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Le riserve tecniche delle compagnie assicuratrici sono accantonamenti costituiti al fine di far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Sono una delle voci più importanti dello Stato Patrimoniale delle assicurazioni e si configurano come i Fondi Rischi e Oneri previsti nel principio contabile OIC 31 per la redazione del bilancio d'esercizio. Tali riserve tecniche si distinguono in riserve premi e riserve sinistri. Le riserve premi afferiscono la copertura di impegni probabili, connessi quindi a debiti non esigibili, e riguardano l'accantonamento di fine esercizio dei premi che sono di competenza di quello futuro.

Le riserve sinistri, invece, sono destinate a far fronte a debiti certi verso gli assicurati ma con entità economica non ancora determinata. Queste poste sono tipiche delle polizze assicurative del ramo danni, come ad esempio l'assicurazione RCA, mentre non esistono in quelle del ramo vita, posto che in tali contratti il debito verso l'assicurato sorge in un momento inopinabilmente determinato (la morte del contraente), così com'è certo l'ammontare del debito stesso.

Per le assicurazioni ramo vita, le riserve premi sono: matematiche, calcolate sui premi puri e date dalla differenza tra il valore degli impegni assunti, rispettivamente, dall'assicurato e dall'assicuratore; d'inventario, ossia le riserve matematiche maggiorate delle spese di gestione della polizza; di Zillmer, nelle quali è computata anche la spesa per provvigioni dovute dal broker assicurativo.

Nei bilanci delle compagnie assicuratrici compaiono quasi sempre le sole riserve matematiche e d'inventario, mentre le provvigioni sono classificate in un'altra posta non ammortizzabile del bilancio. In ogni caso, la normativa italiana dispone che le riserve tecniche delle compagnie assicuratrici non possano avere un valore inferiore da quello del c.d. impegno teorico, determinato considerando, al contempo, le tavole di mortalità e di invalidità elaborate dall'ISTAT nonché il tasso d'interesse per l'attualizzazioni degli impegni futuri.

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