6 feb 2019 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
Il certificato o attestato di validità della patente, come l'assicurazione auto, è un documento importante e contiene i dati di una patente di guida. Viene richiesto dalle autorità estere per la conversione di patenti di guida italiane, ma non sono esclusi fini diversi (smarrimento, furto, uso lavorativo.). Sull'attestato sono riportate ad esempio i dati anagrafici del titolare della patente e il numero della stessa.
Ma non solo. E' indicata anche la data del primo conseguimento e della scadenza, la categoria e l'esistenza di eventuali prescrizioni (per esempio l'obbligo delle lenti) o di provvedimenti restrittivi.
L'attestato di validità della patente si può richiedere in un qualsiasi ufficio della Motorizzazione Civile sul territorio italiano attraverso varie modalità: con posta tradizionale, a mezzo fax o tramite posta elettronica da inviare all'indirizzo dell'ufficio prescelto. Il facsimile della richiesta è facilmente reperibile online.
Alla domanda vanno allegate una copia del proprio documento di identità, la ricevuta del versamento di 10,20 euro su c/c postale 9001 e di 32,00 euro su c/c 4028 (in alternativa i versamenti si possono effettuare sul Portale dell'automobilista, previa registrazione gratuita) e la fotocopia della patente (se in possesso).
Il certificato di validità può essere poi ritirato a mano dal diretto interessato, da una persona delegata (con relativa delega, può essere anche un'autoscuola o un ufficio di pratiche automobilistiche) o trasmesso per email all'indirizzo indicato nella richiesta.
Attenzione: se chi richiede l'attestato validità patente 2019 non è in possesso di carta d'identità italiana, l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equivalente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati. In caso di documento scritto in lingua straniera, deve essere però allegata una traduzione in italiano redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, oppure redatta da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio. L'obbligo di traduzione non vale per i casi sottoposti ad esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali.
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