30 ott 2017 | 2 min di lettura | Pubblicato da Daniela D.
Entrerà in vigore a breve, dopo la proroga di 30 giorni stabilita il 10 ottobre dal Ministero della Giustizia, il decreto relativo all’obbligo per gli avvocati di stipulare una copertura assicurativa professionale di Responsabilità Civile e un’assicurazione contro gli infortuni derivanti dalla propria attività lavorativa. Il decreto non dovrebbe cogliere impreparata la categoria, essendo già trascorso un anno di tempo utile per adeguarsi al nuovo corso ed essendo la copertura di Responsabilità Civile già in linea con gli obblighi assicurativi imposti dal 2013 ai professionisti iscritti a un albo. Andrà ora abbinata un’assicurazione infortuni, stipulata alle condizioni che è possibile verificare in Gazzetta Ufficiale e alle quali è necessario adeguare le polizze eventualmente già sottoscritte.
Più nel dettaglio, l’articolo 4 del decreto del 22 settembre 2016, a breve in vigore, prevede che l’assicurazione infortuni operi per l’attività degli avvocati ma anche di collaboratori, praticanti, dipendenti che non siano già tutelati dall’assicurazione I.N.A.I.L.
La polizza dovrà essere stipulata per intervenire in caso di infortuni durante l’attività lavorativa tali da comportare invalidità permanente o temporanea o la morte dell’assicurato. Dovrà inoltre coprire le spese mediche conseguenti a un infortunio. L’assicurazione infortuni dovrà essere operativa ed estesa anche alle trasferte e agli spostamenti necessari all’attività. Il decreto precisa le somme minime assicurabili, nella misura di 100.000 euro per il capitale caso morte, 100.000 euro per l’invalidità permanente e 50 euro di diaria giornaliera in caso di invalidità temporanea.
Il professionista è tenuto a fornire gli estremi delle polizze di Responsabilità Civile e Infortuni al cliente che ne fa richiesta, e i dati assicurativi saranno comunque disponibili a terzi presso l’ordine di iscrizione e presso il Consiglio Nazionale Forense.
Per quanto riguarda la Responsabilità Civile Professionale, l’articolo 2 stabilisce che la polizza debba prevedere retroattività illimitata e un’ultrattività di almeno dieci anni per gli avvocati che smettono di esercitare. Il contratto di assicurazione deve contenere clausole che escludano in modo esplicito la possibilità di recesso dell’assicuratore dal contratto dopo la denuncia di un sinistro o il suo rimborso, nel periodo di validità del contratto e negli anni di ultrattività.
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