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L’attestato di rischio ha una validità di cinque anni dal momento del suo rilascio, che coincide con la scadenza del contratto assicurativo al quale fa riferimento l’attestato. Questo significa che è possibile utilizzare l’ultimo attestato di rischio conseguito per i cinque anni successivi, anche nel caso in cui si decida di riattivare un nuovo contratto assicurativo con lo stesso veicolo (per sospensione e mancato rinnovo) o con un altro veicolo, nuovo o già in possesso del medesimo assicurato (nel caso di cessazione del rischio), mantenendo la stessa classe di merito cu maturata.

Dal 1 luglio 2015 è entrato in vigore l’attestato di rischio elettronico, che prevede l’eliminazione del formato cartaceo. La consegna all’assicurato dell’attestato di rischio elettronico dovrà sempre avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, ma in versione elettronica all’interno di una sezione dedicata del sito web della compagnia assicurativa.

La versione elettronica comporta che l’assicurato non dovrà più fornire, in caso di nuova stipula, l’attestato cartaceo: saranno le compagnie che potranno recuperare i dati sulla situazione assicurativa del cliente attraverso appositi database.

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