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Anticipo TFS/TFR, ecco cos'è e come richiederlo in banca

28 mag 2024 | 5 min di lettura | Pubblicato da Giusy I.

donna adulta che guarda una lettera seduta sul divano

Il TFR o meglio conosciuto come trattamento di fine rapporto o liquidazione, così come il TFS (trattamento di fine servizio) sono degli istituti ristretti ai soli lavoratori dipendenti. Spetta, dunque, ai lavoratori subordinati, oltre che apprendisti, e non a chi, invece, ha un contratto di collaborazione. Per questi ultimi il TFR, infatti, verrà liquidato dal datore di lavoro di solito entro 45 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

Vediamo, dunque, quali sono le caratteristiche principali del TFR/TFS e come possono essere richiesti.

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Quando si prende il TFR

C’è da premettere che ai dipendenti pubblici assunti prima del duemila spetterà il TFS mentre coloro che sono stati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 rientrano nel regime del TFR. La differenza sostanziale tra queste due forme di liquidazione è relativa alla loro natura.

La liquidazione del TFR per i dipendenti pubblici avviene di solito in due momenti: la prima parte viene corrisposta nel momento in cui termina il rapporto di lavoro, mentre la parte rimanente viene corrisposta entro due mesi dalla fine del rapporto.

La tempistica sarà diversa a seconda delle cause che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nello specifico, il TFR/TFS verrà liquidato dopo 90 giorni in caso di pensioni di inabilità o morte del lavoratore; 12 mesi dalla data di cessazione del servizio per raggiungimento dei limiti d’età e di servizio; due anni negli altri casi, come ad esempio in caso di dimissioni o di licenziamento.

E’ possibile anche richiedere un anticipo del TFR. In questo caso il lavoratore dipendente può ottenere subito una parte della cosiddetta liquidazione fino a quel momento maturata in azienda. Questa richiesta però potrà essere effettuata solo se sussistono determinati requisiti. Esso può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto e per un importo non superiore al 70%, del TFR maturato alla data della richiesta.

Le condizioni

Per ottenere l’anticipo devono però sussistere determinate condizioni. Prima di tutto è necessario che l’interessato «abbia confermato ed ottenuto l’adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione». E questa voce è quella che interessa il maggior numero dei soggetti.

Per accertare l’iscrizione basterà controllare se nel cedolino della pensione o nella busta paga compare la trattenuta di finanziamento alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali». Il contributo è pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile per i lavoratori dipendenti e dello 0,15% per i pensionati.

I soggetti cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti al «Fondo Credito» ex lege o volontariamente;

il personale militare in ausiliaria iscritto alla predetta gestione.

Importo erogabile

L’anticipo, continua l’Inps, può riguardare «solo l’importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno sei mesi dalla domanda». Significa, pertanto, che può essere chiesto oltre che dai pensionati che attendono il pagamento della prima rata anche da coloro che hanno già ricevuto la prima/seconda rata del TFS/TFR e che stanno aspettando la seconda e/o terza.

Come noto, infatti, i TFS/TFR di importo pari o inferiore ai 50mila euro saranno erogati in un’unica soluzione, per quelli superiore a 50 mila euro verranno erogati ratealmente decorsi 12 mesi dalla prima (per la parte eccedente il valore di 50 mila euro e sino a 100 mila euro) e dopo altri 12 mesi dalla seconda (per la parte eccedente i 100 mila). Individuate le somme esigibili decorsi sei mesi dalla domanda l’interessato può chiedere l’intero importo maturato o solo parte di esso e, se la domanda è accolta, il pagamento avviene dall’Inps in «unica soluzione».

L’Istituto riscuoterà d’ufficio le somme dovute a titolo di TFS/TFR dall’ente erogatore del trattamento (che ormai, di regola, è una gestione dell’Inps) alla loro scadenza imputandole al pagamento dell’anticipo ottenuto.

Come chiedere l’anticipo del TFR con prestito bancario

È possibile effettuare la richiesta di anticipo del Trattamento di Fine Servizio per i dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto al pagamento del TFS, così come disciplinato dall’articolo 23 del decreto legge del 28 gennaio 2019 che ha previsto la possibilità di richiedere alle banche che aderiscono all’Accordo Quadro sottoscritto tra Abi (l’Associazione bancaria italiana)  e i ministeri interessati, l’anticipo dell’importo spettante (entro i 45milaeuro) senza attendere la liquidazione da parte dell’Ente Previdenziale, a condizioni particolarmente agevolate.

Per procedere è necessario presentare il prospetto di liquidazione ottenuto dall’INPS o altro ente erogatore, previa procedura telematica dedicata, solo se il TFS/TFR non è ancora stato liquidato.

Per la presentazione delle domande occorrerà andare sul portale online dell’Inps e cercare la funzione denominata «Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)» oppure «Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)».

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di delegare un altro soggetto per presentare telematicamente la propria domanda all’Inps oppure rivolgersi ad un CAF o un patronato.

Sarà, poi, necessario presentare un’autodichiarazione dello stato di famiglia e un documento di reddito. Una volta verificata la documentazione l’istituto di credito procederà a lavorare la pratica per l’importo richiesto. È possibile prendere visione dell’elenco delle banche e istituti di credito che aderiscono (attualmente sono solo otto) all’accordo attraverso il portale lavoropubblico.gov.it

Non sono previste spese di istruttoria. E non serve aprire un nuovo conto corrente bancario se non si è clienti della banca presso la quale si richiede l’anticipo del trattamento di Fine Servizio/Fine Rapporto.

In entrambi i casi a fronte dell’anticipo, l’ente erogatore rimborserà alla banca il finanziamento per conto del cliente.

Quando arriva l’anticipo del TFR/TFS bancario

Per quanto riguarda la tempistica di erogazione dell’anticipo, con la procedura INPS più banca sono previsti circa 15 giorni affinché l’istituto di credito provveda all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal richiedente.

Ma a queste due settimane bisognerà considerare anche l’iter che comprende il rilascio della certificazione del diritto all’anticipazione entro 90 giorni dalla richiesta, così come l’avvio delle eventuali verifiche necessarie per definire il contratto di anticipo che dovrà essere ultimato entro 30 giorni dell’approvazione da parte dell’istituto di credito. Insomma, alla fine bisognerà conteggiare almeno tre o quattro mesi.

Costi

Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l’intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

Autore
foto Giusy Iorlano

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma, due master, ha collaborato con numerose testate nazionali e internazionali occupandosi soprattutto di economia e finanza. Collabora da diversi anni con Milano Finanz

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