16 ott 2017 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
La polizza capofamiglia è una garanzia facoltativa che tutela da molti piccoli-grandi imprevisti della vita di tutti i giorni. In altri termini, copre le richieste di risarcimento derivate da azioni di carattere quotidiano, avanzate da terzi verso tutti i componenti di una famiglia. A dispetto del nome, infatti, l'assicurazione non riguarda soltanto il capofamiglia, individuato materialmente in colui che sottoscrive la polizza, ma anche i suoi familiari (solo quelli che coabitano con lui), eventuali collaboratori domestici e persino gli animali da compagnia.
La polizza Rc capofamiglia copre sia dai danni a terzi, come lesioni o decessi, che dai danni ai loro beni. Sono esclusi i danni derivanti dalla guida di veicoli a motore e quelli dall'esercizio di un'attività professionale, poiché in entrambi i casi esiste già un'apposita garanzia.
Vediamo adesso qualche esempio di eventi coperti dall'assicurazione capofamiglia. Uno dei più importanti riguarda i danni provocati dal proprio animale domestico (quelli che in ambito veterinario vengono chiamati “animali da affezione”, quindi cani, gatti, uccellini, ecc.), ma la polizza copre anche i danni provocati da minori, i danni da acqua (come per esempio quelli cagionati dalla rottura di una tubatura), le perdite economiche causate al danneggiato (per coloro che dopo aver subito un danno non possono lavorare per un certo periodo di tempo), le attività domestiche e di ordinaria manutenzione e i danni procurati dai (o ai) collaboratori domestici.
In caso di danno la procedura prevede che la denuncia del sinistro vada fatta con raccomandata A/R entro tre giorni dall'accaduto, ma i termini potrebbero anche variare. La compagnia può pagare l'indennizzo direttamente al danneggiato, ma solo se lo richiede l'assicurato. Se la compagnia assicurativa non copre il sinistro: l'assicurato deve risarcire il danneggiato ed eventualmente fare causa alla compagnia.
Ci può essere anche il caso che la compagnia decida di non pagare perché ritiene che l’assicurato non abbia la responsabilità del danno: in questo caso tocca al danneggiato chiamare in causa l'assicurato (che comunque è tutelato dall’assicurazione). Infine il diritto dell'assicurato ad avere l'indennizzo si prescrive entro due anni dal momento in cui è stato chiesto il risarcimento.
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