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Conto corrente, cos'è l'obbligo di rendiconto

8 apr 2024 | 4 min di lettura | Pubblicato da Giusy Iorlano

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Nel contratto di conto corrente bancario vige l’obbligo di rendiconto, vale a dire l’invio periodico degli estratti conto, altrimenti la banca risulta inadempiente. La recente sentenza del 14 febbraio ha ribadito l'obbligo per le istituzioni finanziarie di rendicontare in modo completo il rapporto con i propri clienti, non solo durante il rapporto stesso ma anche al termine, mediante l'invio di un documento dettagliato. Questa pratica si differenzia dai documenti di sintesi come l'estratto conto, includendo anche dettagli riguardanti singole operazioni come copie di assegni, bonifici e prelievi.

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Documenti di sintesi

Nell’ambito della trasparenza bancaria il documento di sintesi è sicuramente uno strumento informativo importante. Esso viene consegnato al cliente prima della sottoscrizione di un contratto relativo a un prodotto finanziario, come nel caso del conto corrente o del conto di deposito.

Di solito costituisce il frontespizio del contratto, firmato da entrambe le parti, per un determinato servizio o prodotto. E viene messo a disposizione dei clienti all’interno dell’informativa precontrattuale. Al suo interno saranno presenti tutte le condizioni contrattuali pattuite tra le parti e le clausole che regolano il rapporto finanziario.

Quindi, ad esempio, saranno riepilogati i costi generali del contratto (con il dettaglio delle spese fisse che si hanno all’apertura e alla chiusura del conto e delle commissioni richieste per le varie operazioni) e sezioni specifiche dedicate ai servizi accessori pattuiti dalle parti (come ad esempio le regole per l’utilizzo delle carte di credito e la piattaforma di home banking). Infine, se il contratto prevede opzioni particolari come il deposito di titoli, le condizioni contrattuali ed economiche dell’accordo che verranno riepilogate in una sezione speciale del documento.

L’estratto conto

L’estratto conto riassume i movimenti sul conto corrente, in un certo lasso di tempo, di solito un mese. Al suo interno sono riportate tutte le transazioni in entrata e in uscita di quel determinato periodo. Si tratta di uno strumento importante perché permette ai correntisti di tenere sotto controllo la propria situazione finanziaria e di individuare eventuali pagamenti errati o truffe.

Al suo interno, tra le informazioni principali che si possono trovare ci sono: i dati del titolare del conto corrente (il cognome e il nome, il suo indirizzo di residenza, le coordinate bancarie, la filiale di appartenenza); il saldo iniziale e finale del periodo di riferimento; l’elenco in dettaglio delle transazioni in entrata e in uscita; la giacenza media.

L'estratto conto può essere cartaceo (che può avere un costo) o digitale (gratuito) ed è accessibile online da quasi tutte le app di home banking e i conti correnti online. Se il cliente lo desidera può essere recapitato anche per posta o tramite e-mail. Insomma, dipenderà dalla scelta del cliente.

La sua frequenza d’invio sarà differente a seconda degli istituti di credito: può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale. L’estratto conto della carta di credito, invece, è sempre mensile.

Le regole del rendiconto

E’ lo stesso Testo Unico bancario a dettare le regole di base del rendiconto. Nell’articolo 119, infatti, vengono disciplinate due regole ben distinte: la prima è quella che stabilisce la periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione complessiva del rapporto con il cliente; la seconda, che limita agli ultimi dieci anni il diritto ad ottenere la documentazione delle singole operazioni.

Le sentenze della Cassazione

La Corte di cassazione si è espressa più volte su questo punto.

Prima nel 2016 con la sentenza 1584 con la quale la Corte sottolinea che, “nelle stesse tipologie di contratto, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto, né può sottrarsi all'assolvimento del compito invocando l'insussistenza del vincolo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché l'onere di conservazione della documentazione contabile non può essere confuso con quello di prova del proprio credito”.

Di recente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4064 del 14 febbraio 2024, ha, poi, puntualizzato che il correntista ha diritto di chiedere alla Banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente anche in corso di causa, e a mezzo di qualunque modo che risulti idoneo allo scopo.

Questo il principio di diritto espresso:

Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale”.

Autore
foto Giusy Iorlano

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.

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