che le eventuali modifiche avrebbero riguardato solo le polizze accessorie della RC auto (come furto e incendio, infortuni al conducente, ecc.). Proviamo quindi a fare un po' di chiarezza, ricordando che per il momento non è cambiato assolutamente nulla, visto che il testo del provvedimento approderà nell'aula del Senato, per l'approvazione (o la bocciatura) definitiva, solo il prossimo 1° agosto, salvo rinvii.
Per prima cosa ribadiamo che l'attuale normativa che riguarda il tacito rinnovo sulle polizze RC auto, abolito nel 2012 dal governo Monti, non verrà toccata: alla scadenza del contratto di assicurazione, quindi, l'assicurato sarà sempre libero di scegliere se accettare o meno la proposta di rinnovo inviatagli dalla sua compagnia di assicurazione o se optare per un'offerta più conveniente di un'altra compagnia.
Come anticipavamo, qualcosa potrebbe invece cambiare per le polizze accessorie, che in genere sono molto utili (soprattutto la furto e incendio) ma non obbligatorie. Il Codice delle assicurazioni stabilisce che se la copertura aggiuntiva è stata sottoscritta insieme alla stipula del contratto RC auto ci può essere tacito rinnovo, anche se le compagnie l'applicano raramente. Invece, nello specifico caso che riguarda le coperture accessorie offerte dai concessionari auto al momento dell'acquisto di una vettura nuova (mediante finanziamento), è previsto che vadano avanti fino alla scadenza naturale del contratto, anche se pluriennale.
Ebbene, le novità potrebbero riguardare proprio il primo caso: se le norme introdotte dal Ddl Concorrenza saranno definitivamente approvate, il divieto del tacito rinnovo verrà esplicitamente esteso anche alle garanzie accessorie, mediante l'aggiunta di un comma all'articolo 170 bis del Codice delle assicurazioni che recita testualmente “La risoluzione (automatica) si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori […] qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori”. Nulla invece dovrebbe mutare per le coperture acquistate insieme a un finanziamento.
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