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Tra le novità in materia di assicurazioni auto del Ddl Concorrenza, che proprio in questi giorni sta per iniziare il suo iter alla Camera, sbuca una norma che dovrebbe limitare ulteriormente le truffe alle compagnie assicurative, dopo la già annunciata introduzione della scatola nera e di altre clausole finalizzate al contrasto delle frodi, tra cui l’ispezione preventiva dei veicoli, il risarcimento presso officine convenzionate; la limitazione dell’uso dei testimoni e le nuove tabelle (al ribasso) per la liquidazione delle macrolesioni. Senza ovviamente tralasciare l’epocale riforma del tagliando elettronico in luogo di quello cartaceo.
La norma in questione riguarda l’obbligo di mostrare la fattura del carrozziere per ottenere il risarcimento in caso di incidente stradale. In pratica le compagnie assicurative, per evitare che un automobilista incidentato presenti dei preventivi falsi ottenuti da officine compiacenti (pratica purtroppo molto diffusa in diverse zone d’Italia), subordineranno il pagamento del danno alla presentazione del relativo documento fiscale.
Quindi niente più preventivi o semplici attestazioni del danno ma solo e soltanto fattura. Con quali conseguenze? La prima che balza agli occhi riguarda un’oggettiva difficoltà cui andranno incontro gli automobilisti, soprattutto quelli onesti che alla fine pagano per tutti: in caso di (legittimo) rifiuto del carrozziere di rilasciare la fattura qualora non abbia ricevuto il pagamento per la riparazione effettuata, il danneggiato sarà costretto ad anticipare l’esborso ancor prima di ottenere il risarcimento dell’assicurazione. Con il fondato rischio di non recuperare l’esatta somma sborsata all’officina.
Né sarà possibile aggirare l’ostacolo mediante la cessione del credito al carrozziere (cioè lasciando che sia quest’ultimo a rivalersi direttamente con la compagnia assicurativa), poiché la normativa ha già stabilito che anche in caso di cessione del credito per l’importo dovuto per la riparazione del mezzo incidentato, la liquidazione del danno sarà comunque condizionata dalla presentazione della fattura emessa dal riparatore.
L’unica soluzione in mano all’automobilista assicurato sembra al momento quella di sottoscrivere una polizza aggiuntiva che contenga l’obbligo, in caso di incidente, di affidarsi al cosiddetto “risarcimento per equivalente”, che viene effettuato da tecnici fiduciari della compagnia qualora il costo di riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene danneggiato. Lo sottoscrizione di tale polizza determina uno sconto sul premio annuale.
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