Primo rischio assoluto
Secondo l’assicurazione a primo rischio assoluto, la compagnia assicurativa rinuncia al diritto del Codice civile espresso nell’articolo 1907, in base alla quale è tenuta a corrispondere il risarcimento solo per il valore corrispondente alla parte dell’oggetto assicurato nel momento della stipula dell’assicurazione.
Di conseguenza, anche qualora il valore complessivo dei beni superi il valore che è stato precedentemente assicurato, il cliente ha il diritto di ricevere un rimborso integrale fino alla cessione della somma assicurata. Non si può quindi applicare, in questo caso, la regola proporzionale assicurazione.
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