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Conto corrente cointestato, la Cassazione: per investire servono entrambe le firme

29 apr 2024 | 4 min di lettura | Pubblicato da Giusy Iorlano

coppia che controlla spese conto corrente al pc

La cointestazione del conto corrente è una pratica molto diffusa in Italia. Non mancano però le problematiche e le contestazioni. L’ultima in ordine di tempo riguarda l’acquisto di titoli finanziari in caso di conto corrente cointestato su cui si è espressa la Corte di Cassazione stabilendo un principio ben preciso.

Ma andiamo con ordine. Vediamo prima cos’è un conto corrente cointestato e come funziona per arrivare alla decisione della Suprema corte.

Conti Correnti: trova il più vantaggioso
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Il conto corrente cointestato

Il conto corrente è un contratto concluso tra le parti (due o più soggetti) e l’istituto di credito. La cointestazione può essere richiesta nel momento dell’apertura del conto corrente.

Entrambe le parti, ad esempio marito e moglie, dovranno sottoscrivere il contratto e, quindi, saranno “proprietari” del conto e della metà delle somme depositate. La cointestazione di solito avviene per una questione di praticità, ma può essere scelta anche per effettuare una donazione indiretta. La cointestazione del conto non è revocabile. L’unica possibilità consiste nel chiudere il conto oppure si può decidere di recedere dal contratto.

Ovviamente la cointestazione non va confusa con la delega sul conto corrente. Si tratta di due cose diverse.

La delega è un atto unilaterale con cui i titolari del conto autorizzano un terzo (ad esempio i genitori che delegano i figli) ad operare sul conto. Ciò, però, non significa che questi ultimi diventano titolari delle somme presenti sul conto corrente, ma sono semplicemente legittimati ad operare sul conto.

A disciplinare la materia della cointestazione del conto è lo stesso Codice civile che all’art. 1854 c.c. prevede quanto segue:

“Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.

La decisione della Cassazione

La Suprema corte è intervenuta sulla questione dei conti correnti cointestati, nello specifico per chiarire alcuni aspetti che riguardano l’acquisto di titoli finanziari.

Nel conto corrente cointestato, ha sottolineato la Cassazione, per acquistare titoli finanziari servono entrambe le firme.

Per la Cassazione è, infatti, nullo il contratto quadro di acquisto titoli sottoscritto da uno solo dei due cointestatari del conto. E sono anche nulli tutti gli ordini di acquisto nei confronti di entrambi. Per i giudici di piazzale Clodio non è necessario valutare se la sottoscrizione dell’altro sia stata essenziale perché il contratto non è qualificabile come plurilaterale (articolo 1420 del Codice civile), bensì contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa.

La Corte d’Appello, invece, sembrava pensarla in modo differente quando, in una precedente sentenza, i giudici hanno stabilito che si poteva operare singolarmente con piena validità dell’atto per entrambi. La ratio della decisione faceva perno proprio sulla facoltà dei cointestatari di compiere operazioni anche separatamente (articolo 1854 c.c.), il che secondo la banca avrebbe reso le operazioni compiute da uno degli intestatari che aveva sottoscritto il contratto-quadro, valide e vincolanti anche per l’altro cointestatario.

La Cassazione ha, poi, ribaltato tale decisione disciplinando che, invece, il contratto quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta (articolo 23 Tuf).

Nello specifico, questo importante chiarimento arriva dalla Prima sezione civile della Corte di Cassazione, sentenza n. 9331 depositata l’8 aprile scorso, che ha accolto il ricorso di una coppia di risparmiatori contro Unicredit. I correntisti chiedevano di far dichiarare la nullità degli investimenti fatti, dal momento che la firma sul contratto quadro della donna, cointestataria del conto, risultava apocrifa (cioè falsa o contraffatta). “L’abilitazione di uno degli intestatari ad operare disgiuntamente - spiega la Suprema corte - è limitata alle operazioni di prelievo, ma non si riferisce alle successive operazioni e iniziative negoziali realizzate tramite l’utilizzo delle somme prelevate”.

Un precedente c’era già stato nel 2017 (n. 13764), anche se parzialmente diverso in quanto il contratto quadro era stato firmato da un cointestatario e l’ordine di acquisto era stato dato dall’altro. In questo caso la Cassazione aveva affermato che “la cointestazione del conto che funga da provvista per operazioni di investimento finanziario non esplica nessuna efficacia rispetto all’emissione dei relativi ordini di investimento, che sono governati dal contratto quadro stipulato tra la banca e uno dei cointestatari”.

Questo condivisibile arresto giurisprudenziale, si legge nella decisione, “induce a concludere che il meccanismo di cui all’art. 1854 c.c. non sia utile alla difesa di Unicredit in causa, perché trattasi di norma che disciplina il diverso rapporto di conto corrente verso la banca, nei cui confronti opera la responsabilità solidale dei correntisti per i ‘saldi dei conti’ a condizione che sia valido, anche formalmente, il rapporto relativo all’investimento in strumenti finanziari nei confronti dei due investitori”.

Per la Cassazione, dunque, se il rapporto è retto – come nella specie – da un (unico) contratto quadro sottoscritto solo da uno dei due stipulanti, esso è nullo per difetto di forma scritta, con conseguente travolgimento integrale degli ordini di acquisto per entrambi.

Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di intermediazione finanziaria, il contratto quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta (ai sensi dell’art. 23 Tuf) con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro (la cui sottoscrizione nella specie è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale (ai sensi dell’art. 1420 c.c.) ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa”.

Autore
foto Giusy Iorlano

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.

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