Il risarcimento in forma specifica è una tipologia particolare di risarcimento danni che obbliga chi ha causato il danno a risarcire il danneggiato ricostruendo lo stato di cose a come erano prima del danno procurato. Si tratta di una clausola alternativa al risarcimento per equivalente che può essere aggiunta alla polizza RCA e che permette all'assicurato danneggiato di non accontentarsi del solo risarcimento del danno pecuniario. Inoltre, le compagnie applicano uno sconto sul premio per chi sceglie questa forma di indennizzo, in quanto l'assicurato è obbligato a rivolgersi a una officina convenzionata con la società assicurativa per le riparazioni.
Se in una assicurazione auto viene inserita la clausola del risarcimento in forma specifica, il soggetto assicurato può chiedere alla compagnia di assicurazione, in caso di sinistro, di procedere al ripristino della corretta funzionalità del veicolo e quindi alla eliminazione del danno.
Tale obbligo viene però meno se ciò risulta impossibile, ad esempio perché il veicolo non può essere nuovamente reso sicuro e quindi si creerebbe pericolo per gli altri utenti della strada. Questo obbligo, sebbene previsto in contratto, non deve essere adempiuto se per il debitore tale soluzione si rivela eccessivamente onerosa rispetto a quella per equivalente. Il risarcimento per equivalente prevede che sia riconosciuto un credito misurato all'entità del danno subito.
Il risarcimento per equivalente è solitamente considerato diminore entità rispetto al risarcimento in forma specifica. Ecco perché se il danneggiato chiede tale tipologia, non può in seguito cambiare idea e chiedere il risarcimento in forma specifica, mentre è possibile optare per la scelta contraria, cioè rinunciare al risarcimento in forma specifica per ottenere quello per equivalente.
Il risarcimento danni in forma specifica è disciplinato dall'Articolo 2058 del Codice Civile. Qui viene stabilito che il danneggiato, quando possibile, ha diritto a richiedere il risarcimento in forma specifica. Il comma 2 dello stesso articolo dispone che il giudice può stabilire il risarcimento per equivalente nel caso in cui quello specifico dovesse rivelarsi impossibile o eccessivamente oneroso per il debitore.
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