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Costi di recesso per cambio operatore: cosa dice l'ultima delibera AGCOM

7 gen 2025 | 6 min di lettura | Pubblicato da Eleonora D.

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Vuoi cambiare operatore di telefonia mobile e attivare una nuova offerta? Attenzione, perché alcuni provider potrebbero prevedere dei costi di recesso, ovvero delle spese addebitate all’utente alla chiusura del rapporto contrattuale. Ma i costi di recesso per cambio operatore, in regime di portabilità del numero, sono leciti?

Risponde l’AGCOM con la sua ultima delibera. Il contenuto è riportato in questo articolo a cura di Facile.it, leader nel confronto di offerte di telefonia mobile.

Telefonia: confronta le migliori tariffe

Anche dopo molti anni con lo stesso operatore di telefonia mobile, può sorgere il desiderio di cambiare. Le ragioni possono essere diverse: problemi di copertura, oppure aumenti graduali del costo dell’offerta attiva nel tempo. Ed ecco che si inizia a informarsi su come recedere dall'offerta attuale e sull'eventuale presenza di costi di recesso. Questo, naturalmente, prima di passare ad offerte ricaricabili più economiche o al miglior operatore mobile per qualità di copertura.

Purtroppo, alcuni operatori, per alcune offerte di telefonia, prevedono effettivamente dei costi di recesso. Tuttavia in difesa degli utenti è intervenuta l’AGCOM con una recente delibera: la Delibera n. 307/23/CONS. 

Di seguito facciamo chiarezza su tutti gli aspetti che riguardano la cessazione dei contratti di telefonia mobile. 

Cosa sono i costi di recesso per cambio operatore

Vediamo innanzitutto cosa si intende per costi di recesso o disdetta per cambio operatore. 

I costi di recesso possono includere voci di spesa fisse o eventuali, previste dal contratto. Fra le spese fisse, determinate unilateralmente dal provider, rientrano le spese di dismissione o trasferimento della linea.

Fra le spese variabili ed eventuali, invece rientrano da una parte gli sconti applicati in occasione di una promozione di telefonia mobile, e dall’altra la rateizzazione di beni o servizi acquistati congiuntamente all’offerta di telefonia. L’esempio classico è quello delle offerte con smartphone incluso.

Come vedremo a breve, però, non sempre questi costi possono essere applicati, in tutto o in parte. Esistono alcune eccezioni all’applicazione delle spese di recesso, che riguardano altrettanti casi in cui può ritrovarsi l’utente.

Si tratta dei contratti con rinnovo automatico, delle ipotesi in cui l’operatore comunica una modifica contrattuale (es. aumento del canone mensile dell’offerta) e dei casi in cui l’offerta non rispecchi le caratteristiche pubblicizzate (es. la velocità di rete in una determinata area di copertura).

Recesso per cambio operatore: spese che possono essere addebitate

L’AGCOM era già intervenuta sul tema degli oneri di recesso con la Delibera n. 487/18/CONS. È quest’ultima ad aver introdotto specifiche linee guida inerenti le spese che possono essere addebitate agli utenti finali, qualora si receda prima della scadenza del termine previsto dal contratto.

Ebbene, i costi di recesso sono leciti purché:

  • Non eccedano il canone mensile mediamente previsto dall’offerta. Oppure, se inferiori, alle spese effettivamente sostenute dal provider per dismettere o trasferire la linea;
  • La restituzione degli sconti sia proporzionata ed equa rispetto al valore del contratto e alla durata residua della promozione (non può essere richiesta la restituzione integrale degli sconti applicati);
  • Il piano di rateizzazione di eventuali beni o servizi acquistati congiuntamente all’offerta non superi i 24 mesi. Fanno eccezione i casi di consenso del cliente a piani di rateizzazione di maggior durata.

3 Eccezioni all’applicazione dei costi di recesso

Esistono tre situazioni nelle quali il provider non può applicare spese per il recesso dal contratto di telefonia mobile. Vediamole nel dettaglio.  

  • Se il contratto include una clausola di rinnovo automatico, l'utente, successivamente al rinnovo, può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, fornendo un preavviso di 30 giorni. In questi casi non possono essere applicate penali né costi di disattivazione, ad eccezione degli importi relativi al servizio fruito durante il periodo di preavviso;
  • Se l’operatore comunica una modifica delle condizioni contrattuali con almeno 30 giorni di preavviso, l’utente ha il diritto di recedere dal contratto e cambiare operatore senza penali né costi di disattivazione. Questo diritto può essere esercitato entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica. Se l’utente decide di passare a un altro operatore, deve informare l’operatore attuale in modo da evitare l’addebito di costi di recesso.

