Mutate esigenze familiari o una passione per un nuovo sport? Allora potresti trovarti nella situazione di voler cambiare vettura, cercando tra le auto nuove o le offerte di auto usate, per trovare una macchina in grado di darti più spazio di carico come una station wagon, una monovolume o un SUV. E se lo spazio non dovesse bastare comunque? Ecco allora che entrano in scena carrelli appendice e rimorchi!
I carrelli appendice ed i rimorchi sono due elementi facilmente confondibili, poiché possono presentare delle caratteristiche simili.
Tuttavia si tratta di due categorie ben distinte e la discriminante è fondamentalmente questa: i secondi rappresentano a tutti gli effetti dei veicoli veri e propri al contrario dei primi. In questo articolo tratteremo in modo più approfondito l'argomento, vedremo nel dettaglio le caratteristiche degli uni e degli altri, i criteri per distinguerli e anche alcune informazioni pratiche per i proprietari con riferimento alle normative vigenti.
Sommario:
Il carrello appendice, stando a quanto ci comunica il codice della strada è "un veicolo rimorchiato con massimo due ruote destinato al solo trasporto di attrezzi o bagagli". Questo diviene a tutti gli effetti una parte integrante del veicolo al quale verrà agganciato. Per questa motivazione i carrelli appendice non dispongono di una propria carta di circolazione, né tanto meno di una targa apposita. Tuttavia andrà collocata, sul suo posteriore, una targa che ripeta quella della vettura alla quale il carrello è collegato tramite il gancio traino.
Questo tipo di strumento inoltre è utilizzabile su una sola vettura in quanto ufficialmente, a livello burocratico, esso è riportato sul libretto di circolazione del veicolo che andrà a trainarlo. In questo modo i carrelli non possono essere considerati indipendenti e quindi utilizzati su diversi veicoli.
L’articolo numero 205 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo CDS va a definire le misure, i pesi e l’identificazione di tutti i carrelli appendice nel modo che verrà spiegato qui di seguito.
Le misure ed i pesi massimi permessi per i carrelli appendice vengono relazionati alla massa da considerarsi "a vuoto" del veicolo trainante:
Un’altra differenziazione riguarda la massa complessiva, in questo caso infatti il limite passa da 300 a 600 kg a pieno carico.
Per quanto riguarda invece i soli autobus, la cui massa a vuoto superi i 2500 chilogrammi, le regole cambiano ancora, stabilendo un limite di lunghezza di 4,10 m tenendo sempre in considerazione gli organi di traino. Il limite di larghezza viene portato ad 1,80 m ed il peso complessivo a pieno carico potrà raggiungere i 2000 kg.
In ogni caso la larghezza dei carrelli appendice non potrà mai superare quella del veicolo trainante, e l’altezza ha come limite fissato quello dei 2 metri e mezzo.
Per quanto riguarda tutti quei carrelli dotati di una ruota soltanto, dovranno possedere un organo di traino comprendente due diversi attacchi. L’idoneità di questi ultimi inoltre dovrà essere confermata in conformità di apposite prescrizioni che vengono emanate direttamente dal Ministero dei trasporti.
Quando ci si appresta a guidare con agganciato al proprio veicolo un carrello è necessario prestare particolare attenzione ad alcuni fondamentali dettagli. Uno tra tutti è rappresentato dalle svolte, dato che lo spazio necessario ad effettuare le curve aumenta, inoltre il carrello percorrerà una traiettoria circolare minore andando quindi a stringere la curva più di quanto faccia la motrice.
Per questo motivo si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie ogni volta che ci si appresterà a svoltare per evitare marciapiedi o il danneggiamento di altri veicoli presenti sulla strada.
Infine non essendo considerato un rimorchio, il carrello appendice potrà essere trainato essendo in possesso della sola patente di categoria B.
Per quanto riguarda i semplici carrelli appendice, è utile sapere che non è necessaria alcuna assicurazione apposita e specifica, tuttavia sarà però necessario integrare l'assicurazione auto del veicolo trattore.
Inoltre è consigliato, ma facoltativo, aggiungere un’assicurazione rivolta al solo rischio statico, questa infatti è davvero economica.
