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29 apr 2024 | 5 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.

barca in mare aperto

Dal crollo del ponte di Baltimora, considerato già tra i più grandi sinistri della storia, alla tensione geopolitica elevata che sta attraversando l’area del Mar Rosso, impattando significativamente sui costi di trasporto e di assicurazione di una nave, è tornato alla ribalta il tema delle polizze marittime.

Allora vediamo cosa sono, come funzionano e perché il tema assicurazioni è sempre così importante.

Assicurazione Veicoli Elettrici
Assicurazione Veicoli Elettrici

L’assicurazione marittima è una misura necessaria contro i rischi connessi alla navigazione, sia di chi vive il mare per lavoro che per passione. Ed è una sicurezza importante sia per la propria imbarcazione, che per le persone. C’è da dire subito che la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi è obbligatoria oramai da diversi anni.

Importante, però, tenere in considerazione anche il rischio di danni che potrebbe subire la nostra imbarcazione visto che, generalmente, risultano molto onerosi. Quindi non va affatto sottovalutata. Tanto che si tratta ormai di una copertura, quella offerta per il rischio di danneggiamento alla propria unità da diporto, sempre più diffusa tra le compagnie assicurative e che prende il nome di polizza Corpo e Macchine o cd. “polizza Corpi”.

La Polizza Rc

Come già scritto la polizza Rc è obbligatoria e si rivolge sia ai trasportati che ai soggetti presenti nelle altre barche o a terra o in acqua; in pratica tutti coloro che abbiano subito un danno a causa dell’imbarcazione assicurata. La polizza Rc, inoltre, copre i danni prodotti alle cose dei terzi. Ad essere esclusi sono invece, come detto, i danni alla propria imbarcazione o a parte di essa.  Per questa tipologia di danni (dovuti, ad esempio ad una nostra errata manovra, i danni subiti all’ormeggio o prodotti da un incendio) esistono le polizze Corpi.

La polizza per l’assicurazione marittima

Come disciplinato dall’art. 515 del codice della navigazione l’assicurazione della nave copre appunto “la nave e le sue pertinenze. Possono altresì esservi comprese – si legge - le spese di armamento ed equipaggiamento della nave. Nel silenzio delle parti – conclude – la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.”

Dunque per polizza Corpi si intende la copertura di qualsiasi costruzione o galleggiante destinata al trasporto sia via mare che in acque interne, anche a scopo di rimorchio, pesca, diporto o altro, essendo volte a preservare la nave, le sue pertinenze e le parti separabili.

Tutelerà, quindi, l’armatore o il proprietario e l’imbarcazione (a vela o a motore) da eventuali danni avvenuti durante la navigazione, l’ormeggio, lo stazionamento o il rimorchio.

Il regime assicurativo Corpi più utilizzato è quello chiamato “garanzia massima” o “A” che copre i danni materiali e diretti subiti dall’unità da diporto dopo qualsiasi evento, inclusa la perdita totale e l’abbandono dell’imbarcazione, così come i cosiddetti “danni parziali” entro specifici limiti (per esempio: i danni alle vele sono indennizzabili in conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi).

Quali rischi copre la polizza corpi?

La polizza corpi protegge un’imbarcazione dai danni subiti sia in porto che in navigazione, sono compresi anche i tubolari e le piccole unità veliche, gli yacht e le navi da diporto.

In particolare la polizza Corpi copre:

  • Accidenti alla navigazione e giacenza in acqua;
  • Incendio, esplosione e scoppio;
  • Terremoto (sono esclusi i danni derivanti dalle onde anomale dagli stessi eventi generate);
  • Alluvione;
  • Inondazione;
  • Eventi atmosferici (è importante precisare che i danni da fulmine sono coperti a condizione che vi sia una chiara evidenza del punto di impatto/ingresso del fulmine nel corpo dell’unità da diporto);
  • Atti vandalici;
  • Rapina;
  • Furto dell’unità da diporto, nonché le spese sostenute per la rimozione del relitto imposta dall’Autorità competente.

Le unità battenti bandiera italiana possono, inoltre, usufruire del servizio di soccorso in mare pronta a intervenire in caso di emergenza, avaria e a fornire assistenza generica.

Questo tipo di polizza garantisce, inoltre, il risarcimento delle spese per la riparazione del natante/imbarcazione/nave e contro i rischi di perdita totale o avaria, del motore. Assicura, inoltre, le spese di salvataggio, l’alaggio e il varo.

Quali rischi non copre la Polizza Corpi?

La Polizza Corpi non copre:

  • Unità da diporto a motore di velocità massima di progetto superiore o uguale a 50 nodi;
  • alcune tipologie di barche a vela;
  • i prototipi;
  • le imbarcazioni che non rispettano i requisiti in materia di nautica da diporto;

Sono anche esclusi dalla polizza i danni da dolo da parte dell’assicurato, quelli derivati da colpa grave dello stesso, da carenza di manutenzione e da parassiti.

Ovviamente si tratta di coperture contro una universalità di rischi sono, quindi, molto ampie ed articolate e possono comprendere diversi tipi di rischi della navigazione. Non è, quindi, sempre facile interpretare le singole clausole e, per questa ragione, numerosi sono i contenziosi che vedono coinvolti assicurati ed assicuratori.

Le clausole

Sulle clausole di una polizza Corpi che preveda l’indennizzo per affondamento, sommersione o allagamento dell’unità da diporto per moto ondoso dovuto a cattivo tempo è intervenuta una sentenza, del 10 gennaio 2020, della Corte di Appello di Genova. Quest’ultima ha stabilito che da assicurazione è coperta non soltanto il caso in cui le onde allaghino l’imbarcazione in maniera diretta ma, anche indiretta.

Quanto costa?

Il criterio di determinazione della somma assicurata fa fede a due principi e, cioè, deve corrispondere:

  • per unità da diporto di età inferiore o uguale a 3 anni, al valore equivalente a stima, ai sensi dell’art. 515 del Codice della Navigazione;
  • per unità da diporto di età superiore a 3 anni, al valore commerciale al momento del sinistro.

La somma assicurata dichiarata in polizza deve intendersi stimata come da perizia estimativa effettuata da un perito la cui nomina è stata concordata con la Compagnia. Tale valore si intende accettato dalla Compagnia per un massimo di due anni a partire dall’inizio del periodo di assicurazione, salvo presentazione di nuova perizia estimativa effettuata da un perito la cui nomina  sia sempre stata concordata con la Compagnia.

Autore
foto Giusy Iorlano

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.

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