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Assicurazione auto: bollo non pagato, cos'è il ravvedimento operoso?

12 mag 2023 | 5 min di lettura | Pubblicato da Giusy Iorlano

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In Italia, secondo le ultime stime, sarebbero tra le 40mila e le 50mila le cosiddette “auto fantasma”,  quelle, cioè, che non sono in regola con il pagamento di bollo e assicurazione auto. Si tratta di due tributi importantissimi per chi possiede un’auto, ma mentre l'assicurazione si può sospendere in caso di veicolo fermo, il bollo va pagato a prescindere. L’importo di quest'ultimo sarà differente a seconda della potenza del veicolo, del suo impatto sull’ambiente e della regione in cui si è residenti. Ma cosa succede se non si paga il bollo per un anno? E per più anni di seguito?

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La normativa prevede il pagamento annuale. Per i veicoli di nuova immatricolazione va versato entro il mese di immatricolazione, per gli altri il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di scadenza indicata sul tagliando. La ricevuta di pagamento deve essere conservata per cinque anni e non esiste più l’obbligo di esporla.

I metodi di pagamento sono diversi: si va dall’ufficio postale, all’Aci (Automobile Club d’Italia) passando per le tabaccherie Lottomatiche o le agenzie di pratiche automobilistiche. Così come diversi e semplici sono i modi per capire quanto e quando pagare: online, sul sito dell’Aci o dell’Agenzia delle Entrate.

Esistono anche i casi in cui il bollo non è dovuto: parliamo delle auto storiche, in caso di furto, di vendita o di demolizione. Ovviamente i casi di esenzione possono variare tra le regioni ma spesso questa tassa non è dovuta neanche in caso di invalidità del proprietario dell’auto o per il basso livello di inquinamento dell’autoveicolo.

Cosa succede se non si paga il bollo

Il culmine di arrivo per gli insoluti, dopo tre anni di mancati pagamenti consecutivi, sarà la cancellazione del veicolo dal Pra, il Pubblico Registro Automobilistico. Ciò significa che il mezzo non esisterà più, non potrà più essere utilizzato per circolare e non potrà essere venduto. Inoltre saranno ritirate la carta di circolazione e la targa dell’auto.

Ma prima di arrivare a questo punto di “non ritorno” esistono delle  condizioni “intermedie” che consentono di trovare delle soluzioni meno drastiche.

Quando l’ACI invia un avviso di accertamento per il mancato pagamento del tributo, l’onere della prova è a carico del proprietario del veicolo che deve fornire, se ha pagato il bollo, tutte le ricevute di pagamento. Entro trenta giorni dall’accertamento del mancato pagamento del bollo per tre anni consecutivi, il PRA, come abbiamo detto, cancella il veicolo dal registro automobilistico e la Direzione Generale della Motorizzazione Civile ritirerà la targa e la carta di circolazione attraverso le Forze dell’Ordine.

L’unico modo per far tornare in circolazione il veicolo è iscriverlo per la seconda volta al PRA, saldando tutti i bolli e le relative sanzioni. Ovviamente questo è un caso estremo, al quale è preferibile non arrivare anche per evitare diversi ostacoli burocratici da dover superare.

Nei casi, invece, che riguardano ritardi più brevi il proprietario dell’auto può regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso. Di cosa si tratta?

E’ un sistema che permette al proprietario del veicolo di tornare ad essere in regola di propria iniziativa ottenendo una sorta di “mini condono” sull’importo della sanzione. Con il nuovo ravvedimento operoso 2023  è possibile, infatti, “sanare l’omesso, tardivo, parziale o inesatto versamento di imposte o tasse, con l’applicazione di una sanzione ridotta” che dipende dal momento in cui avviene il ravvedimento. Ovviamente prima avverrà e prima si abbatterà notevolmente la multa da dover pagare in caso di accertamento. L’importante è che nel momento in cui si decide di mettersi in regola per i mancati pagamenti la violazione non sia ancora stata constatata.

Insomma, prima si paga, meno si paga.

Sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso

Se si regolarizza la propria posizione oltre i due anni dal mancato pagamento non si dovrà più corrispondere una sanzione pari al 30% com’era fino a pochi anni fa, ma solo del 5%.

Se il mancato pagamento del bollo avviene ancora prima sarà ancora più conveniente.

Infatti, se il saldo avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza si verserà una sanzione pari allo 0,1% dell’imposta (per ogni giorno di ritardo). L’importo aumenterà all’1,67% se il ritardo è superiore ai 30 giorni e inferiore ai 90 giorni.

Se il ravvedimento viene eseguito dopo i tre mesi dalla scadenza ma entro i dodici mesi, sia la sanzione che gli interessi sono calcolati al tasso del 3,75% dell’imposta originaria.

Per ritardi di pagamento che vanno oltre i dodici mesi ed entro i due anni si calcola una sanzione del 4,29%.

Rottamazione Quater 2023

La rottamazione è possibile anche per il bollo auto sebbene spetti alle Regioni. Lo ha stabilito la Corte costituzionale disciplinando che si tratta di un tributo di natura erariale, quindi può rientrare benissimo nella sanatoria stabilita dal Governo, a prescindere dalla volontà dell’ente.

Chi decide di aderire alla sanatoria del bollo auto otterrà lo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora, secondo la regola generale.

Per aderire alla sanatoria basterà eseguire, entro il 30 giugno,  una delle due procedure online previste dall’Agenzia delle Entrate. Si potrà, così, pagare o in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure, con un massimo di 18 rate (cioè 5 anni), con l’applicazione degli interessi al tasso del 2% all’anno, a partire dal primo agosto 2023.

E’ importante, poi, ricordare che il pagamento del bollo auto va in prescrizione dopo tre anni, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta doveva essere versata.

Ciò significa che se non viene notificato da parte dell’ente creditore un atto che possa interrompere la prescrizione (notifica cartella, sollecito di pagamento, intimazione agente esattoriale) decorsi tre anni non potrà più pretendere nulla dal trasgressore. Bisogna però prestare attenzione perché se si riceve la notifica dell'avviso di accertamento relativa ad un bollo caduto in prescrizione, bisogna entro 60 giorni, a partire dalla data della notifica, ricorrere all'autorità giudiziaria tributaria competente.

Autore
foto Giusy Iorlano

Giusy Iorlano è giornalista professionista. Laureata presso la Luiss Guido Carli di Roma.

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