2 giu 2022 | Pubblicato da Marco B.
La pensione di reversibilità, in caso di decesso del titolare, non spetta solo a mariti e mogli superstiti. Già da tempo ne hanno diritto - a determinate condizioni e in percentuale sull'importo originario - anche separati, divorziati, superstiti di unioni civili, figli, nipoti. Con qualche recente novità.
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In attesa della riforma delle pensioni prevista per quest'anno, facciamo chiarezza su chi ha diritto alla pensione di reversibilità.
Una circolare dell'Inps a Febbraio 2002 ha fornito ulteriori precisazioni.
Mentre lo scorso 5 Aprile la sentenza n. 88 della Corte costituzionale ha stabilito che la pensione di reversibilità spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto.
In generale, può ottenere la pensione il coniuge, che, se è il solo beneficiario, ne incasserà il 60%. Se ci sono sono altri familiari aventi diritto o supera certi limiti di reddito, la quota andrà tagliata.
Ricapitolando:
Se possono avere la reversibilità esclusivamente i figli (con limiti massimi di età che vedremo dopo) o i genitori o i fratelli o le sorelle, la ripartizione è questa:
Oltre al coniuge o a chi è unito civilmente, hanno diritto alla reversibilità anche il coniuge separato e il coniuge divorziato, a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non si sia risposato e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se il titolare delle pensione si era risposato, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono fissate dal Tribunale).
La circolare Inps n. 19/2022 dell’Inps riconosce il diritto alla pensione anche in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, dopo una sentenza passata in giudicato, senza diritto agli alimenti.
Hanno poi diritto a una quota della reversibilità:
Lo stesso diritto riservato ai figli spetta – in mancanza di questi ultimi - ai nipoti.
Vale anche per quelli non conviventi con il defunto e per i maggiorenni, se orfani inabili al lavoro o se a carico, cioè del tutto dipendenti dal defunto e con un sostentamento continuativo.
In assenza o mancanza di diritti da parte del coniuge e dei figli, possono avere la pensione i genitori che al momento della scomparsa dell'assicurato o pensionato abbiano compiuto il 65esimo anno di età, non siano titolari di pensione e siano a carico del lavoratore deceduto.
Lo stesso vale per i fratelli celibi e sorelle nubili, inabili al lavoro e privi di pensione.
La domanda per ottenere le quote di reversibilità spettanti può essere fatta online sul sito dell'Inps.
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