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Vantaggi fiscali: detrazioni e tassazione nella polizza vita

Vantaggi fiscali: detrazioni e tassazione nella polizza vita
Le 3 cose da sapere:
  • Quanto detrarre: il 19% dei premi versati per le assicurazioni caso morte
  • Tassazione: si applica solo al riscatto delle assicurazioni sulla vita
  • Confronta le polizze vita e scegli la più conveniente per tutelare i tuoi cari

Quando si sceglie di stipulare una polizza vita, è di fondamentale importanza tenere presente che sono previste detrazioni fiscali relative sia al pagamento delle rate del premio, sia alla liquidazione anticipata e al riscatto della polizza vita.

 

Detrazioni dai contributi dei premi delle polizze vita

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, sono stati istituiti livelli differenti per la detraibilità dei premi. A partire dal primo gennaio 2001 è infatti possibile detrarre il 19% dai premi versati per tutte le assicurazioni caso morte, per un importo totale che non superi i 1291,14 euro annui. Per ottenere queste detrazioni sono però necessarie due condizioni:

  • La stipula di un contratto della durata di almeno 5 anni
  • L’assenza della concessione di prestiti entro i primi 5 anni di validità della polizza vita.

Tassazione del capitale liquidato

Nel caso in cui venga eseguita la liquidazione di un capitale, è necessario ricordare che questo è completamente esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, come stabilito dall’articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Inoltre, la somma di denaro ottenuta in seguito alla liquidazione del capitale di una polizza vita è impignorabile ed esente dagli oneri di successione.

Qualora gli eredi ricevano il capitale in eredità non sono tenuti a corrispondere alcuna tassa di successione e non è possibile, da parte dei creditori, sequestrare il suddetto bene.

 

Tassazione del riscatto delle assicurazioni sulla vita

Contrariamente a quanto avviene per il capitale liquidato in seguito alla morte dell’assicurato, il denaro proveniente dal riscatto polizza vita in seguito alla permanenza in vita dell’assicurato oltre il termine prestabilito è soggetto a un’imposta sostitutiva del 12,5%. Tale contributo viene pagato sulla differenza tra l’ammontare percepito e i premi pagati ed è stato stabilito in seguito alla pubblicazione dell’articolo 26 ter del Decreto del Presidente della repubblica n. 600/1973.

Impignorabilità delle assicurazioni vita a fini previdenziali

Una particolarità che riguarda unicamente le polizze vita stipulate a fini previdenziali, ovvero con lo scopo di garantire una rendita che permetta all’assicurato una somma aggiuntiva oltre a quella prevista dalla pensione obbligatoria, è quella di essere non pignorabili oltre che non sequestrabili. Questa caratteristica viene stabilita nell’articolo 1923 del Codice Civile che ne sanziona l’impignorabilità e la non sequestrabilità dei premi oltre che delle prestazioni dovute dalla compagnia in seguito al verificarsi di decesso o morte presunta dell’assicurato. Anche in questo caso, non è possibile per i creditori avvalersi dei capitali corrispondenti né mediante riscatto anticipato, né mediante sequestro della somma di denaro relativa.

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