Diritto di accesso agli atti dell'assicurazione: perché e come richiederlo

Sei stato coinvolto in un incidente stradale e temi che l'assicurazione auto possa, in qualche modo, non aver fatto i tuoi interessi inducendoti ad accettare un'offerta incongrua di risarcimento? Questa breve guida di Facile.it ti illustrerà i concetti chiave sul diritto di accesso agli atti e come fare per tutelare i tuoi diritti.
Sommario
- Diritto di accesso agli atti: cosa dice l'Art. 146 del Codice Assicurazioni
- Accesso agli atti dell'assicurazione: perché si richiede
- Quali sono i documenti consultabili
- Richiesta di accesso agli atti dell'assicurazione: la procedura
- Quando il diritto di accesso agli atti può essere negato
Diritto di accesso agli atti: cosa dice l'Art. 146 del Codice Assicurazioni
Sia l'articolo 146 del Codice delle assicurazioni private sia il decreto ministeriale n. 191/2008 danno piena facoltà ai contraenti di accedere a tutti gli atti in possesso delle compagnie assicurative al termine del procedimento di valutazione e di istruttoria della pratica per giungere alla liquidazione dei danni a seguito di un incidente stradale.
Nel pieno rispetto della privacy di ciascun contraente, dunque, le assicurazioni sono gravate di un vero e proprio obbligo imposto loro direttamente dalla legge:
E ciò appare pienamente pacifico. L'intento del decreto ministeriale n. 191/2008, infatti, è stato proprio quello di favorire il massimo della trasparenza tra la compagnia di assicurazione e i suoi assicurati.
Accesso agli atti dell'assicurazione: perché si richiede
Come abbiamo già annunciato, la richiesta di accesso agli atti dell'assicurazione è il modo attraverso il quale è possibile verificare se la proposta di liquidazione dei danni conseguenti a un incidente sia congrua oppure per capire in base a quali motivazioni essa sia stata negata. Ovviamente essa non può essere presentata prima della conclusione del processo di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni riportati e denunciati.
Per richiedere gli atti è necessario dimostrare di averne urgenza e assoluta necessità. A seconda, poi, del soggetto che ne faccia richiesta, diversi sono i motivi posti alla base della stessa. Se, infatti, il danneggiato potrebbe richiedere gli atti per valutare se l'offerta proposta dalla compagnia di assicurazioni sia congrua, il contraente, responsabile del sinistro, deve poter valutare come agisce l'assicurazione e, soprattutto, come avviene la liquidazione dei danni. Entrambi i soggetti, dunque, hanno i propri specifici motivi per dar corso alla richiesta.
Quali sono i documenti consultabili
Ma quali sono concretamente gli atti e i documenti che la compagnia di assicurazioni deve mettere a disposizione del danneggiato? Egli, a seguito della richiesta accolta, potrà visionare:
- le denunce dei sinistri;
- i verbali degli incidenti, il rapporto stilato dalle autorità eventualmente giunte sul luogo dell'incidente, le varie dichiarazioni dei testimoni;
- le perizie relative a tutti i danni materiali e quelle medico-legali effettuate sulla persona del richiedente;
- le richieste di risarcimento danni, i preventivi e le fatture di tutte le cose e gli oggetti danneggiati;
- le quietanze di liquidazione.
Nel rispetto, poi, del Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo n. 196/2003 adeguato alle disposizioni del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, chi ne faccia richiesta potrà esclusivamente visionare gli atti summenzionati e non anche quelli sensibili che si riferiscano a soggetti terzi.
Basti pensare, ad esempio, a tutte le informazioni mediche concernenti la salute degli altri soggetti rimasti coinvolti, anche loro malgrado, nell'incidente. L'assicurazione, quindi, in tutti questi casi deve oscurare o cassare tutte quelle informazioni lesive del diritto alla privacy dei soggetti non interessati direttamente dal sinistro.
Richiesta di accesso agli atti dell'assicurazione: la procedura
La richiesta di accesso agli atti va effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e indirizzata alla presidenza della compagnia di assicurazioni oppure all'ufficio preposto alle liquidazioni e gestita perentoriamente entro 60 giorni da quando essa è stata ricevuta.
Giacché essa può essere presentata solo a seguito della valutazione e liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l'ambito di operatività dell'articolo 146 del Codice delle assicurazioni appare piuttosto ristretto poiché l'istanza può essere avanzata solo a seguito della presentazione dell'offerta o se la richiesta di risarcimento è stata respinta e solo dopo che siano esauriti i termini concessi dalla legge alla compagnia di assicurazioni per formulare l'offerta di risarcimento: 60 giorni per i danni riportati solo dai veicoli e 90 giorni per i danni eventualmente subiti anche dalle persone.
Richiesta di accesso agli atti assicurazione: modello fac-simile
Benché la maggior parte delle compagnie di assicurazioni abbia sul proprio sito un modello fac-simile di richiesta di accesso agli atti, nulla vieta al contaente di redigere l'istanza personalmente.
La domanda di accesso agli atti dell'assicurazione, pertanto, deve essere inoltrata riportando integralmente gli estremi dell'atto che ne costituisce il vero e proprio oggetto o, in mancanza di esso, di tutti gli elementi idonei a identificarlo correttamente e, soprattutto, motivando il perché della richiesta, facendo esplicito riferimento all'interesse personale e concreto sotteso alla presentazione dell'istanza.
Nell'istanza, poi, si dovrà fare esplicito riferimento all'offerta risarcitoria proposta dall'assicurazione o al diniego della stessa - a tal proposito, però, si potrà evitare di menzionare i motivi alla base del rigetto perché non ritenuti necessari - oppure evidenziare il mancato riscontro nei termini imposti dalla legge.
A questo punto, dunque, l'istante dovrà dichiarare di esercitare il proprio diritto di accesso agli atti ex articolo 146, comma 3, D.Lgs. n. 209/05, avvisando e diffidando la compagnia di assicurazioni che, nel caso in cui egli non sarà posto nella condizione di poter legittimamente esercitare il proprio diritto entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, si vedrà costretto ad adire l'IVASS, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'organo che provvederà ad effettuare tutte le opportune verifiche, richiamando e sanzionando la compagnia laddove si sia resa responsabile nei confronti dell'istante e delle sue richieste.
Infine, occorrerà allegare all'istanza il documento di riconoscimento, copia della richiesta di risarcimento e la copia di riscontro inviata dalla compagnia di assicurazione, firmarla di proprio pugno, includendovi la data e il luogo.
Quando il diritto di accesso agli atti può essere negato
Il diritto di accesso agli atti dell'assicurazione, però, non può essere assoluto.
Esso, infatti, sarà completamente negato laddove la richiesta sia stata inoltrata solo per avere informazioni su presunte condotte illecite e fraudolente o se si abbia il sospetto di comportamenti illeciti. Il diritto, inoltre, può essere sospeso nel caso in cui tra il contraente e la compagnia di assicurazioni sia in corso una controversia giudiziaria.
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