Veicoli in movimento: colpa ripartita tra i conducenti delle coppie di veicoli
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Veicoli in colonna: colpa di un solo conducente
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Sommario:
Per tamponamento intendiamo un urto di un'auto con un'altra. Il più comune è di certo il tamponamento da dietro, che si ha quando un veicolo urta con la propria parte anteriore la parte posteriore di quello che lo precede, con i due veicoli che procedono nello stesso senso di marcia. Altri tamponamenti sono quelli laterale e frontale.
In questi casi, la responsabilità è solitamente del veicolo che urta da dietro, nel caso di tamponamento posteriore, o del veicolo che commette un'infrazione, nel caso di tamponamento laterale o frontale. Esistono comunque casistiche limite più complesse da analizzare come nel caso di un'inchiodata improvvisa da parte del veicolo che precede, nel caso di un tamponamento da dietro.
C'è poi una casistica più complessa dal punto di vista del risarcimento danni: il tamponamento a catena.
Per tamponamento a catena si intende il tamponamento di più di un autoveicolo incolonnato imputabile al tamponamento dell’ultimo autoveicolo della colonna. Secondo l’articolo 141 del Codice della Strada "è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione".
In tal senso dunque nel caso di un tamponamento la responsabilità civile è imputabile a colui il quale abbia violato il rispetto delle distanze di sicurezza come sancito dal suddetto articolo 141.
Unica eccezione è rappresentata dal caso in cui il tamponamento non sia imputabile al mancato rispetto delle distanze di sicurezza, ma ad un comportamento abnorme dell’auto tamponata o da cause non imputabili al conducente. In quest’ultimo caso tuttavia, secondo la sentenza della Corte di Cassazione N° 7804/2010, il conducente "resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili".
Nel tamponamento a catena è necessario distinguere tra veicoli in movimento e veicoli fermi in colonna.
Nel caso di veicoli in movimento, secondo l’articolo 2054 comma 2, vi è la presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato). Questo implica che, nel caso in cui il danneggiato non fornisca la prova liberatoria di avere tenuto una condotta di guida irreprensibile ed aver fatto il possibile per evitare di tamponare a sua volta il veicolo antistante, l’importo totale del danno sarà ripartito in parti uguali tra i due conducenti, anche nel caso di accertamento della colpa grave di uno dei due.
In questo caso, nessuno dei conducenti ha mantenuto la distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, pertanto la colpa è suddivisa in parti uguali tra tutti i veicoli in movimento. Il primo veicolo della colonna, tamponato ma non tamponante, non avrà mai alcuna responsabilità.
Nel caso in cui invece il tamponamento a catena avvenga tra veicoli in colonna, e pertanto veicoli non in movimento, la responsabilità viene imputata unicamente all'ultimo veicolo della fila, dunque il primo che ha innescato il tamponamento. Questo principio vale anche per le auto in sosta o parcheggiate che vengano urtate nel tamponamento a catena. Una volta stabilite le responsabilità resta da capire come inoltrare la richiesta di risarcimento. Fino a pochissimo tempo fa nel caso di tamponamento a catena, essendo coinvolti diversi veicoli, non era possibile ricorrere all’indennizzo diretto, ovvero la procedura di liquidazione dei danni che consente di richiedere l’indennizzo direttamente alla propria compagnia di assicurazione auto e non a quella del responsabile del sinistro, velocizzando quindi i tempi per l’iter di liquidazione. La domanda risarcitoria doveva pertanto essere inoltrata alla compagnia assicurativa del veicolo che ha provocato il sinistro, ovvero il tamponante nel caso di veicoli in movimento, oppure il primo tamponante nel caso di veicoli in colonna.
Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione (3146/2017) ha invece stabilito che ai fini dell’applicabilità dell’indennizzo diretto non è importante quanti veicoli siano coinvolti, ma la ripartizione della responsabilità, pertanto l’indennizzo diretto diventa ammissibile anche nel caso in cui la collisione riguardi più veicoli nel momento in cui la responsabilità sia imputabile ad un unico veicolo, ovvero nel caso di tamponamento a catena di veicoli incolonnati. Nei casi in cui si applicabile l’indennizzo diretto il danneggiato deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria compagnia assicuratrice tramite raccomandata, inserendo nella domanda le seguenti informazioni:
Nel caso in cui non sia invece applicabile l’indennizzo diretto la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata, sempre tramite raccomandata, alla compagnia assicurativa del mezzo responsabile del sinistro. La richiesta dovrà contenere le stesse informazioni sopra elencate con l’aggiunta di età, attività e reddito del danneggiato. In tal caso, essendo la responsabilità di più di un conducente, il modello di constatazione amichevole (CID) se compilato dovrà essere uno per ogni conducente responsabile del tamponamento. Per il responsabile le sanzioni vanno da 3 punti della patente e una multa di 41 euro se i danni sono di lieve entità, a 5 punti e 84 euro di multa per danni di maggiore entità, ovvero nel caso in cui i veicoli coinvolti avessero necessità di una revisione. Se dalla collisione derivano anche lesioni gravi alle persone la multa sale a 419 euro più 8 punti della patente. A questo occorre aggiungere che alla scadenza della annualità assicurativa l’RC Auto salirà di due classi, con conseguente aumento del premio assicurativo.
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