Infine, se l’utente riscontra differenze significative, continue o ricorrenti tra le prestazioni reali e quelle indicate nel contratto, come:

  • velocità minima di connessione a Internet in download e upload;
  • ritardo massimo di trasmissione dati;
  • tasso massimo di perdita dei pacchetti;

ha il diritto di recedere dal contratto senza costi. Rimane comunque il diritto di ottenere gli eventuali indennizzi previsti dal contratto o dalla normativa per i disservizi subiti.

La nuova Delibera AGCOM sulla trasparenza dei contratti e il diritto di recesso

Con la Delibera n. 307/23/CONS, l’AGCOM ha adottato il nuovo "Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche".

Ecco i punti salienti della Delibera, in parte già riportati al paragrafo precedente.

Trasparenza contrattuale

Nel documento AGCOM, fra le informazioni che il provider deve fornire all’utente al momento dell’attivazione del contratto, figurano le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, e le le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi, in caso di pacchetti di servizi e terminali.

Questo significa che all’attivazione di un contratto di telefonia mobile, l’operatore deve adottare la massima trasparenza nei confronti del cliente sui costi di recesso. A Tal proposito dovrà fornire al cliente una sintesi contrattuale riepilogativa, facilmente leggibile, contenente i principali elementi del servizio.

Durata massima del vincolo e recesso alla scadenza dell’offerta

I contratti non possono prevedere un periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi.

L’utente, dopo 24 mesi dalla stipula, ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, fornendo il preavviso di un mese. Non incorre in penali, né in costi di disattivazione, ad eccezione di quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso e gli eventuali costi da recuperare per l’apparecchiatura terminale (es. offerte con telefono abbinato).

Piani di rateizzazione su beni servizi annessi all’offerta

Gli operatori sono tenuti ad applicare di default ai propri clienti il pagamento delle rate residue, nel caso di recesso o di disdetta del contratto principale. L’utente, tuttavia, ha la facoltà di chiedere di saldare il costo rimanente in un’unica soluzione. Il periodo di rateizzazione del terminale, con il consenso del cliente, può essere superiore a 24 mesi.

Recesso nei contratti con proroga automatica

In caso di disdetta del contratto, esercitata a seguito del preavviso di proroga, l’operatore non può addebitare all’utente finale alcuna penale.

L’operatore, tuttavia, può chiedere:

  • I costi relativi alla cessazione,
  • I costi dovuti per i servizi erogati fino alla scadenza del primo vincolo contrattuale;
  • Gli eventuali costi da recuperare per l’apparecchiatura terminale.

Recesso per modifica delle condizioni contrattuali

L’utente ricevuta la comunicazione della modifica delle condizioni contrattuali, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, ha il diritto di recedere dal contratto o di cambiare operatore senza incorrere in alcuna penale e/o in costi di disattivazione.

Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro 60 giornidall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. Se l’utente esercita il diritto di recesso, chiedendo il passaggio verso un altro operatore, deve informare l’operatore cedente, affinché non gli siano applicati i costi di recesso.

Recesso per difformità dei servizi pubblicizzati

Se, rispetto agli effettivi valori delle velocità minime della connessione a Internet (in download e upload), si verifica un disallineamento significativo, continuativo o ricorrente del ritardo massimo di trasmissione dati o del tasso massimo di perdita dei pacchetti rispetto alla prestazione sottoscritta nel contratto, l’utente ha il diritto di recedere dal contratto senza sostenere costi. È fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.

Da ultimo, gli operatori, in caso di richiesta della portabilità del numero, sono tenuti a fornire all’utente informazioni chiare sulle procedure per il passaggio verso l’operatore alternativo. Inoltre devono prevedere indennizzi in caso di ritardi nel passaggio.

Vale la pena ricordare che la procedura di portabilità, ovvero di migrazione del numero verso un altro operatore, è completamente gratuita.

Autore
eleonora d angelo

Eleonora D'Angelo, romana ma residente in Sardegna, si è laureata in Giurisprudenza all'Università Roma Tre nel 2013.

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