Un carrello appendice, come affermato in precedenza, può circolare solamente abbinato a un unico veicolo. Quest’ultimo è infatti annotato sulla carta di circolazione della sua motrice e per essere utilizzato necessita di una revisione che seguirà quella dell’autovettura trainante, ovvero la prima da eseguire dopo quattro anni se questo verrà acquistato nuovo e dopodiché periodicamente a distanza di due anni l’una dall’altra. Chiaramente in sede di revisione della motrice anche il carrello dovrà essere presente.
I rimorchi sono a tutti gli effetti dei veri e propri veicoli, tuttavia questi sono privi di motore, motivo per cui dovranno essere necessariamente trainati da un veicolo trattore. Esistono diverse tipologie di rimorchio, ciò in base alle diverse esigenze di trasporto. Ci sono infatti rimorchi atti al trasporto di persone e questi devono possedere almeno due diversi assi, dopodiché vi sono quelli destinati al trasporto di oggetti. Ne esistono anche di dedicati a trasporti molto specifici, che saranno infatti dotati di particolari carrozzerie.
Insomma, vi è davvero un ampissimo utilizzo destinato a questi particolari veicoli senza motore.
Rendere in termini pratici cosa sia un rimorchio auto aiuta a comprendere le differenze tra il rimorchio ed il carrello appendice: parlando di elementi noti a tutti, come roulotte o carrelli tenda, possiamo dire con certezza che questi sono entrambi rimorchi. I secondi lo sono perché sono parte dei TATS, ovvero vengono classificati come Trasporto Attrezzature Turistiche Sportive.
La legge italiana prevede diversi tipi di rimorchi, con sottocategorie specifiche per finalità
Come avviene per i carrelli appendice, anche per i rimorchi sono previste regole alle quali è assolutamente necessario sottostare, poiché le misure di questi veicoli possono essere differenti e dipendere anche dal tipo di vettura che si occuperà del loro traino.
Ad esempio la lunghezza complessiva dell’automobile, sommata a quella del rimorchio agganciato non potrà in alcun modo superare un massimo previsto di 12 metri. Inoltre anche la larghezza del rimorchio stesso non potrà superare, per legge, la larghezza dei veicolo trattore di oltre 70 centimetri.
Per quanto riguarda la massa del rimorchio trainabile bisogna tenere in considerazione la categoria di patente di cui si è in possesso. Infatti da questa dipenderà sia la massa propria del rimorchio sia quella complessiva dell’auto sommata a quella del carrello.
Ad esempio, con la patente B sarà possibile trainare un rimorchio con peso massimo fissato a 750 kg a patto di non superare il peso complessivo di 3500 kg sommando il peso della vettura a quest’ultimo. Tuttavia se ci si ritrova in possesso di una patente B96 il limite di peso del rimorchio resta fissato a 750 kg ma quello complessivo sommato alla vettura si innalza fino a raggiungere i 4250 kg. Qualora invece si possegga la patente BE la massa del rimorchio cambia il suo limite, passando da 750 a 3500 kg e la massa complessiva del convoglio avrà un limite massimo di 7000 kg.
Date le sue particolari caratteristiche, il rimorchio una volta agganciato a un veicolo, viene in tutto e per tutto paragonato a un vero e proprio autotreno, per questo motivo dovrà sottostare agli stessi limiti di velocità previsti dal codice della strada, quindi dovrà rispettare un limite massimo di velocità di 80 chilometri orari quando si trova in autostrada.
Per guidare trainando un rimorchio inoltre bisognerà prestare particolare attenzione agli ingombri dello stesso, esattamente come avviene per i semplici carrelli appendice.
Il rimorchio, essendo a tutti gli effetti considerato un veicolo assolutamente indipendente necessiterà di essere coperto da una propria polizza assicurativa, accompagnata obbligatoriamente dall’assicurazione dedicata al Rischio Statico.
Essendo un veicolo a tutti gli effetti, il rimorchio è soggetto a revisioni periodiche individuali, motivo per cui verrà trattato come un mezzo a sé stante e dovrà seguire le regole imposte alle comuni automobili. La revisione quindi andrà effettuata dopo quattro anni qualora il rimorchio venga acquistato nuovo, dopodiché dovrà essere revisionato periodicamente ogni due anni.
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