7 mar 2014 | 2 min di lettura | Pubblicato da Raffaele D.
L’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ha recentemente ribadito l’insussistenza dell’obbligo di stipulare una polizza contro gli infortuni per tutti coloro che svolgono praticantato negli studi professionali. L'INAIL tiene infatti conto che i tirocini sono gratuiti e non generano un rapporto di lavoro vero e proprio, pur nella presenza di eventuali rimborsi spese forfettari. In una situazione del genere, quindi, il professionista non deve versare i premi per la copertura contro gli infortuni.
Esistono però delle eccezioni. Come specifica Il Sole 24 Ore citando la circolare 16/2014 dell’INAIL, l'obbligo di Rc Professionale scatta se il praticante, oltre a svolgere attività presso lo studio, partecipa anche a corsi di formazione professionale che lo espongono a un rischio specifico connesso al lavoro. In questo caso l'obbligo di assicurazione è a carico di chi cura i corsi. La copertura deve essere garantita anche qualora il praticante esegua compiti rischiosi nell'ambito di un rapporto di lavoro parasubordinato o subordinato per conto del professionista o, alla stessa maniera, quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive previste dall'articolo 1 del Dpr 1124/1965 e dal Dlgs 38/2000, che riguardano attività specifiche quali la realizzazione di opere edili, collaudo macchine, trasporto e scavi.
La medesima circolare ha anche dettato indirizzi uniformi sulla classificazione tariffaria e sulla retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti. A questo proposito si ricorda, con riferimento all'art. 3 del d.m. 142/1998 intitolato “Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”, che ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi.
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